Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1240 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1240 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PELLEGRINI EMMANUEL N. IL 25/01/1982
avverso la sentenza n. 461/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del
03/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
PELLEGRINI EMMANUEL fu ritenuto responsabile del delitto di lesioni gravi in
danno di un incaricato di pubblico servizio, in relazione all’aggressione perpetrata
ai danni del dottor Centrelli Bruno, medico psichiatra in servizio presso il D.S.M.
di Matera, che ne aveva disposto alcuni giorni prima il ricovero, a causa di
un’overdose di farmaci, con modalità di contenzione; l’imputato fu condannato,

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Damiano Cosimo Pantaleo, con il quale deduce violazione di
legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio,
considerato eccessivo, con riferimento all’elemento soggettivo del reato,
qualificato dai giudici di merito in termini di dolo di proposito, laddove invece
l’aggressione era stata frutto di dolo d’impeto;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché si limita a
riproporre la tesi difensiva già offerta alla Corte d’appello e giudicata infondata
poiché l’aggressione avvenne nei pressi del cartellino marcatempo in orario di
ingresso del personale medico, in un luogo di passaggio obbligato per la vittima
e non per l’imputato;
– che il ricorso che non si confronti con le motivazioni della sentenza di appello,
va dichiarato inammissibile, venendo meno in radice la tipica funzione di una
critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
253849); infatti in tal modo il provvedimento formalmente impugnato, lungi
dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto
ignorato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, in motivazione);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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all’esito di rito abbreviato, alla pena di tre anni di reclusione;

spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il preside e

Il consigl’ere
k, estensore

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