Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12272 del 14/02/2017

Penale Sent. Sez. 5 Num. 12272 Anno 2017
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: SCOTTI UMBERTO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

B.B.

avverso la sentenza del 26/01/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/02/2017, la relazione svolta dal Consigliere
UMBERTO LUIGI SCOTTI

Data Udienza: 14/02/2017

udito il Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale

1. Con sentenza del 26/1/2016 la Corte di appello di Bologna ha respinto
l’appello delle imputate e l’appello incidentale del Pubblico Ministero,

e ha

confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Ferrara che, esclusa la recidiva
e concesse le attenuanti generiche, aveva ritenuto A.A. e B.B. responsabili del reato loro ascritto e le aveva condannate alla pena
di anni 2 e mesi 6 di reclusione, dichiarandole inabilitate all’esercizio di una
impresa commerciale e incapaci di uffici direttivi d’impresa per la durata di anni
10.
Alle imputate era stato contestato il reato di cui all’art.216, comma 2, legge
fall. perché, nelle rispettive qualità di socia accomandataria e amministratore
unico della XX s.a.s. (B.B.) e di amministratore di fatto
della stessa società (A.A.), dal 1/1/2005 avevano tenuto le
scritture contabili (fatta eccezione per il registro IVA vendite 2006) in modo tale
da non consentire la ricostruzione del patrimonio e il movimento degli affari.

2.

Ha proposto ricorso l’avv.YY, difensore di fiducia

dell’imputata A.A., con il supporto di quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo proposto

ex

art.606, comma 1, lett.

cod.proc.pen. la ricorrente lamenta travisamento delle prove

e)

e manifesta

illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione di A.A.
quale amministratore di fatto, poiché non constava lo svolgimento di
un’apprezzabile attività di gestione, in modo non episodico e occasionale, visto
che le sue ingerenze erano dovute solo allo stato temporaneo di malattia della
sorella. La Corte poi aveva travisato il senso delle deposizioni dei testi ZZ,
WW (di cui era stata sottovalutata la genericità del narrato e le evidenti
lacune) e SS(di cui, in particolare, erano state obliterate l’acrimonia verso
l’imputata e le evidenti contraddizioni).
2.2. Con il secondo motivo proposto ex art.606, comma 1, lett. b) – c) -e)
cod.proc.pen. la ricorrente lamenta violazione di legge e manifesta illogicità
della motivazione in punto qualificazione giuridica del fatto come bancarotta

RITENUTO IN FATTO

fraudolenta e non già come bancarotta semplice sotto il profilo dell’elemento
oggettivo.
Le uniche fatture 2006 rilevanti erano quella relativa al forno (che però
riguardava una consegna eseguita in precedenza) e quella NN, laddove però
la teste SS era stata smentita dal Curatore che aveva riferito che la fattura
10/1/2006 recava la stampigliatura «competenza 2005».
Quanto al registro dei corrispettivi, la Corte non aveva valutato l’elemento
sottolineato dalla difesa che le due località turistiche (Lido delle Nazioni e Porto

La Corte aveva poi errato quanto alla sorte delle rimanenze per C
42.000,00=, dato irrilevante nella prospettiva della bancarotta fraudolenta
documentale (e non distrattiva).
Dallo stato patrimoniale 2006 sarebbe stato possibile ricavare informazioni
circa le rimanenze finali mentre la documentazione trasmessa alla Guardia di
Finanza e al Curatore avrebbe permesso la ricostruzione contabile della società.
Le dichiarazioni dell’Ufficiale Giudiziario TT circa il pignoramento del
registratore di cassa nel maggio 2006 trascuravano il fatto che tale
pignoramento era l’ultimo di una serie e che le attrezzature erano state
pignorate già a giugno del 2005.
2.3. Con il terzo motivo proposto ex

art.606, comma 1, lett. b) – c) -e)

cod.proc.pen. la ricorrente lamenta violazione di legge e manifesta illogicità
della motivazione in punto qualificazione giuridica del fatto come bancarotta
fraudolenta e non già come bancarotta semplice sotto il profilo dell’elemento
soggettivo.
Le condotte ascritte erano connotate da mera colpa, senza che fosse
dimostrato il dolo (coscienza e volontà della propria condotta poteva condurre
alla conseguenza di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e il
movimento degli affari), che non poteva essere inferito automaticamente dal
fatto materiale. Inoltre la Market Beach aveva legittimamente optato sotto il
profilo fiscale per il regime di contabilità semplificata, il che consentiva la
mancata istituzione di libro giornale e libro degli inventari le cui annotazioni
potevano essere regolarmente effettuate sul libro dei beni ammortizzabili.
2.4. Con il quarto motivo proposto ex

art.606, comma 1, lett. b) – c) -e)

cod.proc.pen. la ricorrente lamenta violazione di legge e manifesta illogicità
della motivazione in punto determinazione del trattamento sanzionatorio, non
essendo stato tenuto conto del circoscritto periodo di 4 mesi del periodo
addebitato rispetto al capo di imputazione, sicché sarebbe stato congruo
applicare il minimo della pena con le attenuanti generiche.

2

Garibaldi) erano pressoché deserte in periodo invernale.

3. Ha proposto ricorso l’avv. WW, difensore di fiducia
dell’imputata B.B., con il supporto di tre motivi, perfettamente
speculari al secondo, terzo e quarto motivo proposto da A.A.,
sopra illustrati.

1. Con il primo motivo, proposto solo nell’interesse di A.A.,
la ricorrente lamenta travisamento delle prove e manifesta illogicità della
motivazione in ordine alla qualificazione di A.A. quale
amministratore di fatto, poiché non constava lo svolgimento di un’apprezzabile
attività di gestione, in modo non episodico e occasionale, visto che le sue
ingerenze erano dovute solo allo stato temporaneo di malattia della sorella. La
Corte poi aveva travisato il senso di varie deposizioni testimoniali, generiche e
lacunose, ovvero contraddittorie e animate da rancore.
1.1. La giurisprudenza consolidata della

Corte

ritiene suscettibile di

applicazione anche in riferimento ai reati fallimentari la configurazione
dell’amministratore di fatto contenuta nell’art. 2639 cod. civ. come colui che
esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o
alla funzione. (Sez. 5, n. 39535 del 20/06/2012, Antonucci, Rv. 25336301).
E’ stato pertanto affermato che in tema di bancarotta fraudolenta, i
destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 I. fall. vanno individuati sulla
base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere
qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento
della qualifica ricoperta, ricorrendo di volta in volta all’accertamento di precisi
indici i sintomatici (Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobrini, Rv. 26827301).
La posizione dell’amministratore di fatto, destinatario delle norme
incriminatrici della bancarotta fraudolenta, va determinata con riferimento alle
disposizioni civilistiche che, regolando l’attribuzione della qualifica di
imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di
norme che sono sanzionate dalla legge penale. La disciplina sostanziale si
traduce, in via processuale, nell’accertamento di elementi sintomatici di gestione
o cogestione della società, risultanti dall’organico inserimento del soggetto quale «intraneus» che svolge funzioni gerarchiche e direttive – in qualsiasi
momento dell’iter di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e
servizi -rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i
finanziatori, fornitori e clienti- e in qualsiasi branca aziendale, produttiva,

3

CONSIDERATO IN DIRITTO

amministrativa, contrattuale, disciplinare. Trattasi di un apprezzamento di fatto
che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e
logica. (Sez. 5, n. 9222 del 22/04/1998, Galimberti e altro, Rv. 21214501)
1.2. Così è avvenuto nella fattispecie, in cui la Corte territoriale,
richiamando le valutazioni conformi della sentenza di primo grado, ha ricondotto
l’attribuzione della veste di amministratore di fatto in capo a A.A.
all’accertamento di una serie di indizi sintomatici convergenti e specifici , ossia 1)
i pagamenti da essa effettuati; 2) la presenza alla cassa, ma anche in ufficio e

accordi con il creditore sulle modalità di pagamento dopo l’insorgenza dei primi
insoluti; 4) la conduzione in prima persona della trattativa con la principale
creditrice con la formulazione della proposta di cessione dell’attività a saldo dei
debiti; 5) la riconduzione da parte del teste VV a A.A. delle
attività inerenti la cassa, le fatture, i pagamenti e l’amministrazione in generale,
6) le stesse dichiarazioni della coimputata B.B. che almeno per il
periodo incriminato aveva confermato di non essere stata in grado di occuparsi
dell’amministrazione della società.
A fronte di tali dettagliate motivazioni, la censura proposta appare
totalmente generica e priva di pertinenza, ignorando completamente l’accertata
presenza di una molteplicità convergente di indizi sintomatici, correlati
all’implicita ammissione proveniente dalla stessa sorella coimputata.
1.3. Le ulteriori recriminazioni della ricorrente circa la pretesa inattendibilità
dei vari testi che avevano suffragato la ricostruzione del ruolo di A.A. accolta in sentenza risultano del tutto generiche, prive di puntuale
correlazione con specifiche evidenze probatorie e mirano a sollecitare
inammissibilmente dalla Corte di Cassazione una non consentita rivalutazione del
fatto motivatamente ricostruito dal Giudice del merito.

2. Con ulteriore motivo comune ad entrambe le imputate, le ricorrenti lamentano violazione di legge e
manifesta illogicità della motivazione in punto qualificazione giuridica del fatto
come bancarotta fraudolenta documentale e non già come bancarotta semplice
sotto il profilo dell’elemento oggettivo.
In siffatta prospettiva le ricorrenti assumono che le uniche fatture 2006
rilevanti erano quella relativa al forno (che però riguardava una consegna
eseguita in precedenza) e quella NN, laddove però la teste SS era stata
smentita dal Curatore che aveva riferito che la fattura 10/1/2006 recava la
stampigliatura «competenza 2005» e quanto al registro dei corrispettivi
richiamano il fatto che le due località turistiche (Lido delle Nazioni e Porto

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l’interlocuzione con il creditore in affari amministrativi, 3) l’intervento negli

Garibaldi) erano pressoché deserte in periodo invernale; sostengono poi che la
sorte delle rimanenze per C 42.000,00= rappresentava un dato irrilevante nella
prospettiva della bancarotta fraudolenta documentale (e non distrattiva);
aggiungono che dallo stato patrimoniale 2006 sarebbe stato possibile ricavare
informazioni circa le rimanenze finali e che la documentazione trasmessa alla
Guardia di Finanza e al Curatore avrebbe permesso la ricostruzione contabile
della società; quanto al pignoramento del registratore di cassa nel maggio 2006 ,
riferito dall’Ufficiale giudiziario TT, assumevano che tale pignoramento era

2005.
Così argomentando, le ricorrenti mirano a sollecitare inammissibilmente
dalla Corte di Cassazione una non consentita rivalutazione del fatto storico
motivatamente ricostruito dal Giudice del merito, senza transitare, come impone
l’art.606, comma 1, lett.

e)

cod.proc.pen., attraverso la dimostrazione di vizi

logici intrinseci della motivazione (mancanza, contraddittorietà, illogicità
manifesta) o denunciarne in modo puntuale e specifico la contraddittorietà
estrinseca con «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di
gravame».
In ogni caso la Corte di appello ha dato ampiamente conto delle ragioni ch
la inducevano a ritenere, come il Tribunale di Ferrara, che l’attività fosse
proseguita nei primi mesi del 2006 (date di fatture e documenti di trasporto,
deposizione teste SS, deposizione U.G. TT, dichiarazioni di B.B. al Curatore fallimentare); a reputare ininfluente lo stato patrimoniale
quale rappresentazione statica data delle consistenze patrimoniali e inidonea a
consentire la ricostruzione dinamica dei movimenti finanziari e delle variazioni
che l’hanno determinata; ad accertare l’impossibilità di definire la sorte delle
rimanenze merci ancora presenti in magazzino al 31/12/2005, per C
42.000,00=.
Su queste basi il Giudice del merito ha quindi plausibilmente ritenuto che le
imputate avessero tenuto le scritture contabili della società in modo tale «da non
rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari». Il
che costituisce l’elemento oggettivo specifico del reato di bancarotta fraudolenta
documentale e tratto specifico di distinzione di questo dal meno grave reato di
bancarotta fallimentare semplice documentale, di cui all’art. 217, comma 2, I.
fall., a cui è estraneo il requisito dell’impedimento della ricostruzione del volume
d’affari o del patrimonio del fallito, che costituisce, invece, l’evento di una delle
fattispecie alternativamente integranti il diverso delitto di bancarotta fraudolenta
documentale. (Sez. 5, n. 32051 del 24/06/2014, Corasaniti, Rv. 26077401).

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l’ultimo di una serie e che le attrezzature erano state pignorate già a giugno del

3. Con ulteriore motivo comune ad entrambe le imputate le ricorrenti lamentano violazione di legge e
manifesta illogicità della motivazione in punto qualificazione giuridica del fatto
come bancarotta fraudolenta e non già come bancarotta semplice sotto il profilo
dell’elemento soggettivo.
Secondo le ricorrenti le condotte loro ascritte erano connotate da mera
colpa, e non era dimostrato il dolo (coscienza e volontà che la propria condotta
poteva condurre alla conseguenza di rendere impossibile la ricostruzione del

automaticamente dal fatto materiale.
3.1. La giurisprudenza della Corte ha tratteggiato in numerose pronunce la
distinzione fra l’elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale i
cui all’art.216, comma 1, n.2, ultima parte e della bancarotta documentale
semplice di cui all’art.217, comma 2 legge fall.re .
In tema di bancarotta fraudolenta documentale è necessario il dolo specifico,
consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare
pregiudizio ai creditori (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014 – dep. 2015, Caprara e
altri, Rv. 26324201). In particolare, l’esistenza dell’elemento soggettivo della
bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma 1, n. 2 legge. fall.), non
può essere desunto dal solo fatto, costituente l’elemento materiale del reato, che
lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del
patrimonio e del movimento degli affari, tanto più quando l’omissione è
contenuta in limiti temporali piuttosto ristretti; in tale ipotesi è necessario
chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l’imputato abbia avuto
coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di
trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le
conseguenze di tale condotta, poiché in tal caso si integra l’atteggiamento
psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all’art.
217, comma 2, legge fall. (Sez. 5, n. 23251 del 29/04/2014, Pavone, Rv.
26238401; analogamente Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri e altri, Rv.
25299201)
Ai fini dell’integrazione della bancarotta semplice (art. 217, comma 2, I.
fall.), l’elemento soggettivo può indifferentemente essere costituito dal dolo,
generico, o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l’agente ometta, con
coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture, mentre per
la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall’art. 216, comma 1, n. 2, I.
fall., l’elemento psicologico deve essere individuato nel dolo generico, costituito
dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la
consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del

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patrimonio e il movimento degli affari), che non poteva essere inferito

patrimonio dell’imprenditore (Sez. 5, n. 48523 del 06/10/2011, Barbieri, Rv.
25170901).
3.2. La sentenza impugnata, peraltro, non si è sottratta all’applicazione
dei principi di diritto sopra illustrati e ha ravvisato l’elemento soggettivo tipico
sulla base del fatto che non era stato compilato il registro dei corrispettivi
mentre era stato regolarmente tenuto il registro IVA acquisti, contegno questo
ritenuto orientato al perseguimento dell’intento di rendere impossibile la
ricostruzione successiva dell’andamento delle vendite nel periodo e quindi posto

dell’attività nella fase immediatamente precedente la chiusura fallimentare
imminente.
Nella duplice conforme pronuncia di merito tale circostanza è stata posta
in correlazione con il fatto significativo della continuazione dell’attività nella
stessa sede da parte di R.D. già socio accomandante della
società fallita e con la ritenuta implausibilità dell’indimostrata donazione alla
Caritas delle merci residue. In siffatta prospettiva è stata colta la preordinazione
della mancata tenuta del registro vendite che avrebbe invece dimostrato il flusso
di uscita delle merci nel corso del 2006.
3.3.

Del tutto ininfluente appare nella prospettiva considerata

l’assoggettamento al regime di contabilità semplificata poiché nella specie è
stata posta in rilievo proprio l’irregolare tenuta di un registro comunque previsto
anche per tale tipo di contabilità, segnalandone la specifica pregnanza indiziante
dell’elemento soggettivo del più grave reato contestato; inoltre tale regime
tributario, previsto per le cosiddette imprese minori, comunque non comporta
l’esonero dall’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall’art.
2214 cod. civ., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare – ove
preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio
dell’imprenditore – la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta
documentale. (Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Ragosa, Rv. 26219801).

4. Con ulteriore motivo comune ad entrambe le imputate,

le ricorrenti lamentano violazione di legge
e manifesta illogicità della motivazione in punto determinazione del trattamento
sanzionatorio, non essendo stato tenuto conto del circoscritto periodo di 4 mesi
del periodo addebitato rispetto al capo di imputazione, sicché sarebbe stato
congruo applicare il minimo della pena con le attenuanti generiche.
Le attenuanti generiche sono state riconosciute e il Giudice del merito ha
congruamente motivato l’esercizio della propria facoltà discrezionale di
valutazione dell’entità della pena da infliggersi nel caso concreto, attestandosi

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in essere allo scopo di sottrarre ai creditori i proventi dello scorcio finale

comunque in prossimità del limito minimo della forbice edittale, dando conto
altresì delle ragioni che precludevano l’inflizione della pena minima legalmente
ammissibile

5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento
delle spese del procedimento.

Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti
processuali.
Così deciso il 14/2/2017

al pagamento delle spese

P.Q.M.

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