Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1235 del 20/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1235 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PAOLUCCI ANGELO N. IL 02/08/1963
avverso la sentenza n. 166/2012 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 02/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, e
PAOLUCCI ANGELO fu ritenuto responsabile di lesioni aggravate per l’uso di una
scopa e minaccia grave in danno di JAMHOUR ABDELJALIL e condannato alla
pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
difensore dell’imputato, avv. Angelo Piunno, con il quale deduce violazione di

affermata in relazione ad una scopa, che non presentava caratteristiche di
offensività tali da poter essere definita arma e, conseguentemente,
dell’aggravante della minaccia; inoltre improcedibilità dell’azione penale per
difetto di querela, dovendo essere considerata nulla la querela proposta dal
cittadino extracomunitario, scritta in perfetto italiano, ma poi sentito a sommarie
informazioni con l’ausilio di un interprete;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza,
quanto alla sussistenza dell’aggravante dei due reati, alla luce del consolidato
principio secondo cui ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con
armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa, trattandosi di arma
impropria, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per il
quale rientra in questa categoria, oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri
oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento, che, nelle circostanze
di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa
della persona (Sez. 5, n. 27768 del 15/04/2010, Casco, Rv. 247888);
– quanto poi alla nullità della querela, a parte l’ovvia considerazione che i
reati per cui è intervenuta condanna sono procedibili di ufficio, la sentenza
impugnata correttamente osserva che da una parte non è dimostrata l’ignoranza
della lingua italiana da parte della persona offesa e, dall’altro, la nullità non è
prevista alcuna norma;
– che in conclusione la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le
conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di
elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione
della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro
mille;

2

legge in relazione all’affermazione dell’aggravante delle lesioni, erroneamente

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il presiden e

Il consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA