Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1236 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1236 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARZOUK IVAN N. IL 14/04/1987
avverso la sentenza n. 2779/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 29/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

rc

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, confermativa di quella di primo grado,
MARZOUK IVAN è stato ritenuto responsabile di furto tentato con strappo di una
borsa ai danni di un’anziana turista e condannato alla pena di un anno di
reclusione e € 310 di multa, previo riconoscimento della recidiva contestata;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente

all’affermazione di responsabilità, fondata sulle dichiarazioni dei testi di polizia
Consales e Baldo, in totale assenza di denuncia parte della persona offesa ed in
mancanza di alcun riconoscimento anche da parte dei due agenti che avrebbero
assistito casualmente al fatto; violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione alla mancata esclusione della recidiva, come richiesto dalla difesa,
poiché i precedenti specifici di per sé non sono espressione di maggiore
pericolosità;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza poiché,
quanto al primo motivo, gli imputati sono stati visti dagli agenti di polizia
Consales e Baido e, successivamente, inseguiti e bloccati da una volante della
polizia, per cui non vi può essere alcun dubbio circa la sussistenza del reato, il
quale è procedibile di ufficio e non richiede la denuncia-querela della persona
offesa; quanto alla recidiva, la decisione impugnata applica correttamente
l’aggravante, in considerazione dei precedenti penali dell’imputato, che vanta
ben 11 condanne di cui 3 per reati contro il patrimonio, per cui è evidente che
l’odierna condotta costituisce esplicazione di una consistente attitudine al
crimine;
– che tale motivazione si rivela pienamente congrua ed esente da censure sul
piano logico, quale del resto non può considerarsi quella sul punto svolta dal
ricorrente che richiama in modo del tutto generico la limitata gravità
dell’episodio, il comportamento del ricorrente, alle sue condizioni di vita
individuale familiari e sociali;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
2

l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di mille euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il presidente

Il consigliere estensore

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