Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 124 del 03/07/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 124 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano
nel procedimento penale nei confronti di DISPENZA DOMENICO, nato a Trieste
il 22.4.1946, SGUBINI LUCIANO, nato a Roma il 10.7.1940, GHIDOLI
GIANLUIGI, nato a Arluno (MI) il 28.4.1957, ZUCCA ROBERTO, nato a Torino
1.9.1958, MILANESIO PAOLO, nato a Roma il 22.11.1945, GALLO VINCENZO,
nato a Roma il 9.9.1948, ANTINORI MARIO, nato a Torino il 6.5.1957,
CARBONE MICHELE, nato a Napoli il 1.6.1953, BIAMINO GIUSEPPE, nato a
Garaguso (MT) il 30.7.1951;
avverso la sentenza del 28 giugno 2012 del g.i.p. presso il tribunale di Milano
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Gabriele Mazzotta che
ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi gli avv.ti A.L. Giarda, T. Pisapia, F. Rinaldini, N. Alecci, R. Guaineri del foro
di Milano e l’avv. A. Albano del foro di Roma, che tutti hanno concluso per il
rigetto del ricorso,

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
la Corte osserva:
IL

– 7 nEtsI 2014
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n

Data Udienza: 03/07/2013

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 28 giugno – 5 luglio 2012 il g.i.p. presso il tribunale
di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di DISPENZA
DOMENICO, SGUBINI LUCIANO, GHIDOLI GIANLUIGI, ZUCCA ROBERTO,
MILANESIO PAOLO, GALLO VINCENZO, ANTINORI MARIO, CARBONE MICHELE,
BIAMINO GIUSEPPE in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto
non costituisce reato.
In particolare tutti e a vario titolo – quali Direttori della Divisione Gas &

gas naturale, avvicendatisi nella carica e nell’incarico – erano imputati per gli
anni d’imposta dal 2003 al 2008 del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. e 40,
comma I, lett. b), e comma 4, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, per aver, in
concorso tra loro, sottratto gas naturale all’accertamento e/o al pagamento
dell’accisa, per un quantitativo risultante dalla dichiarazione annuale di consumo
per il gas naturale all’Agenzia delle Dogane e quindi aver complessivamente
sottratto al pagamento dell’accisa gli importi seguenti: per il 2003: C
102.332.021,05, C 37.899,29, C 254.165,88; per il 2004: C 45.463.417,30, C
47.706.61 0.34, C 4.225,70; per il 2005: C 211.153.480,37, C 76.598.995,19, C
485; per il 2006: C 152.278.662,27, C 88.643.215,46; per il 2007: C
176.489.348,76, C 123.742.565,41, C 171,49; per il 2008: C 482.292.896,73, C
235.828.762,45; per un totale di imposta e tassa pari a circa euro 1, 7 miliardi
con l’aggravante che la quantità di prodotto sottratta al pagamento
dell’accisa era superiore a 2.000 Kg.
Le imputazioni derivavano dalle indagini della Guardia di Finanza e
dal tenore delle consulenze tecniche a firma dr. Alessandro Tornotti, avv.
Giampaolo Spagnoli e prof. Luigi Vigevano.
In sostanza esse si fondavano sull’accertamento della violazione della
normativa fiscale vigente in materia di accise sul gas naturale, data dal
d.lgs. 26.10.1995 n. 504, come novellato dal d. Igs. n. 26 del 2 febbraio 2007,
con cui è stata data attuazione alla Direttiva 2003/96/CE ed in particolare
dall’art. 26, che ha recepito l’art. 21.5 della Direttiva 2003/96/CE.
Per quanto concerne il gas naturale – ha osservato il g.i.p. – il riferimento
normativo più puntuale è dato appunto dall’art. 26 (“Disposizioni particolari per
il gas naturale”) ed in particolare dai commi 1, 7 e 13. Il primo comma prevede
che il gas naturale, destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali
nonché all’autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l’applicazione delle aliquote
di cui all’allegato I, al momento della fornitura ai consumatori finali ovvero al
momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio. Il settimo
comma poi prevede che sono obbligati al pagamento dell’imposta suddetta,
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u.p. 3 luglio 2013

Power di ENI S.p.A. e sottoscrittori della dichiarazione annuale di consumo per il

secondo le modalità previste dal successivo comma 13 e con diritto di rivalsa sui
consumatori finali, i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai
consumatori finali comprese le società aventi sede legale nel territorio nazionale
e registrate presso la competente Direzione regionale dell’Agenzia delle dogane,
designate da soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio che
forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali nazionali. Il richiamato
tredicesimo comma poi prevede che l’accertamento dell’accisa dovuta viene
effettuato sulla base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli elementi

soggetti obbligati entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello cui la
dichiarazione si riferisce.
Secondo il P.M. la base imponibile dell’accisa è data dal metro cubo
determinato a 15° Celsius cd alla pressione di 1.013,25 mbar, cioè il cosiddetto
metro cubo standard (snnc). L’accisa, infatti, è un’imposta indiretta che grava
sulla quantità dei beni immessi in consumo, e si esprime in termini di aliquote
che sono rapportate all’unità di misura (lo standard metro cubo) del prodotto.
Inoltre dallo stesso tenore dell’art. 26 del T.U.A. emerge che il momento
generativo dell’obbligazione tributaria coincide con la fornitura del prodotto ai
consumatori finali ovvero con quello del consumo per il gas naturale estratto per
uso proprio.

2. Il g.i.p. ha richiamato – come documentazione rilevante nel processo la relazione della Guardia di Finanza del 17 novembre 2009 (originaria notizia di
reato), seguita dalle relazioni integrative del 27 luglio 2010 e del 2 dicembre
2010, e le note dell’Agenzia delle Dogane che si era più volte espressa in
proposito. Con nota (formulata a richiesta dell’Eni) del 3 febbraio 2011 la
Direzione centrale gestione tributi dell’Agenzia delle dogane aveva confermato
che la determinazione del debito di imposta sul gas naturale deve essere
effettuata sulla base delle quantità di prodotto fornito agli utenti, come risulta
dalle fatture emesse nel corso del periodo di imposta, attualmente l’anno solare,
indipendentemente dal periodo di consumo cui le fatture stesse si riferiscono.
Come risultante dal verbale di constatazione e accertamento di violazioni
amministrative del 1° agosto 2011, l’Agenzia delle Dogane Ufficio Milano 2,
valutate le argomentazioni di ENI da una parte e della Guardia di Finanza
dall’altra, riduceva la contestazione formalizzata nella richiesta di rinvio a
giudizio, da 9.8 miliardi di smc a circa 650 milioni di smc e
corrispondentemente riduceva l’accisa contestata da 1,7 miliardi di euro a circa
114 milioni di euro. Successivamente con nota in data 12 ottobre 2011 l’Agenzia
delle Dogane Ufficio Milano 2 precisava che la disciplina di settore aveva
sempre individuato la fatturazione quale elemento idoneo a rappresentare il
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11.1). 3 luglio 2013

necessari per la determinazione del debito d’imposta, che sono presentate dai

momento della “fornitura” o “dell’immissione in consumo a cominciare
dall’introduzione dell’imposta erariale di consumo sul gas metano ad uso
combustione di cui al D.L. 15/1977. La stessa Agenzia delle Dogane con nota del
12 gennaio 2012 indirizzata all’Anigas ha riconosciuto l’incidenza del potere
calorifico del gas in tema di quantificazione dei volumi di gas acquistati e
venduti. Da ultimo con atto di contestazione n. 278100 – 1231 – 2011 trasmesso
con nota del 2 febbraio 2012 l’Ufficio delle dogane di Milano 2 limitava la
contestazione all’errata compilazione della dichiarazione di consumo sanzionata

Il g.i.p. ha altresì tenuto conto della audizione del direttore dell’Area
Procedure e Controlli Settore Accise della Agenzia delle Dogane, Direzione
Regionale per la Lombardia, disposta ai sensi dell’art. 422 cod. proc. pen.
Ha considerato il g.i.p. che la contestazione della violazione dell’art. 40
d.lgs. 504/1995, ossia la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa
da parte di Eni s.p.a. dal 2003 al 2008, era stata mossa in relazione a volumi di
gas naturale che, come emergeva dalla relazione conclusiva del 2.12.2010,
erano stati determinati dalla Guardia di Finanza utilizzando i dati contenuti nelle
dichiarazioni di consumo del gas naturale presentate da Eni s.p.a. e
confrontando le quantità acquistate e quelle vendute.
Invece secondo l’ENI le dichiarazioni di consumo per il gas naturale
contenevano i volumi fatturati nell’anno indipendentemente dal periodo di
consumo. Le quantità fatturate non potevano pertanto mai coincidere con
quelle vendute, visto che la dichiarazione di un periodo d’imposta conteneva
le vendite così come risultanti dalle fatture emesse anche se relative a quantità
consegnate nel periodo d’imposta precedente, e non conteneva invece le
quantità consegnate negli ultimi mesi che sarebbero state fatturate nell’anno
successivo; per gli stessi motivi gli acquisti fatturati in un anno non coincidevano
con le quantità consegnate nell’anno stesso.
Ha osservato ancora il g.i.p. che questa impostazione contabile dell’ENI e cioè quella di inserire nella dichiarazione di consumo le fatture emesse nel
periodo di imposta di riferimento – era stata confermata, come corretta, anche
dall’Agenzia delle Dogane.
Già nella lettera in data 3.2.2011 dell’Agenzia delle Dogane di Roma in
risposta ad un interpello di ENI s.p.a., si leggeva che “si conferma che la
determinazione del debito di imposta su gas naturale deve essere effettuata sulla
base delle quantità di prodotto fornito agli utenti, come risulta dalle fatture
emesse nel corso del periodo d’imposta, attualmente l’anno solare.
indipendentemente dal periodo di consumo cui le fatture stesse si riferiscono”.

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u.p. 3 luglio 2013

dall’art. 50 t.u. accise (sanzione C 168).

Ciò comportava che nello stesso periodo i consumi fatturati potevano non
corrispondere con i volumi di gas importati, acquistali o estratti.
Questa impostazione era stata poi ribadita dall’Agenzia delle Dogane
nella missiva del 12.10.2011 in risposta ad una richiesta di chiarimenti da
parte della Procura.
Il g.i.p. ha quindi convenuto con la difesa circa il fatto che sul piano della
realtà strutturale e fisica del settore è difficilmente individuabile un criterio di
accertamento anticipatorio rispetto alla fatturazione (e del resto neanche

quantità di gas fornito agli utenti nell’ambito di ciascun anno solare (come
preteso dalla accusa) sarebbe stata necessaria – ha osservato il g.i.p. – una
lettura di tutti i contatori istantanea e sincronizzata al 31 dicembre di ogni
anno (il che era a tutta evidenza inattuabile).
Comunque – secondo il g.i.p. – ciò che più rileva in questa sede è
l’atteggiamento assunto dalla Agenzia delle Dogane. La correttezza del criterio
di inserire nella dichiarazione di consumo le fatture emesse nel periodo di
imposta di riferimento, ossia la impostazione fatta propria da ENI, era stata
infatti confermata dall’Agenzia delle Dogane. Sicché ha concluso il g.i.p. che gli
elementi documentali raccolti ed esaminati erano tutti insuscettibili di evoluzione
in sede dibattimentale; da ciò la necessità di pronunciare la sentenza di
proscioglimento per mancanza dell’elemento soggettivo del reato in
contestazione.
3. Avverso questa pronuncia il Procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Milano propone ricorso per cassazione con due motivi chiedendo la
cassazione dell’impugnata pronuncia.
Gli imputati hanno depositato memoria insistendo per il rigetto del
ricorso.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è articolato in due motivi.
Con il primo motivo il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce
l’erronea applicazione dell’art. 10 della legge n. 212 del 2000. Tale disposizione,
di tutela dell’affidamento del contribuente, riguarda solo il profilo tributario e non
può essere invocata per escludere il dolo in riferimento, nella specie, alla
condotta di sottrazione del gas naturale all’imposizione dell’accisa. D’altra parte
l’amministrazione finanziaria non aveva accolto a pieno la tesi della società
giacché comunque aveva notificato a quest’ultima un atto di contestazione
dell’accertamento dell’imposta evasa. Inoltre il ricorrente rileva anche che la
documentazione dell’agenzia delle dogane, pur favorevole alla tesi della società
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up. 3 luglio 2013

l’accusa era stata in grado di individuarlo con esattezza). Per conoscere l’esatta

secondo cui l’accisa poteva essere calcolata sulla base dei consumi fatturati, era
comunque successiva all’epoca dei fatti, ossia successiva 2008. Pertanto non
poteva parlarsi di buona fede o di affidamento della società.
Con il secondo motivo il Procuratore ricorrente denuncia la
contraddittorietà della motivazione. Pone in rilievo che in ogni caso secondo
l’agenzia delle dogane sarebbe stato sottratto all’accertamento un elevato
quantitativo di gas naturale, ancorché molto minore di quello ritenuto dalla
Guardia di Finanza. Contesta inoltre il rilievo del cosiddetto potere calorifico

2. Il ricorso è infondato.
3. Va premesso che – come più volte affermato da questa Corte (ex
plurimis Cass., Sez. II, 14 maggio 2010 – 22 luglio 2010, n. 28743) – il controllo
di legittimità della sentenza di non luogo a procedere non ha ad oggetto gli
elementi acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini né può risolversi
nella verifica del puntuale rispetto dei criteri di valutazione della prova di cui
all’art. 192 cod. proc. pen., perché tale sentenza di proscioglimento esprime
essenzialmente una valutazione prognostica negativa circa l’eventuale condanna
in giudizio e non un convincimento intorno ad un accertamento svolto ai fini di
sede di legittimità, il controllo sulla

una possibile condanna. Quindi in

motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 606, comma primo,
lett. e), cod. proc. pen., ha ad oggetto solo la giustificazione adottata dal giudice
nell’apprezzamento degli elementi di fatto offerti dal p.m., e più in generale dalle
parti, alla sua valutazione, e quindi la riconoscibilità del criterio prognostico
adottato per escludere che l’accusa sia sostenibile in giudizio (Cass., Sez. VI, 26
aprile 2012 – 25 maggio 2012, n. 20207). Cfr. anche C. cost. n. 242 del 2009
che, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.
428 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente al pubblico ministero di
proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere, ha precisato che
nell’udienza preliminare non si procede ad un giudizio pieno sul merito
dell’imputazione, accertando la responsabilità dell’imputato, ma si verifica l’utilità
o meno del dibattimento alla stregua di una prognosi sulla sostenibilità
dell’accusa in giudizio nell’udienza preliminare non si procede ad un giudizio
pieno sul merito dell’imputazione, accertando la responsabilità dell’imputato, ma
si verifica l’utilità o meno del dibattimento alla stregua di una prognosi sulla
sostenibilità dell’accusa in giudizio.
Può quindi rilevare, come vizio di motivazione della sentenza, solo il
difetto di coerenza sub specie di contraddittorietà o manifesta illogicità, tra gli
elementi di fatto valutati dal giudice dell’udienza preliminare ed il giudizio
prognostico, dallo stesso espresso, in ordine all’utilità del dibattimento nella non
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r.g.n

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li./). 3 luglio 2013

superiore che non trova riscontro nella legge né nelle circolari dell’agenzia.

implausibile

prospettiva

dell’affermazione

della

penale

responsabilità

dell’imputato. Non è invece sindacabile la valutazione in sé di tali elementi di
fatto che non appartiene al sindacato di legittimità. Né possono aver ingresso
elementi di fatto ulteriori non rientranti nel compendio di quelli presenti al
momento dell’udienza preliminare; l’eventuale carenza probatoria posta a
fondamento di un giudizio prognostico sfavorevole all’accusa quanto alla
possibilità di affermazione della penale responsabilità dell’imputato è bilanciato
dalla possibilità di revoca della sentenza di non luogo a procedere nel caso di

tale il complesso degli elementi non offerti alla valutazione del giudice
dell’udienza preliminare, non necessariamente successivi all’udienza stessa.

4. Ciò premesso quanto all’ambito del sindacato di questa Corte, deve
considerarsi, con riferimento al caso di specie, che vengono in rilievo — in ragione
delle censure mosse dal Procuratore della Repubblica ricorrente – profili sia di
legittimità per violazione di legge che di vizio di motivazione.
5. Sotto il primo profilo appare corretta l’interpretazione accolta dal g.i.p.
dell’art. 26 d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, che detta regole particolari quanto
all’imposta sulla produzione di gas naturale.
Tale disposizione prevede innanzi tutto, al comma 13, che l’accertamento
dell’accisa dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali, contenenti
tutti gli elementi necessari per la determinazione del debito d’imposta, che sono
presentate dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell’anno successivo a
quello cui la dichiarazione si riferisce. Ed è ciò che è avvenuto nella specie: la
condotta contestata agli imputati si fonda – nella prospettiva accusatoria del p.m.
– nella stessa documentazione ufficiale della società ponendosi a raffronto le
dichiarazioni annuali della società stessa con la documentazione di acquisizione
del gas naturale. In altre parole non è emersa alcuna contabilità occulta per
sottrarre il gas naturale al pagamento dell’accisa; sicché rileva solo la
documentazione della società, ritenuta attendibile o quanto meno non oggetto di
contestazioni, nello stabilire i quantitativi di gas somministrati al consumo e
quelli fatturati.
Ma ciò che soprattutto è decisivo in riferimento alla contestata condotta di
sottrazione di quantitativi di gas naturale all’imposta di consumo è che l’art. 26
cit., nella sua formulazione testuale, contiene un duplice riferimento alla
fatturazione piuttosto che all’effettiva somministrazione al consumo. Infatti al
primo comma si prevede che il gas naturale, destinato alla combustione per usi
civili e per usi industriali, nonché all’autotrazione, è sottoposto ad accisa, con
l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I, al momento della fornitura ai
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up. 3 luglio 2013

novum probatorio, ai sensi dell’art. 434 cod. proc. pen., dovendo intendersi per

consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto
per uso proprio. E poi al settimo comma è stabilito che sono obbligati al
pagamento dell’imposta di cui al comma 1 secondo le modalità previste dal
comma 13 e con diritto di rivalsa sui consumatori finali i soggetti che procedono
alla fatturazione del gas naturale ai consumatori finali comprese le società aventi
sede legale nel territorio nazionale e registrate presso la competente Direzione
regionale dell’Agenzia delle dogane, designate da soggetti comunitari non aventi
sede nel medesimo territorio che forniscono il prodotto direttamente a

Quindi ciò che rileva è la fatturazione del gas naturale ai consumatori
finali che per ciascun anno (solare) di riferimento può non coincidere, ed anzi
normalmente non coincide, con il quantitativo di gas effettivamente
somministrato. Ma, considerato che nella prospettazione accusatoria non si
ipotizza neppure che vi sia stata somministrazione di gas senza fatturazione,
sicché può ben assumersi che tutto il gas somministrato al consumo sia stato
anche regolarmente fatturato, è lecito inferire che il differenziale tra consumo
fatturato e consumo effettivo, evidenziato dalla Guardia di Finanza, sia destinato
a compensarsi nel medio periodo.
D’altra parte – come ha puntualmente osservato il g.i.p. – il criterio del
consumo effettivo non solo non risponde a quello legale dell’art. 26 cit. per
determinare la base di calcolo dell’accisa dovuta, ma sarebbe in concreto anche
inattuabile perché occorrerebbe che la società, alla fine di ogni anno di
riferimento, procedesse alla lettura di tutti i contatori per stabilire il quantitativo
di gas effettivamente consumato nell’anno.
L’ancoraggio invece ai consumi fatturati, di agevole rilevazione contabile,
piuttosto che ai consumi effettivi, consente la puntuale determinazione della
base di calcolo dell’accisa dovuta.
6. Il criterio seguito dalla società (quello dei consumi fatturati) ha poi
trovato conferma nella specie – secondo l’apprezzamento di merito del g.i.p.
della documentazione versata in atti, non censurabile in sede di legittimità in
quanto motivato in termini ampiamente sufficienti e nient’affatto contraddittori nel contenuto degli atti dell’Agenzia delle Dogane, Direzione Regionale per la
Lombardia di cui si è detto in narrativa. Ha osservato il g.i.p. che l’Agenzia delle
Dogane è titolare del potere di determinare l’imposta evasa e che rientra tra i
suoi compiti anche quello di fornire ai contribuenti indicazioni interpretative della
normativa fiscale che, se osservati dai contribuenti, rendono il loro
comportamento non sanzionabile sotto il profilo amministrativo.
In particolare – ha considerato il g.i.p. – la contestazione da parte degli
imputati della correttezza della metodologia di calcolo seguita dalla Guardia di
51969_12 r n

8

u.p. 3 luglio 2013

consumatori finali nazionali.

Finanza, che ha considerato essenzialmente i quantitativi di gas somministrati al
consumo piuttosto che quelli contabilmente fatturati, e su cui è fondata l’accusa,
hanno trovato piena conferma sia nel contenuto degli atti redatti dalla Agenzia
delle Dogane sia nelle dichiarazioni rese – nel contraddittorio tra le parti – dal
direttore dell’Area Procedure e Controlli Settore Accise della Agenzia delle
Dogane, Direzione Regionale per la Lombardia; elementi questi valutati come del
tutto insuscettibili di evoluzione in sede dibattimentale.
Quindi giustificato era l’affidamento della società nel considerare come

somministrazione – del prodotto ai consumatori finali.
Rileva sotto questo profilo anche il disposto dell’art. 10 legge n. 212 del
2000 che espressamente prevede che non sono irrogate sanzioni né richiesti
interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni
contenute in atti dell’amministrazione finanziaria. E’ vero – come deduce il
Procuratore della Repubblica ricorrente – che non si tratta di una norma penale.
Ma in generale l’affidamento che il contribuente fa nelle indicazioni
dell’amministrazione finanziaria rileva comunque sotto il profilo soggettivo nel
senso che può escludere l’elemento del dolo; ciò che ha motivatamente ritenuto
il g.i.p. nella specie.
Sicché, in disparte l’esito di un possibile contenzioso tributario non
pregiudicato dall’impugnata sentenza, l’atteggiamento dell’Agenzia delle dogane,
titolare del potere impositivo, escludeva quanto meno il dolo in termini,
motivatamente ritenuti dal g.i.p.,

non suscettibili di evoluzione

dibattimentale, con conseguente

necessità di

in sede

pronunciare sentenza di

proscioglimento perchè il fatto non costituisce reato.
7. In conclusione, da una parte il g.i.p. ha correttamente interpretato ed
applicato l’art. 26 d.lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, quanto all’identificazione del
momento genetico dell’imposta sulla produzione di gas naturale, fissato nella
fatturazione del prodotto ai consumatori finali; d’altra parte, con valutazione di
merito assistita da motivazione ampiamente sufficiente e nient’affatto
contraddittoria, ha ritenuto l’affidamento della società nella posizione
dell’Agenzia delle dogane quanto alla determinazione in concreto della base di
calcolo dell’imposta in questione.
Pertanto il ricorso del Procuratore della Repubblica va rigettato.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso del pubblico ministero.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2013
Il Consigliere estensore

momento generativo dell’obbligazione tributaria la fatturazione – e non già la

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