Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1227 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1227 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUTUTUI ION N. IL 05/05/1989
avverso la sentenza n. 3019/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
12/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado resa
all’esito di rito abbreviato, HUTUTUI ION fu ritenuto responsabile dei reati di
violazione di domicilio aggravata, lesioni personali e minaccia aggravata nei
confronti della compagna e condannato alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto personalmente, con il quale si deduce mancata assunzione di
una prova decisiva, in relazione alla richiesta di perizia psichiatrica e di

telefonata fatta alle forze dell’ordine dopo la sentenza di prima grado ed in
considerazione della remissione di querela proposta dalla compagna; inoltre si
deduce vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, alla
valutazione delle prove, all’individuazione delle circostanze ed alla conseguente
valutazione sulla congruità della pena, poiché, una volta intervenuta la
remissione della denuncia-querela della vittima, non vi sarebbero più prove in
grado di supportare l’affermazione di responsabilità e la pena;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la
sentenza è motivata in modo certamente non manifestamente illogico né
contraddittorio, laddove esclude la necessità di una perizia psichiatrica in
assenza di qualsiasi altro elemento, quale una documentazione medica, tale da
supportare l’ipotesi di un vizio totale o parziale di mente; d’altra parte, la
telefonata alla polizia nella quale l’imputato si informava su quanti anni di
carcere avrebbe rischiato in caso di omicidio della ragazza è stata fatta sotto
falso nome;
– che quanto alla esclusione della persona offesa è del tutto evidente, come
logicamente affermato dalla Corte, che la remissione di querela e più in generale
l’atteggiamento di benevolenza della vittima non mette in discussione, ma caso
mai rafforza la sua credibilità nelle accuse;
– parimenti del tutto infondata è la doglianza in ordine al vizio motivazionale
circa gli elementi posti a fondamento dell’affermazione di responsabilità, poiché è
pacifico che la remissione di querela non ha alcuna influenza sulle dichiarazioni
rese e valutate nel giudizio abbreviato;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
2

escussione della persona offesa in grado di appello, in considerazione di una

escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.

Il consigliere est nsore

Il presiden

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015

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