Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12227 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 12227 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
nei confronti di:
ABUUKAR SODAL YOONIS N. IL 15/02/1990..
avverso la sentenza n. 3163/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BERGAMO, del 05/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
1916/sentite le conclusioni del PG Dott. Osca-v C«)….-~e)b A

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Data Udienza: 05/02/2014

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 05/06/2013 il G.u.p. del Tribunale di Bergamo ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Abuukar Sodal Yoonis, in relazione ai delitti di cui agli artt. 497 bis
cod. pen., per essere stato trovato in possesso di passaporto speciale italiano intestato a
persona diversa e interamente contraffatto (capo a) e 5, comma 8 bis, D. Lgs. n. 286 del
1998, per avere falsificato il permesso di soggiorno intestato alla medesima persona (capo
b)
Il G.u.p., muovendo dalla premessa in fatto che la foto riportata sui documenti riproduceva

dell’elemento soggettivo, in ragione del dubbio in ordine alla consapevolezza della falsità del
documento, e, quanto al capo b), ritenuto che mancasse la dimostrazione della
partecipazione dell’imputato alla falsificazione, sia pure attraverso la messa a disposizione
della propria fotografia.
2. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia ha proposto ricorso per
cassazione, con il quale lamenta vizi motivazionali e inosservanza dell’art. 521, comma 2,
cod. proc. pen.
Al riguardo, si rileva: a) che l’imputato aveva esibito i documenti contraffatti al momento del
tentato imbarco per Stoccolma, di fatto rappresentando le false generalità indicate in questi
ultimi; b) che, comunque, egli era consapevole della falsificazione dei documenti intestati a
persona diversa ed aveva quindi concorso, quantomeno a titolo morale, nella suddetta
falsificazione, giacché solo la certezza di tale falsità poteva dargli la sicurezza che essi non
fossero stati denunciati come rubati o smarriti da parte dell’effettivo titolare; c) che, in ogni
caso, quand’anche i rilievi contenuti nel prowedimento impugnato fossero stati fondati, il
G.u.p. avrebbe dovuto rilevare la diversità dei fatti rispetto alla contestazione e, preso atto
della riconducibilità degli stessi alla fattispecie di cui all’art. 489 o, in alternativa, di cui all’art.
494 cod. pen., disporre la restituzione degli atti al P.M., sulla base di un’applicazione
analogica dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen.; d) che, in relazione alla fattispecie di cui
all’art. 5, 8 bis, D. Igs. n. 286 del 1998, è punito anche l’uso di un permesso di soggiorno
falso, talché, pure con riguardo a tale imputazione, il G.u.p. avrebbe dovuto disporre la
restituzione degli atti al P.M.

Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
La corrispondenza dell’imputazione a quanto emerge dagli atti è un’esigenza presente in
ogni fase processuale e, quindi, anche nell’udienza preliminare (Sez. 5, n. 4789 del
23/10/2007 – dep. 31/01/2008, De Masi, Rv. 239102, la quale ne ha tratto la conseguenza
che non è abnorme l’ordinanza con la quale il giudice dell’udienza preliminare – ritenuto che
il fatto sia diverso da quello contestato – dispone, ex art. 521 cod. proc. pen., la trasmissione
degli atti al P.M.).

1

soggetto diverso dall’imputato, ha, quanto al capo a), escluso la certa sussistenza

Da tale premessa, discende, con riferimento al reato di cui al capo a), che la ritenuta
insussistenza dell’elemento soggettivo, in ordine alla contestata falsificazione del passaporto
speciale, avrebbe dovuto comportare quantomeno la sussumibilità della condotta nella
fattispecie di cui all’art. 494 cod. pen., a nulla rilevando il dubbio sull’effettiva esistenza della
diversa persona alla quale il documento era intestato (di recente, v. Sez. 2, n. 4250 del
21/12/2011 – dep. 01/02/2012, Pinci, Rv. 252203), dal momento che, come emerge dalla
stessa sentenza impugnata, l’imputato aveva esibito tale passaporto al momento
dell’imbarco su un volo aereo, in tal modo accreditando un’identità diversa da quella reale e,

Quanto al reato di cui al capo b), si rileva che l’art. 5, comma 8 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998
sanziona non solo le condotte di falsificazione del permesso di soggiorno, ma anche l’utilizzo
di un documento contraffatto o alterato, talché la motivazione del giudice, che si concentra
semplicemente sull’assenza di un contributo dell’imputato alla falsificazione, trascura di
considerare ogni profilo relativo all’uso del permesso falsificato.
In tale contesto, il G.u.p., preso atto della diversità del fatto contestato rispetto a quello
emergente dagli atti, avrebbe dovuto disporre, ai sensi dell’art. 521 del codice di rito, la
trasmissione degli atti al P.M.
3. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Bergamo
(ufficio g.i.p.).

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bergamo

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Così deciso in Roma il 05/02/2014

Il Componente estensore

Il Presidente

in definitiva, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona.

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