Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1225 del 15/11/2012
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1225 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AIELLO ALESSANDRO N. IL 11/01/1976
avverso l’ordinanza n. 39/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del
16/03/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG-13e4t.bkk
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Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 15/11/2012
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di
Alessandro Aiello, diretta al riconoscimento del vincolo di continuazione tra reati giudicati con
plurime sentenze di condanna, tutte emesse dal medesimo Tribunale di Palermo. Ha rilevato
che l’Aiello è stato condannato per i reati di ricettazione e di truffa e quindi per reati omogenei,
ma ha aggiunto che dalla lettura delle sentenze di condanna si trae che l’Aiello ha
ripetutamente ed in diverse occasioni messo in circolazione titoli di provenienza furtiva
diverse fra loro; e che quindi ha fatto uso di detto mezzo fraudolento di pagamento per
soddisfare, di volta in volta, le diverse esigenze di natura economica e, in un caso, per
consumare il diverso reato di truffa aggravata. La omogeneità dei reati non può allora dirsi
anche indice rivelatore di un ideazione unitaria delle condotte, la quale soltanto potrebbe
giustificare il trattamento di maggior favore.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to De Luca,
Alessandro Aiello, deducendo:
Violazione di legge e difetto di motivazione per manifesta illogicità delle
argomentazioni poste a fondamento della decisione. Ha poi trascurato di considerare
che il tempo di commissione dei reati giudicati con due delle sentenze fatte oggetto
della richiesta è in gran parte coincidente e che le modalità delle condotte criminose
sono state del tutto identiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
È manifestamente illogica l’affermazione che sia d’impedimento al riconoscimento del
vincolo di continuazione il fatto che il ricorrente abbia posto in essere le condotte di spendita di
titoli di provenienza furtiva in riguardo a più persone, per lo più da lui conosciute, e in
circostanze diverse tra loro. Non è infatti dato comprendere quali siano i caratteri che nella
ricostruzione del giudice dell’esecuzione ostacolino il riconoscimento del vincolo di
continuazione, una volta che è incontroversa la sussistenza di alcuni degli indici sintomatici
dell’unicità del disegno criminoso, costituiti – nel caso di specie – dall’omogeneità delle
fattispecie violate e dalla non rilevante distanza temporale tra gli episodi, e ciò alla luce del
principio di diritto, secondo cui “l’identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli
elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla
tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle
condizioni di tempo e di luogo, anche (soltanto) attraverso la constatazione di alcuni soltanto
di detti elementi purché significativi (Sez. 1, n. 44862 del 5/11/2008 – dep. 2/12/2008,
Lombardo, Rv. 242098).
L’ordinanza impugnata deve dunque essere annullata per consentire un nuovo esame
da parte del giudice dell’esecuzione, da condursi in modo più aderente al principio di diritto
appena ribadito.
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consegnandoli in pagamento a più persone, per lo più da lui conosciute e in circostanze tutte
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso, il 15 novembre 2012
iere estensore
Il Presidente
Il Co