Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1228 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1228 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BAYO SENI N. IL 11/12/1967
avverso la sentenza n. 456/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
11/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
BAY0 SENI fu ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e vendita di prodotti
contraffatti e condannato alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Vincenzo Vegliante, deducendo violazione di legge in ordine
alla notifica del decreto di citazione in appello, nonché violazione di legge e vizio
di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, poiché in mancanza

comunque la contraffazione era da qualificare come grossolana; anche la
ricezione dei beni da terze persone, ai fini della sussistenza del reato di
ricettazione, è considerata una mera congettura del giudice di appello;
– che con memoria del 30 gennaio 2015 il difensore dell’imputato ha ribadito le
proprie doglianze;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la
notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata eseguita a
persona capace e convivente autorizzata al ritiro e, quanto alla deduzione del
falso grossolano, l’assunto dell’impugnante collide con il consolidato indirizzo
giurisprudenziale di questa Corte, ancora di recente ribadito, secondo cui integra
il delitto di cui all’art. 474 c.p., la detenzione per la vendita di prodotti recanti
marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della cosiddetta
contraffazione grossolana. Ciò in quanto l’art. 474 c.p., tutela, in via principale e
diretta, non già la libera determinazione dell’acquirente, ma la pubblica fede,
intesa come affidamento dei cittadini nei marchi o segni distintivi, che
individuano le opere dell’ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la
circolazione anche a tutela del titolare del marchio, gravemente danneggiato
dalla difficoltà di distinguere, una volta messo in circolazione il prodotto, quello
originale da quello non autentico. Indirizzo che qualifica la fattispecie come reato
di pericolo, per la cui configurazione non necessita la realizzazione dell’inganno
non ricorrendo quindi l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della
contraffazione – e le condizioni di vendita – siano tali da escludere la possibilità
che gli acquirenti siano tratti in inganno (tra le ultime Sez. 5, n. 5260 del
11/12/2013 – dep. 03/02/2014, Faje, Rv. 258722);

2

di una perizia non si poteva affermare la contraffazione dei beni sequestrati, e

- che le residue doglianze attengono a profili di fatto, insindacabili in questa sede
di legittimità;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il cors9jirrje e te sore

Il pr

ente

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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