Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1239 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1239 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TROZZI ITALO N. IL 14/12/1968
avverso la sentenza n. 2566/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
23/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
TROZZI ITALO fu ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato di
un’automobile parcheggiata sulla pubblica via, resistenza a pubblico ufficiale e
guida senza patente e condannato alla pena di giustizia
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto personalmente, con il quale deduce l’insussistenza

prelevare dalla borsetta della compagna le chiavi della vettura;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché si limita a
riproporre la tesi difensiva già offerta alla Corte d’appello e giudicata infondata,
poiché l’auto era esposta alla pubblica via, ivi parcheggiata, sicché il fatto che le
chiavi fossero custoditi., in una borsetta non determinava un’esclusione
dell’aggravante, essendo oggetto del reato l’autovettura e non solo le chiavi;
– che il ricorso che non si confronti con le motivazioni della sentenza di appello,
va dichiarato inammissibile, venendo meno in radice la tipica funzione di una
critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
253849); infatti in tal modo il provvedimento formalmente impugnato, lungi
dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto
ignorato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, in motivazione);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il cqigliere estensore

dell’aggravante di cui all’articolo 625, n. 7, cod. pen., poiché egli si limitò a

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