Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1234 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1234 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAZZANELLI GIOVANNI N. IL 29/05/1966
RENZETTI GIAMPIERO N. IL 29/06/1980
-AgS2ti 2-01 3
avverso la sentenza n. 2178/2019CORTE APPELLO di PALERMO,
del (18/047201Z 223
2/M4.
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale conferma di quella di primo grado,
RAZZANELLI GIOVANNI e RENZETTI GIANPIETRO, all’esito di rito abbreviato,
erano ritenuti responsabili dei delitti di violazione di domicilio e tentato furto
aggravato in abitazione (artt. 56, 624-bis e 625, n. 5 cod. pen) e condannati alla
pena di un anno, 4 mesi di reclusione e C 120 di multa;
– che avverso detta sentenza è stato proposto ricorso per cassazione

a)

il difensore di RAZZANELLI GIOVANNI, avv. Carlo Fabbri, ha dedotto

violazione dell’articolo 521 cod. proc. pen., in relazione all’aggravante di cui
all’articolo 625 n. 1 cod. pen., con conseguente violazione del diritto di difesa,
con riferimento all’elemento della “privata dimora”, rispetto al concetto di
“abitazione” indicato al capo A e richiamato al capo B, poiché originariamente era
contestato il delitto di furto ex art. 624 cod. pen. aggravato ex art. 625 n. 1 e 5
cod. pen.; inoltre ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in
relazione al diniego delle attenuanti generiche, fondato sul mancato contributo
all’accertamento dei fatti fornito dall’imputato, collaboratore di giustizia,
circostanza a giudizio del difensore non vera;
b) il difensore di RENZETTI GIANPIETRO, avv. Corrado Sinatra, ha dedotto
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di
responsabilità dell’imputato ed in particolare alle dichiarazioni confessorie rese
dal coimputato, nonchè violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento
alla sussistenza del delitto tentato, poiché in concreto non poteva dirsi integrato
il requisito dell’idoneità degli atti, poiché gli imputati vengono arrestati prima
ancora di aver tentato di accedere nei locali della tabaccheria;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, poiché quanto al ricorso

RAZZANELLI, correttamente la Corte territoriale rileva che il Tribunale si è
limitato ad attribuire al fatto una diversa qualificazione giuridica, senza mutare in
alcun elemento di fatto storico; che parimenti è motivato in maniera non
manifestamente illogica il diniego delle attenuanti generiche, sulla base dello
scarso contributo fornito all’imputato (collaboratore di giustizia) all’accertamento
dei fatti;
– che anche il ricorso proposto nell’interesse di RENZETTI è manifestamente
infondato, poiché, quanto all’idoneità degli atti, la motivazione della sentenza
2

nell’interesse di entrambi gli imputati;

appare non manifestamente illogica ne contraddittoria, laddove evidenzia che gli
imputati si erano introdotti nell’appartamento adiacente alla tabaccheria ed
erano in possesso di arnesi da scasso (un tubo di metallo, un crick da auto ed un
crick idraulico, idonee a sfondare il muro) evidentemente finalizzati all’ingresso
nella tabaccheria, che già in precedenza era stato oggetto di furti, oltre che sulle
parziali ammissioni di RAZZANELLI, che ha riferito del progetto criminoso dei tre
correi;
– che quindi anche il secondo ricorso sollecita una rivalutazione degli elementi su

atti e la valutazione della confessione di RAZZANELLI), operazione questa
sottratta al giudizio di legittimità, stante la preclusione per il giudice di legittimità
di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella
compiuta nei precedenti gradi di merito (tra le tante, Sez. 5, n. 39048 del
25/09/2007, Casavola; Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minerviní,
Rv. 253099);
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille per ciascun
ricorrente;

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille in favof delle
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il consigli re esten ore

Il pre

cui è fondata la valutazione dei giudici di merito (in particolare l’idoneità degli

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