Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1223 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1223 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CORETTI EMILIANO N. IL 05/03/1985
avverso l’ordinanza n. 7346/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 16/03/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di
Emiliano Coretti, volta alla concessione della detenzione domiciliare. Ha in particolare rilevato:
che il provvedimento di cumulo, che costituisce il titolo esecutivo, comprende una condanna
alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione per il reato di associazione per delinquere
finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, reato ostativo alla concessione del beneficio ai
sensi dell’art. 4 bis ord. pen.; e che la pena indicata non è stata espiata, anche considerando

quattro, mesi tre, giorni venticinque di reclusione, periodo che, pur arricchito dei
duecentosettanta giorni (nove mesi) di liberazione anticipata, non raggiunge la soglia di anni
cinque e mesi quattro di reclusione.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso,per mezzo del difensore avv.to Riccardi,
Emiliano Coretti, deducendo:
difetto di motivazione perché il Tribunale di sorveglianza ha trascurato che la Corte
di appello, nel pronunciare condanna alla pena di anni cinque e mesi quattro di
reclusione per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti, ha specificato che la frazione di pena imputabile al reato
associativo è circoscritta ad anni cinque. Questa svista grossolana ha determinato
l’errata decisione, dato che il ricorrente ha già espiato anni quattro e mesi quattro di
reclusione, periodo che, aumentato dei nove mesi di liberazione anticipata, supera la
soglia della pena irrogata per il reato ostativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
La sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Roma, pronunciata anche in
riferimento al reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze
stupefacenti, ha avuto ad oggetto ulteriori addebiti, sicché la pena irrogata non è interamente
riferibile all’affermazione di responsabilità per il reato ostativo alla concessione del beneficio.
Il giudice dell’esecuzione ha quindi errato nel computare la pena, inflitta in misura
superiore ai cinque anni di reclusione, in esclusivo riferimento al reato ostativo e non ha di
conseguenza valutato se la pena espiata non sia di quantità pari o addirittura superiore a
quella imputabile alla condanna per il reato ostativo.
L’ordinanza va dunque annullata con rinvio, dovendo il giudice del merito procedere ad
una più approfondita valutazione dei presupposti per l’accoglimento della richiesta.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso, il 15 novembre 2012
Il Co

liere estensore

errEgtiA

Il Presidente

270 giorni di liberazione anticipata. Il Coretti ha espiato, dal 20 novembre 2007 ad oggi, anni

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