Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1229 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1229 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GAFFORELLI TONTO FERDINANDO N. IL 29/11/1973
avverso la sentenza n. 404/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
20/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
GAFFORELLI TONIO FERDINANDO era ritenuto responsabile del delitto di lesioni
personali gravi in danno di Monguzzi Pierluca, con il riconoscimento delle attenuanti
generiche equivalenti alla contestata aggravante e condannato alla pena di due anni
e quattro mesi di reclusione;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore

motivazione, in relazione al giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche,
che dovevano essere ritenuti prevalenti e della eccesiva determinazione della pena,
motivata sui molteplici precedenti penali dell’imputato, dei quali non poteva tenersi
conto, poiché la contestata recidiva è stata esclusa, trascurando altresì la
confessione ed il comportamento resipiscente dell’imputato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché il
giudizio di bilanciamento delle circostanze ed il trattamento sanzionatorio sono
motivati in maniera più che adeguata, con il richiamo dei numerosi precedenti
penali dell’imputato, che avrebbero legittimato anche il diniego delle “generiche”;
d’altra parte l’esclusione della recidiva non preclude al giudice di tener conto delle
precedenti condanne ai fini della determinazione della pena, poiché rientra tra gli
elementi i quali, a norma dell’articolo 133, comma 2 n. 2, cod. pen., qualificano la
capacità a delinquere del colpevole;
– che il giudizio di bilanciamento delle circostanze ed il trattamento sanzionatorio
sono rimessi alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il
sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata – come nel caso di specie in modo conforme alla legge e ai canoni della logica (Sez. 5, n. 5582 del
30/09/2013 – dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del
17/10/2007, Cilia, Rv. 238851); d’altra parte non è necessario, a soddisfare
l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti
gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione di
quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio
complessivo (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163), come
avvenuto nel caso di specie;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.

dell’imputato, avv. Luca Bosisio, denunciando violazione di legge e vizio di

616cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento di mille euro in favore della cassa delle ammende.

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Il copsig re e e te sore

Il presid

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015

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