Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1224 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1224 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) DI TRAPANI NICOLO’ N. IL 08/06/1961
avverso l’ordinanza n. 123/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 08/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SANTALUCIA;
lette/setAite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 15/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo di Nicolò Trapani,
detenuto sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis ord. pen., avverso il
decreto del magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia che ha disposto il trattenimento di una
missiva perché avente contenuto criptico. Il Tribunale di sorveglianza ha disposto l’acquisizione
della misura e ha apprezzato conseguentemente la correttezza della decisione del primo
giudice, trattandosi di comunicazioni criptiche, caratterizzate da disegni indecifrabili,
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Nicolò Trapani, deducendo:
violazione di legge, dal momento che non si comprendono le ragioni per le quali
nella missiva sono stati riscontrati caratteri di cripticità, si da comprimere il diritto di
un detenuto alla libertà e segretezza della corrispondenza, specie considerando che
altro Tribunale, e specificamente il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha, seppure
in relazione ad altre missive, accolto analoghi reclami.
Violazione di legge e difetto di motivazione perché il Tribunale di sorveglianza ha
fatto uso, nel rendere motivazione, di una mera formula di rito.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
Il provvedimento impugnato è, infatti, sufficientemente motivato con il riferimento al
contenuto criptico della missiva e specificamente a disegni dal significato oggettivamente
indecifrabile, giudizio questo formulato per mezzo di una diretta considerazione della missiva
medesima.
In materia, infatti, questa Corte ha già avuto modo di affermare che “la motivazione del
provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza rigetti il reclamo del detenuto sottoposto al
regime di cui all’art. 41-bis I. n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario) che lamenti il
trattenimento di una pubblicazione indirizzatagli, ben può essere sintetica, pur dovendo da
essa emergere l’effettuata, adeguata, disamina dello specifico caso concreto” – Sez. 1, n. 3713
del 4/12/2008 – dep. 27/1/2009, Lioce, Rv. 242525 -.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso, il 15 novembre 2012

IOSITATA

potenzialmente rilevanti per la tutela dell’ordine e della sicurezza.

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