Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1225 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1225 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUSA BACHIR N. IL 26/10/1979
avverso la sentenza n. 2708/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
11/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, confermativa di quella di primo grado, MUSA
BACHIR fu ritenuto responsabile dei delitti di furto aggravato, e condannato alla
pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, non articolando alcun motivo, riservandone la redazione al difensore;

Tromacco, ha sciolto la riserva dichiarando che il ricorso è stato presentato” per
finalità trasversale, e su espressa richiesta dell’imputato, attualmente detenuto,
solo fine di evitare allo stato il passaggio in giudicato della Sentenza”;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché a norma dell’art. 581, comma
1, lett. c), c.p.p. è onere del ricorrente “enunciare i motivi del ricorso, con
l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta”. In difetto, il ricorso è da dichiarare inammissibile;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
– che copia del provvedimento va trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore
dell’istituto penitenziario in cui l’interessato è ristretto, perché provveda a quanto
stabilito dal comma 1 bis dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94,
comma 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il consigliere estensore

Il presici,

– che con atto del 23 dicembre 2014 il difensore dell’imputato, avv. Vincenzo

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