Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 123 del 22/11/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 123 Anno 2014
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SCARCELLA ALESSIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCACCINI ERMANNO N. IL 07/10/1958
avverso la sentenza n. 2288/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
10/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. t-t. fetle-ELIA
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 22/11/2013

RITENUTO IN FATTO

1. PROCACCINI ERMANNO ha proposto, a mezzo del proprio difensore fiduciario
cassazionista, tempestivo ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di
ANCONA in data 10/05/2013, depositata in data 20/05/2013, che confermava la
sentenza 27/04/2009 emessa dal Tribunale di ASCOLI PICENO, con cui il
medesimo era stato condannato all’esito di giudizio dibattimentale, alla pena di

involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina e del tipo hashish
che, per le modalità della loro detenzione, per il possesso di ritagli circolari, di un
coltello, un paio di forbici e di somme rilevanti di denaro pur essendo l’imputato
disoccupato, si ritenevano destinate alla cessione a terzi e comunque ad un uso
non esclusivamente personale (fatto commesso in Ascoli Piceno, 23/03/2006). Il
giudice, peraltro, riconosceva all’imputato l’attenuante di cui al comma quinto
dell’art. 73 TU Stupefacenti, escludendo peraltro la contestata recidiva.

2.

Ricorre avverso la predetta sentenza l’imputato a mezzo del difensore

cassazionista, deducendo cinque motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con un primo motivo, l’inosservanza di norme processuali stabilite
a pena di nullità (in particolare, l’art. 171, lett. d), cod. proc. pen.) nonché il
vizio di contraddittorietà della motivazione. In sintesi, ritiene il ricorrente affetta
da nullità la notifica all’imputato, effettuata ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis,

c.p.p., sia del decreto di fissazione dell’udienza preliminare che del decreto che
dispone il giudizio. Si duole, nello specifico, il ricorrente del fatto che la Corte
d’appello abbia ritenuto sanata la nullità in quanto non tempestivamente
dedotta, laddove, diversamente, la difesa ebbe ad eccepirla durante il giudizio id
primo grado, come risulta dalla stessa lettura della sentenza di primo grado che,
sul punto, ha motivato. La difesa, inoltre, eccepisce la nullità ex art. 171, lett.
d), cod. proc. pen. della notifica del decreto di fissazione dell’udienza
preliminare, eseguita al difensore ex art. 157 c.p.p. (non del comma 8-bis della
citata disposizione, in violazione dell’art. 171 citato) e, di conseguenza, anche
della notifica del decreto che dispone il giudizio, eseguita al difensore ex art.
157, comma 8-bis, cod. proc. pen.

2.2. Deduce, con un secondo motivo, la mancata assunzione di prova decisiva
(art. 606, lett. d), c.p.p.), rappresentata dalla perizia sulla sostanza sequestrata,
2

anni due di reclusione ed C 6.000,00 di multa, per il reato di detenzione di due

nonché il vizio di mancanza di motivazione sul punto, sia della sentenza di primo
che di secondo grado. Trattandosi di sostanza stupefacente, la perizia sarebbe
stata necessaria per sapere se la sostanza sequestrata fosse stata davvero
stupefacente, e quale ne fosse il principio attivo. Né il giudice di primo né quello
di secondo grado, invece, avrebbero motivato sulla richiesta.

2.3. Con un terzo motivo di ricorso, infine, deduce l’erronea applicazione dell’art.

univocità della destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente e per
l’illogica esclusione della sussistenza di un ragionevole dubbio in ordine alla
finalità di cessione a terzi. Il ricorrente, secondo la difesa, non sarebbe stato
colto nell’atto di spacciare, nessuna cessione si sarebbe mai realizzata né vi sono
dichiarazioni in tal senso da parte di terzi.

2.4. Deduce, ancora, con un quarto motivo di ricorso la violazione dell’art. 606,
lett. b) e d), c.p.p., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in
relazione all’art. 62 bis c.p. e all’art. 133 c.p. nonché il vizio di mancanza di
motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed in
relazione alla mancata rideterminazione del trattamento sanzionatorio. In
sostanza, pur rilevando che con l’atto di appello era stata richiesta soltanto
l’assoluzione dell’imputato, la difesa ritiene che fosse stata implicitamente
promossa anche l’impugnazione del punto relativo al trattamento sanzionatorio,
sicchè la Corte d’appello, non avendo motivato sul punto, avrebbe violato le
richiamate disposizioni di legge.

2.5. Con un quinto ed ultimo motivo di ricorso deduce, infine, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di merito motivato, sulla
richiesta di riunione con altro procedimento penale pendente a carico del
medesimo imputato, asserendo che tale pendenza non risultava provata. L’altro
procedimento, in realtà, era invece già pendente a quella data presso la
medesima Corte d’appello per fatti analoghi commessi dal medesimo ricorrente
nel febbraio dello stesso anno, sicchè ricorrevano i presupposti di cui all’art. 12,
lett. b), c.p.p. richiamato dall’art. 17 cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

3

73 del d.P.R. n. 309/1990, sub specie di illogicità della motivazione sulla ritenuta

4. Quanto al primo motivo, occorre premettere che la disciplina normativa in
tema di prima notifica all’imputato non detenuto è contenuta nell’art. 157 c.p.p.;
la disposizione in esame è stata, com’è noto, modificata con l’aggiunta di un
comma 8-bis per effetto del d.l. n. 17/2005 (conv. ni L. n. 60/2005) che, in un
ottica semplificatoria, ha previsto che le notificazioni “successive” (s’intende alla
prima, che, quindi, deve seguire le regole indicate dai precedenti commi del
medesimo art. 157) sono seguite, in caso di nomina di difensore fiduciario,

immediatamente all’autorità procedente di non voler accettare la notificazione
(che può essere peraltro effettuata anche con mezzi tecnici idonei a norma
dell’art. 148, comma 2-bis, c.p.p.). Sulle condizioni in presenza delle quali può
considerarsi rituale una notifica eseguita ex art. 157, comma 8-bis c.p.p., sono
intervenute le Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato la nullità
della notificazione eseguita a norma dell’art. 157, comma ottavo bis, cod. proc.
pen. presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto
domicilio per le notificazioni, aggiungendo che trattasi di nullità di ordine
generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato
che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare
il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta
tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184,
comma primo, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità
di cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc.
pen. (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008 – dep. 15/05/2008, Micciullo, Rv.
239396). Il sistema, come si desume dalla motivazione della richiamata
decisione del Supremo Collegio, è quindi così definito: 1) l’operatività dell’art.
157, comma 8 bis, cod. proc. pen. è subordinata all’assenza di una dichiarazione
o elezione di domicilio. Tutte le successive notificazioni, qualora l’imputato abbia
nominato un difensore di fiducia e non abbia dichiarato o eletto domicilio, devono
essere eseguite mediante consegna al difensore, ferma restando l’assenza di una
preclusione all’esercizio della facoltà dell’imputato stesso di dichiarare o eleggere
domicilio per le notificazioni anche dopo la nomina di un difensore di fiducia,
esercizio che ha l’effetto di paralizzare la regola contenuta nel citato comma 8
bis; 2) detta regola, inoltre, riguarda l’intero processo, sicché non occorre
individuare per ciascuna fase processuale una prima notificazione rispetto alla
quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina; 3) l’eventuale nullità
derivante dalla notificazione effettuata ai sensi dell’art. 157, comma 8 bis, cod.
proc. pen., per casi diversi da quelli previsti non configura una nullità assoluta ed
insanabile per omessa vocatio in jus, bensì una nullità di ordine generale e a
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mediante consegna a quest’ultimo, salvo che questi non dichiari

regime intermedio per inosservanza delle norme sulla notificazione, che deve
ritenersi sanata quando risulti provato che l’errore non abbia impedito
all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa;
essa rimane comunque senza effetto se non è dedotta tempestivamente,
essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184 comma primo, alle
sanatorie generali di cui all’art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all’art. 182

4.1. Ciò premesso, la difesa ha eccepito che sia il decreto di fissazione
dell’udienza preliminare che il decreto ex art. 429 c.p.p. sono stati notificati al
difensore nelle forme dell’art. 157, comma 8-bis, c.p.p.; ciò avrebbe integrato
una nullità in quanto, mancando un previo contatto con le autorità indicate
nell’art. 161 c.p.p., la prima notificazione debba essere eseguita all’interessato in
una delle forme previste dall’art. 157 c.p.p. In sostanza, quindi, secondo la
difesa, poiché fino a quando non si è raggiunti da un primo avviso di
celebrazione di un vero e proprio processo, in contraddittorio, non si avrebbe
alcun elemento per sapere che certamente un processo si è celebrato. IN ogni
caso, la prima notifica al difensore sarebbe stata fatta ai sensi dell’art. 157 (non
del comma 8-bis) e, quindi, in violazione dell’art. 171, lett. d), c.p.p.
Il motivo è inammissibile per genericità, in quanto il ricorrente non tiene conto
della motivazione che, sul punto, era già stata resa dal giudice di prime cure e
dal giudice d’appello (trattandosi di doppia conforme, le motivazioni delle due
decisioni, infatti, si saldano reciprocamente, formando un unico complesso corpo
argomentativo: Sez. 1, n. 8868 del 26/06/2000 – dep. 08/08/2000, Sangiorgi,
Rv. 216906), che avevano respinto l’eccezione di nullità in base al rilievo che: a)
la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza preliminare e del decreto ex
art. 429 c.p.p. erano state regolarmente effettuate al difensore fiduciario ai sensi
del comma 8- bis, non risultancloalcuna elezione/dichiarazione di domicilio; b)
che, in precedenza, l’avviso ex art. 415-bis c.p.p., era stato notificato
all’imputato nelle forme dell’art. 157, comma 8 (non comma 8-bis). Dagli atti,
peraltro, risulta che tale ultima notifica avvenne il 3/05/2006 in stato di libertà,
essendo stata revocata la misura cautelare all’imputato con ordinanza
13/04/2006. La sentenza d’appello, sul punto, si limita a richiamare il decisum
della già citate Sezioni Unite Micciullo,

ribadendo come nessuna

dichiarazione/elezione di domicilio risultasse in atti, per cui correttamente le
notifiche erano state effettuate al difensore fiduciario; sulla questione, poi, della
dedotta nullità della “prima” notifica, aggiunge che il deducente non avrebbe

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cod. proc. pen., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 stesso codice.

documentato l’assunto e che, comunque, si tratterebbe di nullità ampiamente
sanata in quanto non tempestivamente dedotta.
Il ricorso si limita, anzitutto, a prospettare nuovamente argomenti già sottoposti
al giudice di appello ed al giudice di primo grado, senza alcun riferimento alle
valutazioni in proposito espresse nella sentenza impugnata.
La mancanza di specificità del motivo deve, invero, essere apprezzata non
soltanto sotto il profilo della sua indeterminatezza (genericità), ma anche per la

ragioni poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
argomentazioni contenute nel provvedimento censurato (cfr. Cass. II 26 giugno
1992, Petrosillo, RV 192556; Cass. VI 29 ottobre 1996, Del Vecchio, RV 206507,
che precisa che se i motivi del ricorso per cassazione riproducono integralmente
ed esattamente i motivi d’appello senza alcun riferimento alla motivazione della
sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto
stesso di “motivo”, perché non si raccordano a un determinato punto della
sentenza impugnata; Cass. V 9 dicembre 1998, La Mantia, RV 212610; Cass. IV
1 febbraio 2002, Palma, RV 221693). In effetti, come già evidenziato, il primo
giudice aveva ben inquadrato la questione, evidenziando come nessuna nullità
potesse rilevarsi nel caso in esame, attesochè la notifica dell’avviso di fissazione
dell’udienza preliminare e del decreto ex art. 429 c.p.p. eseguita nelle forme
dell’art. 157, comma 8-bis c.p.p., seguiva la “prima” notificazione dell’avviso ex
art. 415 bis c.p.p. eseguita il 3/05/2006 ai sensi dell’art. 157, comma ottavo,
cod. proc. pen. Non convince, del resto, l’osservazione difensiva secondo cui la
circostanza che sia stato notificato all’imputato nelle forme di cui all’art. 157
c.p.p. tale avviso non costituirebbe “prima” notifica valida, atteso che con tale
atto l’imputato non è messo in condizione di sapere se contro di lui sarà o meno
celebrato un processo. A parte l’erroneità dell’assunto difensivo (laddove si
consideri che il PM emette l’avviso ex art. 415 bis c.p.p. “se non deve formulare
la richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411”),

deve comunque

ritenersi l’inammissibilità, per difetto di specificità, di tale motivo di ricorso,
essendosi limitato il ricorrente a dedurre la nullità della notifica in quanto
effettuata presso il difensore di fiducia, pur in assenza di rituale elezione di
domicilio, senza tuttavia indicare il concreto pregiudizio derivato dalla mancata
conoscenza dell’atto stesso e dal non avvenuto esercizio del diritto di difesa (v.,
da ultimo: Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013 – dep. 08/07/2013, Fanciullo
Giuseppe, Rv. 255629).

6

mancanza di correlazione tra la motivazione della decisione impugnata e le

5. Quanto al secondo motivo (mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606,
lett. d), c.p.p. rappresentata dalla perizia sulla sostanza sequestrata, nonché
vizio di mancanza di motivazione sul punto, sia della sentenza di primo che di
secondo grado), lo stesso è all’evidenza inammissibile ex art. 606, comma terzo,
cod. proc. pen., non essendo stato dedotto con i motivi d’appello, atteso che si
trattava di prova che – come sottolineato dallo stesso ricorrente – era stata
richiesta con la memoria difensiva depositata in primo grado. In ogni caso, lo

mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di
ricorso per cassazione ai sensi dell’art.606 comma primo lett. d) cod. proc. pen.,
in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva,
trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e
rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove il citato art. 606, attraverso il
richiamo all’art. 495 comma secondo cod.proc.pen., si riferisce esclusivamente
alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (v., tra le tante: Sez. 4,
n. 4981 del 05/12/2003 – dep. 06/02/2004, P.G. in proc. Ligresti ed altri, Rv.
229665). Non può, quindi, ritenersi priva di motivazione la decisione impugnata
(e quella di primo grado), atteso che il mancato esercizio della facoltà
discrezionale di disporre una perizia tossicologica ben poteva giustificarsi in
quanto desumibile per implicito dalla sentenza, attesa l’assenza di qualsiasi
dubbio sulla natura e qualità dello stupefacente sequestrato.

6. Anche il terzo motivo di ricorso (erronea applicazione dell’art. 73 del d.P.R. n.
309/1990, sub specie di illogicità della motivazione sulla ritenuta univocità della
destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente e per l’illogica esclusione
della sussistenza di un ragionevole dubbio in ordine alla finalità di cessione a
terzi) è inammissibile per genericità.
E’ indiscutibile (cfr., tra le altre, Cass. VI 19 giugno 2003, Pezzella, RV 226276)
che non possa farsi carico all’imputato dell’obbligo di provare la destinazione al
consumo personale della sostanza stupefacente posseduta.
E questo, infatti, non si è verificato nel caso in esame in cui i giudici del merito
hanno illustrato le ragioni sulla base delle quali doveva ritenersi che la droga non
fosse destinata al consumo personale.
La doglianza, sul punto, si prospetta come priva di contenuti di effettiva critica
alla giustificazione della decisione impugnata, la quale ha infatti adeguatamente
motivato l’affermazione di responsabilità dell’imputato con riguardo alla provata
finalità di cessione a terzi dello stupefacente detenuto dal ricorrente. Sul punto,
infatti, la sentenza impugnata aveva rilevato la genericità del motivo d’appello,
7
k

stesso è manifestamente infondato, posto che è pacifico in giurisprudenza che la

alla luce delle puntuali indicazioni probatorie a sostegno dell’illecita detenzione
per finalità di cessione a terzi desumibili dalla sentenza di primo grado, che ne
escludevano l’uso personale (confezionamento dello stupefacente in dosi, pronte
ad essere vendute; modalità dell’occultamento dello stupefacente, custodito in
un paio di guanti di lana di colore nero posti dentro il borsello; circostanza
dell’arresto, in quanto l’imputato si trovava con lo stupefacente all’interno di un
bar; rinvenimento nel corso della perquisizione addosso all’imputato e nella sua

cellophane, busta di plastica con segni di ritagli per il confezionamento di dosi,
nastro adesivo; appartenenza della droga a tipologie diverse; condizioni
economiche dell’imputato non compatibili con l’acquisto di stupefacente e con la
somma di denaro rinvenuta nel possesso dello stesso).
Le circostanze evocate dal ricorrente (l’imputato non è stato colto nell’atto di
spacciare; nessuna cessione si è mai realizzata; non vi sono dichiarazioni in
questo senso da parte di alcuno), dedotte con l’evidente intento di proporre una
diversa ricostruzione dei fatti e, di riflesso, una diversa qualificazione giuridica
dei medesimi ex art. 75 d.P.R. n. 309/1990, sono state a ragione trascurate
dalla Corte di merito perché inidonee ad avvalorare la diversa ricostruzione
pretesa.

7. Non dissimile valutazione è espressa da questo Collegio quanto al quarto
motivo di ricorso (violazione dell’art. 606, lett. b) e d), c.p.p., per inosservanza o
erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 62 bis c.p. e all’art.
133 c.p. nonché vizio di mancanza di motivazione in ordine alla mancata
concessione delle attenuanti generiche ed in relazione alla mancata
rideterminazione del trattamento sanzionatorio), che dev’essere parimenti
dichiarato inammissibile, trattandosi di violazioni di legge dedotte per la prima
volta in sede di legittimità. Di ciò, del resto, il ricorrente si mostra ben
consapevole nel riconoscere di non aver con l’atto di appello dedotto tali
violazioni, limitandosi a chiedere l’assoluzione senza alcuna subordinata
richiesta. L’evocata decisione di legittimità richiamata dalla difesa (Sez. 3, n.
6232 del 23/05/1997 – dep. 26/06/1997, Bacchella, Rv. 208521), non si attaglia
peraltro al caso in esame, attesochè se è vero che l’art. 597, comma quinto, cod.
proc. pen. facoltizza (“possono”) l’applicazione officiosa da parte della Corte
d’appello dei benefici di legge o di una o più circostanze attenuanti, ivi compreso
il giudizio di bilanciamento ove necessario, è, tuttavia, altrettanto vero che in
base al principio devolutivo che caratterizza il giudizio di appello ed in base alle
norme relative alle formalità dell’impugnazione, che richiedono, tra gli altri
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im

abitazione di strumenti tipici dello spacciatore, quali arnesi da taglio, ritagli di

requisiti previsti a pena di inammissibilità del gravame, quello della specificità
dei motivi (articoli 581, lettera c), e 591, comma primo, lettera c), cod. proc.
pen.), deve escludersi che l’impugnazione della sentenza di primo grado in punto
di responsabilità possa ritenersi implicitamente comprensiva anche della
doglianza concernente il trattamento sanzionatorio (v., in termini: Sez. 4, n.
46584 del 06/10/2004 – dep. 01/12/2004, Vannicola, Rv. 230402, in cui,
correttamente, la Corte ebbe ad affermare che, neppure tra le facoltà attribuite

rientrare, in mancanza di specifico motivo di gravame dell’interessato, la
modifica sanzionatoria in senso favorevole all’imputato, giacchè lo stesso potere
di effettuare il giudizio di comparazione tra le circostanze, ivi previsto, è pur
sempre subordinato all’applicazione di ufficio da parte del giudice di appello di
nuove circostanze attenuanti). La mancanza di qualsiasi richiesta in punto di
pena in sede di appello (mancata concessione dell’art. 62 bis c.p.; mancata
rideterminazione del trattamento sanzionatorio), pertanto, non comportava alcun
obbligo di motivazione per la Corte di merito, donde la manifesta infondatezza
anche del motivo di doglianza ex art. 606, lett. e), c.p.p.

8. Quanto, infine, al quinto ed ultimo motivo di ricorso (contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione per aver la Corte di merito motivato, sulla
richiesta di riunione con altro procedimento penale pendente a carico del
medesimo imputato, asserendo che tale pendenza non risultava provata), è
sufficiente in questa sede ricordare che il sindacato del giudice di legittimità sulla
motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che
quest’ultima: a) sia “effettiva”, ovvero realmente idonea a rappresentare le
ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; b) non sia
“manifestamente illogica”, perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da
argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della
logica; c) non sia internamente “contraddittoria”, ovvero esente da
insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche
tra le affermazioni in essa contenute; d) non risulti logicamente “incompatibile”
con “altri atti del processo” (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente
nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o
radicalmente inficiata sotto il profilo logico (v., in termini: Sez. 1, n. 41738 del
19/10/2011 – dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516).
Nel caso in esame, il ricorrente si limita a dedurre una presunta contraddittorietà
ed illogicità relativamente alla mancato accoglimento di una richiesta di riunione
ex art. 17 c.p.p. con altro procedimento pendente davanti al medesimo giudice,
9

al giudice di appello dal comma quinto dell’art. 597 cod. proc. pen. può farsi

per fatto analogo commesso dal medesimo imputato. Sulla questione, peraltro,
la Corte territoriale aveva puntualmente motivato precisando che per
completezza espositiva non risultasse provata la pendenza nella stessa fase di
altro procedimento a carico dell’imputato per disporne la riunione. La circostanza
che la trattazione in grado d’appello dell’altro procedimento fosse stata fissata
con avviso emesso 1’8 febbraio 2013, peraltro, non incide sulla motivazione della
sentenza oggi ricorsa, posto che la stessa non può considerarsi né

argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della
logica né, del resto, internamente “contraddittoria”, in quanto esente da
insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche
tra le affermazioni in essa contenute. Solo in quest’ultimo caso, infatti, è
esercitabile il sindacato della Corte di legittimità, investendo, invece, la censura
dedotta dal ricorrente una questione riguardante il mancato esercizio della
facoltà discrezionale (“può”, recita infatti l’art. 17, comma 1, c.p.p.) di disporre
la riunione dei processi, nei casi previsti dall’art. 12 c.p.p., peraltro motivato
sulla mancata prova della pendenza.

9.

Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna del

ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma
alla Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, somma che si
stima equo fissare, in euro 1000,00 (mille/00).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
processuali e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2013
siglie

est.

Il Presidente

“manifestamente illogica”, in quanto sorretta, nei suoi punti essenziali, da

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