Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 124 del 14/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 124 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PUGLYISI PIETRO N. IL 12/01/1969
avverso l’ordinanza n. 26/2015 CORTE APPELLO di CATANIA, del
21/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELLA
CAPPELLO;
lette/genti-te le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 14/12/2015

Ritenuto in fatto
1. PUGLISI Pietro ha proposto ricorso avverso l’ordinanza 21
maggio 2015 della Corte d’Appello di Catania che ha rigettato la richiesta
di riparazione dell’ingiusta detenzione subita in carcere (dal 3 al 27
novembre 2006) per un’ipotesi di associazione per delinquere di tipo

corruzione ed abuso d’ufficio, dai quali è stato assolto dal Tribunale di
Catania con sentenza irrevocabile il 13 ottobre 2013.
2. Il giudice della riparazione ha ritenuto che il ricorrente avesse,
nell’occorso, contribuito a ingenerare colposamente l’equivoco iniziale
relativo alla sua partecipazione al sodalizio criminale. Dall’ordinanza
cautelare, così come dalla sentenza assolutoria, era emerso che il
PUGLISI non solo conosceva la caratura criminale dei suoi interlocutori (in
particolare RENNA Fabrizio e FINOCCHIARO Antonino, entrambi
condannati con sentenza del 15 marzo 2013), ma aveva intenzione di
ricavare da tale conoscenza vantaggi che andavano ben al di là di quelli di
natura professionale. Egli, infatti, aveva scelto di rivolgersi ad
appartenenti a sodalizio mafioso perché costoro si interessassero per il
recupero di un suo credito personale, invece di ricorrere alle vie ordinarie
e legittime. Tale comportamento, pur accertato in fase iniziale e, quindi,
penalmente irrilevante, letto insieme ai frequenti contatti con i suddetti
criminali, aveva contribuito, secondo il giudice della riparazione, a causare
l’errore sul coinvolgimento del PUGLISI in quel sodalizio criminale,
determinando l’emissione della misura restrittiva nei suoi confronti.
Su tale condotta l’istante non aveva fornito alcuna spiegazione e la
stessa è stata ritenuta dalla corte catanese idonea ad integrare gli estremi
di un comportamento gravemente imprudente, come tale ostativo
all’insorgenza del diritto azionato.
3. Con il proposto ricorso si deduce vizio ai sensi dell’art. 606
comma 1 lett. b) ed e) c.p.p., non avendo il giudice della riparazione
considerato che sin dal primo atto difensivo (interrogatorio di garanzia)
l’istante aveva dato ampia ed esaustiva spiegazione del proprio
incolpevole coinvolgimento nella vicenda.
Egli aveva infatti affermato di non saper nulla della caratura
criminale dei suoi interlocutori e che, in ogni caso, nessun vantaggio

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mafioso, operante in Giarre e zone limitrofe, nonché per i reati di

economico aveva tratto, avendo addirittura restituito l’acconto versato,
non portando a termine alcun incarico per costoro.
Aggiunge la parte che il tribunale della libertà aveva annullato il
titolo per carenza dei gravi indizi di colpevolezza.
4. Il Procuratore Generale, nella sua memoria, ha concluso per il
rigetto del ricorso, avuto riguardo alle frequentazioni del PUGLISI con
soggetti, dei quali egli conosceva la relativa caratura criminale.

1. Il ricorso va rigettato.
Va, infatti, osservato, sulla scorta del costante orientamento di
questa corte (cfr. sez. U., sentenza n. 34559 del 26/06/2002 C.. (dep.
15/10/2002), Rv. 222263; ma anche successivamente sez. 4, sentenza n.
9212 del 13/11/2013 Cc. (dep. 25/02/2014 ) Rv. 259082) che “In tema
di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare
se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa
grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi
probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di
condotte che rivelino eda tante o macroscopica negligenza, imprudenza o
violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito
motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di
legittimità. (Nell’occasione, la Corte ha affermato che il giudice deve
fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su
mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia
prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente
dall’eventuale conoscenza, che quest’ultimo abbia avuto, dell’inizio
dell’attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante”, non
se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il
presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore
dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabílità come
illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad
effetto).
Nel caso che ci occupa, l’iter argomentativo seguito dalla corte
territoriale resiste alle censure formulate con il ricorso in quanto gli
elementi probatori emersi dal processo costituiscono condotte
indicative di una eclatante e macroscopica negligenza ed imprudenza,
presupposto che ha ingenerato la falsa apparenza della sua

3

Considerato in diritto

configurabilità come illecito penale dando luogo, così, alla detenzione
con rapporto di causa ed effetto.
In sostanza, l’avere il PUGLISI intrattenuto rapporti con soggetti
appartenenti alla malavita organizzata e avere richiesto l’intervento di
costoro per il recupero di un credito, costituiscono condotta che ha
contribuito ad ingenerare il grave quadro indiziario che ha dato causa allo
stato detentivo.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “In tema di

ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati
contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell’attività
criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua
contiguità” (cfr. Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010 Cc. (dep. 27/12/2010)
Rv. 249237; vedi più recentemente, anche Sez. 4, n. 5628 del
13/11/2013 Cc. (dep. 04/02/2014) Rv. 258425).
2. – Dalle considerazioni che precedono discende, pertanto, il
rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Deciso in Roma il 14 dicembre 2015.
Il Presidente

Il Consigliere est.

‘sa Biehi

G briella Cappello

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CASSAZI

IV Sezione Penata

riparazione per l’ingiusta detenzione, integra gli estremi della colpa grave

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