Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1224 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1224 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALOPPO SAVERIO N. IL 18/04/1980
avverso la sentenza n. 1231/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 23/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, parzialmente confermativa di quella di primo
grado, GALOPPO SAVERIO fu ritenuto responsabile dei delitti di lesioni volontarie
e furto aggravato, e condannato alla pena di giustizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente
l’imputato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla

persona offesa Ferretti Adele, la cui attendibilità non è stata valutata dai giudici
di merito, nonché vizio di motivazione in relazione all’episodio di furto, che
poteva al più essere configurato come furto d’uso, attesa l’immediata
restituzione del telefono sottratto presso il comando dei carabinieri di
Castelnuovo Vonnano e rispetto al quale andava esclusa l’aggravante della
destrezza;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché quanto al primo motivo, va
ricordato che non può formare oggetto di ricorso per Cassazione la valutazione di
contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti
e l’indagine sull’attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e
logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella fattispecie,
appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362);
infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto
insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere
al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni
elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità
degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o
illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema;
– che nel caso di specie la censura della valutazione di attendibilità della
persona offesa è assolutamente generica, poiché non indica le ragioni per le
quali le dichiarazioni della teste dovessero essere giudicate inattendibili,
limitandosi ad invocare la necessità di riscontri, in contrasto con quanto
pacificamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale
alle dichiarazioni della persona offesa non si applicano le regole dettate dall’art.
192, comma 3, cod. proc. pen., potendo essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa
2

valutazione della prova, con particolare riferimento alla deposizione della

verifica rigorosa, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del
dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. U, n. 41461 del
19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214);
– che in riferimento all’episodio di furto la destrezza è stata correttamente
individuata nel gesto rapido ed inatteso dalla persona offesa di impossessarsi
della borsetta aprendo lo sportello anteriore dell’autovettura e, quanto al furto
d’uso, prospettato per la prima volta in sede di legittimità, la dinamica dei fatti è

d’uso presuppone una restituzione spontanea della refurtiva dopo l’uso
momentaneo che, cioè, deve presentarsi come libera attuazione dell’iniziale
intenzione di restituire. Tutte le cause, pertanto, che determinano una coazione
alla restituzione, rendono applicabile il titolo comune di furto, e così pure tutte le
cause, anche indipendenti dalla volontà del colpevole, che impediscono la
restituzione (da ultimo, Sez. 5, n. 6431 del 29/12/2014 – dep. 13/02/2015,
Belprati, Rv. 262664);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il consi lier estensore

Il pre

palesemente incompatibile con la sussistenza di questo reato, poiché il furto

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