Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1229 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1229 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) TOTARO GIOVANNI N. IL 20/06/1966
avverso l’ordinanza n. 524/2012 TRIB. LIBERTA’ di BARI, del
26/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
)

Uditi difensor Avv.;

,

Data Udienza: 15/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Bari ha confermato l’ordinanza del 5 aprile 2012 del giudice
per le indagini preliminari di quella città, con cui è stata applicata nei confronti di Giovanni
Totaro la misura coercitiva della custodia in carcere per il reato di concorso, con Matteo
Pettinicchio, Enzo Miucci e Giuseppe Silvestri cl. 73, nell’estorsione aggravata in danno di
Giuseppe Ciliberti, costretto a consegnare la somma di C 5000,00.
Il Tribunale ha precisato che l’episodio estorsivo è maturato in un contesto mafioso, al

quindi evidenziato che il ruolo concorsuale addebitato al Totaro fu quello di intermediario.
Avvicinato dal Ciliberti, dopo che questi aveva subito la richiesta estorsiva da due individui a
viso coperto, che gi avevano intimato di consegnare una consistente somma di denaro, il
Totaro la consigliò di assecondare la richiesta di denaro dicendo testualmente: “… Tonino …
l’aria è cattiva … mò regolati tu …”
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to A. Gironda, Giovanni
Totaro, deducendo:
Violazione di legge e difetto di motivazione. La persona offesa, Giliberti, ebbe
consapevolezza della serietà e gravità della richiesta estorsiva e successivamente
chiese al Totaro di “acquisire maggiori informazioni”, sì che è dato ritenere che
costui, presunto concorrente, non sapesse che un’iniziativa di carattere estorsivo
fosse stato assunta nei confronti del Ciliberti. Se il Totaro fosse stato partecipe
dell’iniziativa estorsiva avrebbe con ogni probabilità accentuato i termini della
pericolosità, sollecitando la vittima a pagare invece che limitarsi all’espressione
“Tonino, l’aria è cattiva … mò regolati tu”. Espressione questa incompatibile con
un’adesione, sia pure postuma, al programma estorsivo,
Successivamente, la difesa del ricorrente ha proposto memoria per insistere nei motivi di
ricorso e per evidenziare l’errore nel ritenere la circostanza aggravante di cui all’art. 7 I. n. 203
del 1991 e il difetto dell’ordinanza impugnata nella parte in cui, in violazione dell’art. 59 c.p.,
ha ritenuto la sussistenza, anche nei confronti del ricorrente, delle circostanze aggravanti
attribuite agli autori della richiesta estorsiva. è, infatti, un dato certo, che il ricorrente non
ebbe alcun contatto con coloro i quali avevano ideato l’estorsione prima del momento in cui fu
avvicinato dal Ciliberti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
Il Tribunale ha ricostruito il ruolo di intermediario nell’episodio estorsivo dal fatto che il
Totaro, avvicinato dal destinatario delle richieste di denaro, si espresse con una frase che
lasciava intendere, seppur con un consistente tasso di equivocità, un’induzione all’indebito
pagamento. Oltre a tale dato indiziario, riferito dalla vittima stessa, il Tribunale del riesame ha
utilizzato (fl 10 dell’ordinanza impugnata) il contenuto di un colloquio tra Carlo Gabriele e
Concetta Pacilli, senza però provvedere ad un puntuale esame critico di quanto dagli stessi
2

cui interno sono state poste in essere numerose condotte volte al reperimento di denaro; ha

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 13-8-95 n. 332

tutwal

i -O 6Ek 2013

affermato. Ha ripreso il dato testuale del brano intercettato e ne ha rimesso la valutazione alla
mera lettura, omettendo di offrire una propria, invero necessaria, motivazione sulle ragioni
della rilevanza e quindi del significato da attribuire a quel tratto di conversazione.
La motivazione sulla gravità indiziaria risulta così complessivamente carente, sia perché
l’elemento riferito dalla vittima, ossia la frase pronunciata dal Totaro (“Tonino, l’aria è cattiva
mò regolati tu”), non è di per sé chiaramente ed inequivocamente indicativo di un
coinvolgimento nell’articolata condotta estorsiva, ben potendo essere attestazione di una
illeciti progetti; sia perché l’ulteriore elemento, costituito dai risultati delle operazioni di
intercettazione, non è stato sufficientemente esaminato, e quindi doverosamente illustrato, nel
suo significato indiziario con specifico riferimento al ruolo attribuibile al Totaro.
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata per consentire al giudice del
merito cautelare un nuovo esame, da condursi secondo il principio di diritto appena espresso.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bari.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto
penitenziario, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso, il 15 novembre 2012
Il Con li re estensore

Il Presidente

consapevolezza del contesto criminale senza partecipazione all’ideazione e/o attuazione degli

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