Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1241 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1241 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NICOSIA DANIEL N. IL 05/05/1983
avverso la sentenza n. 3357/2014 CORTE APPELLO di TORINO, del
02/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
NICOSIA DANIEL fu ritenuto responsabile di furto aggravato di una bicicletta, e
condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e C 100 di multa, previo
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza
rispetto alla contestata aggravante;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Fabrizio Bernardi, con il quale si deduce vizio di motivazione

che andavano ritenute prevalenti previa disapplicazione della recidiva;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché dalla
motivazione della sentenza emerge che la recidiva è stata disapplicata, per cui la
doglianza del ricorrente perde ogni coerenza rispetto al provvedimento
impugnato, non indicando alcuna ragione ignorata in concreto dal giudice di
merito;
– che il ricorso che non si confronti con le motivazioni della sentenza di appello,
va dichiarato inammissibile, venendo meno in radice la tipica funzione di una
critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
253849); infatti in tal modo il provvedimento formalmente impugnato, lungi
dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto
ignorato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, in motivazione);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il consi liere estensore

Il presiple

in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche,

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