Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1232 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1232 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BIZZARRO MICHELE N. IL 23/02/1989
avverso la sentenza n. 405/2011 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 10/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, parzialmente confermativa di quella di
primo grado, BIZZARRO MICHELE fu ritenuto responsabile del delitto di lesioni
personali in danno di Lauda Fernando e condannato alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione
personalmente l’imputato, deducendo vizio di motivazione e mancata assunzione

sussistenza del nesso di causalità tra la lesione patita dalla persona offesa e la
dinamica degli eventi come descritta dalla stessa, poiché a suo giudizio
incompatibile con la frattura trimalleolare riportata dalla vittima; detta prova,
tempestivamente richiesta con l’atto d’appello, assumeva rilievo decisivo anche
ai fini di valutare la credibilità ed attendibilità della persona offesa; violazione di
legge, in relazione all’articolo 597, comma 3, cod. proc. pen., poiché nel ridurre
la pena da sei mesi di reclusione a 15 giorni la Corte territoriale non ha
confermato il beneficio della sospensione condizionale della pena, in violazione
del divieto di riformatio in peius;

infine nullità delle statuizione civilistica, poiché

le conclusioni depositate dalla parte civile sono state prima trasmesse a mezzo
fax in cancelleria e poi depositate all’udienza del 10 novembre 2014, con
violazione dell’articolo 523, comma 2, cod. proc. pen.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, poiché dalla motivazione della
sentenza emerge chiaramente, con argomentazione articolata e priva di cadute
logiche o di elementi di contraddittorietà, la non necessità della perizia, essendo
la vittima anche caduta in terra e ben potendo il trauma interessare entrambi i
lati dell’articolazione;
– che va peraltro richiamato il costante orientamento espresso da questa
Corte secondo il quale la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova
decisiva, fatto proprio dall’art. 606. La lettera d) citata contiene infatti un
esplicito riferimento all’art. 495, comma 2, c.p.p. e, pertanto, si riferisce alle
prove a discarico, mentre la perizia non può essere considerata tale, stante il suo
carattere per così dire “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e
sostanzialmente rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. 4, n. 4981 del
05/12/2003, P.G. in proc. Ligresti, Rv. 229665);

2

di una prova decisiva, con riferimento ad una perizia medica che accertasse la

- che le doglianze riguardanti la sospensione condizionale della pena sono
manifestamente infondate, poiché la statuizione non è stata revocata dalla Corte
territoriale e dunque implicitamente confermata;
– che infine pretestuosa la doglianza riguardante le conclusioni della parte
civile, regolarmente depositata in udienza dal sostituto del difensore, restando
del tutto irrilevante l’asserita trasmissione del documento al fax della cancelleria;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui

escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di mille euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il consL
e…,2
‘gliere estensore

all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad

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