Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12226 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 12226 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sui ricorse; propost(i da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
BRESCIA
BARBIERI ANGELINA
COSTA VALENTE
COSTA VALENTE MATILDE
nei confronti di:
GUARNERIO PAOLO PASQUALE N. IL 30/01/1961 * ■..
GAGLIANO VINCENZA N. IL 24/05/1963 9, C.a.Atî
Qv
CIRILLO UGO N. IL 07/11/1950
inoltre:
GUARNERIO PAQTO PASQUALE N. IL 30/01/1961
CENZA N. IL 24/05/1963
GAGLIANO
CIRILLO
O N. IL 07/11/1950
avverso la sentenza n. 1495/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di CREMA, del 15/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
ly.tté/sentite le conclusioni del PG Dott. ,95 4..y CA__ehna- tf.4)3
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Data Udienza: 05/02/2014

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Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 15/01/2013 il G.u.p. del Tribunale di Crema ha dichiarato non luogo a
procedere perché il fatto non sussiste nei confronti di Paolo Pasquale Guarnerio, Vincenza
Gagliano e Ugo Cirillo, ai quali era stato contestato il delitto di cui agli artt. 110 e 479 cod.
pen., per avere, in concorso tra loro, quali sanitari del reparto di ostetricia dell’ospedale di
Crema, attestato falsamente, nella cartella clinica relativa alla paziente Angelina Barbieri,
l’effettuazione di un tracciato CTG anonimo, non datato e con la scritta “sala parto”, in realtà
mai eseguito.

anomalie sia in ordine alle indicazioni cliniche rilevabili sia in ragione delle sue caratteristiche
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/
di forma da risultare del tutto inidoneo a fornire dati clinici apprezzabili e di fatto inidoneo a
trarre in inganno in ordine alle condizioni cliniche della Barbieri nei momenti precedenti al
parto; b) che non era possibile ricavare alcun dato in ordine alla formazione del tracciato né
attribuire la sua esecuzione ad alcuno, anche in ragione della mancanza di indicazioni in
ordine alla presenza di più apparecchiature per il monitoraggio cardiotografico, cui
ricondurre un tracciato aventi caratteristiche diverse dai tracciati presenti; c) che sia la
scritta “sala parto” che la sigla apposta sul tracciato erano inidonee a consentire
comparazioni grafologiche, la prima perché in stampatello, la seconda per le caratteristiche
di redazione; d) che, in ogni caso, l’accertamento dell’autore della scritta e della sigla non
avrebbe consentito di appurare il momento, le modalità e l’autore dell’inserimento del
tracciato all’interno della cartella clinica, anche in ragione dell’assenza di affoliazione precisa;
e) che, quanto al Guarnerio, lo stesso, in quanto direttore della divisione, non si era
occupato direttamente né della paziente né della cartella clinica, né poteva essere tenuto a
verificare in modo puntuale ogni cartella clinica.
2. Nei confronti della decisione è stato proposto ricorso per cassazione dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Crema e nell’interesse delle parti civili.
3. Il ricorso del P.M. si affida ai seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione dell’alt 479 cod. pen., con riferimento alla
ritenuta grossolanità del falso, accertato, al contrario, solo all’esito di un accertamento
disposto dal giudice civile e conseguente ad un articolato giudizio espresso dai consulenti
tecnici.
3.2. Con il secondo motivo si deducono vizi motivazionali, in quanto gli elementi valorizzati in
motivazione, lungi dal fondare un giudizio di inidoneità probatoria irrecuperabile a
dibattimento, evidenziano piuttosto una contraddittorietà e manifesta illogicità del percorso
a rgomentativo seguito.
4. Il ricorso proposto nell’interesse delle parti civili si affida ai seguenti motivi.
4.1. Con il primo motivo, si lamenta violazione dell’art. 479 cod. pen., dal momento che la
collocazione del tracciato nella copia rilasciata a richiesta della paziente e la sottoscrizione da
parte del medesimo sanitario che aveva sottoscritto i tracciati effettivamente riferibili alla

1

Il giudice ha rilevato: a) che il tracciato in contestazione appariva connotato da così gravi

paziente conducevano a ritenere che la cartella clinica attestasse falsamente che su
quest’ultima era stato effettuato in sala parto il tracciato in questione.
4.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, per avere il giudice ritenuto
l’inidoneità del falso a trarre in inganno, sebbene la collocazione del tracciato (che, una volta
fotocopiato, perde le caratteristiche di specificità valorizzate dalla sentenza impugnata)
inducesse a ritenere che la paziente fosse stata monitorata in sala parto e che, dopo
un’iniziale difficoltà, il feto fosse tornato in una situazione di benessere.
4.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali, per non avere il giudice considerato

sottoscrizione ed apposizione della scritta “sala parto” nella cartella clinica della paziente,
immediatamente prima dell’ultimo tracciato, in cui la stessa mano aveva vergato la propria
sigla e la scritta “parto”
4.4. Con il quarto motivo, si lamentano vizi motivazionali, ribadendo che elementi come la
diversità dell’inchiostro utilizzato e la mancanza di prove in ordine alla caratteristiche e al
numero delle apparecchiature CTG presenti in sala parto sono assolutamente irrilevanti
rispetto alla condotta consistita nell’inserimento del falso tracciato nella cartella clinica.
4.5. Con il quinto motivo, si lamentano vizi motivazionali in ordine al mancato accoglimento
della richiesta del P.M. di procedere a perizia, al fine di accertare che la sigla presente sul
tracciato non riferibile alla Barbieri era la medesima ricorrente in tutti i tracciati effettuati a
1
partire dal 01/11/2008 sino alla data del parto ed era riconducibile alla dottoressa Gagliano.
4.6. Con il sesto motivo si lamenta mancanza di motivazione in ordine all’affermata
i
estraneità dei dott. Cirillo e Gagliano rispetto all’inserimento del tracciato, sebbene entrambi
i sanitari fossero presenti in sala parto e la Gagliano anche durante il travaglio, al punto che
quest’ultima aveva siglato i tracciati CTG eseguiti sulla paziente.

Considerato in diritto
1. I motivi dei due ricorsi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono
fondati.
1.1. Anche di recente, questa Corte si è espressa nel senso che il giudice dell’udienza
preliminare ha il potere di pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell’art.
425, comma 3, cod. proc. pen., solo quando l’insufficienza e la contraddittorietà degli
elementi acquisiti rivestano caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente
superabili nel giudizio (Sez. 6, n. 10849 del 12/01/2012, Petramala, Rv. 252280).
Al riguardo, la Corte costituzionale ha più volte affermato che le modifiche apportate alla
disciplina della udienza preliminare non hanno modificato la funzione assegnata ad essa nel
disegno del codice, nella quale “l’apprezzamento del giudice non si sviluppa.., secondo un
canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza, ma si incentra sulla ben diversa
prospettiva di delibare… se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del
dibattimento” (di recente, si veda ordinanza 08/06/2001, n. 185).

2

che la condotta penalmente rilevante era quella di collocazione del tracciato, previa

La funzione dell’udienza preliminare resta quindi pur sempre quella di verificare l’esistenza
dei presupposti per l’accoglimento della domanda di giudizio formulata dal P.M. Come hanno
sottolineato le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 39915 del 30/10/2002,
Vottari, in motivazione), anche l’obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo,
dell’orizzonte prospettico del giudice, rispetto all’epilogo decisionale, attraverso gli strumenti
di integrazione probatoria previsti dagli artt. 421-bis e 422 bis cod. proc. pen., non
attribuisce infatti allo stesso il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della
innocenza – colpevolezza dell’imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non

del novellato terzo comma dell’art. 425, “è sempre e comunque diretta a determinare,
all’esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta più stabile per la tendenziale
completezza delle indagini, la sostenibilità dell’accusa in giudizio e, con essa, l’effettiva,
potenziale, utilità del dibattimento”.
Non è ovviamente irrilevante se, all’udienza preliminare, emergono prove che, in
dibattimento, potrebbero ragionevolmente condurre all’assoluzione dell’imputato, ma il
proscioglimento deve essere, dal giudice dell’udienza preliminare, pronunziato solo se ed in
quanto questa situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento
dall’acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di
prova già acquisiti (Sez. 4, n. 43483 del 06/10/2009, Pontessilli, Rv. 245464). Quindi, il
quadro probatorio e valutativo delineatosi all’udienza preliminare deve essere
ragionevolmente ritenuto immutabile. Il giudice dell’udienza preliminare, dunque, ha il
potere di pronunziare la sentenza di non luogo a procedere in tutti quei casi nei quali non
esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa
soluzione.
1.2. Nella specie, il G.u.p. non si è attenuto a siffatti rincipi.
Al riguardo, occorre premettere, in tema di falso a grossolanità della contraffazione, che dà
luogo al reato impossibile, si apprezza solo quando il falso sia ictu acuii riconoscibile da
qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento né
alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, né alla
straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 1, n. 41108 del
24/10/2011, Borrello, Rv. 251173).
Ora, anche a voler trascurare il fatto che la copia della cartella rilasciata a richiesta del
privato non presenta quei profili grafici di differenziazione del tracciato falso evidenziati dalla
sentenza impugnata, resta da considerare che anche le peculiarità presenti nell’originale non
consentivano ictu ocull di rilevare la falsità del dato, che, infatti, è emersa solo a seguito
dell’analisi in sede di consulenza tecnica disposta nel giudizio civile.
A ciò deve aggiungersi che, rispetto alla falsità contestata, avente ad oggetto l’inserimento
del falso tracciato nella cartella clinica, appaiono secondari i profili correlati all’attività di
formazione del tracciato, che, comunque, ove ritenuti rilevanti, avrebbero dovuto condurre,

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contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale

alla luce dei principi sopra ricordati, all’esigenza di consentire lo svolgimento dell’istruttoria
dibattimentale, anziché alla constatazione dell’assenza di indagini sul punto.
Le stesse conclusioni si impongono in relazione agli accertamenti relativi alla materiale
redazione della sigla e degli altri segni autografi presenti sul tracciato falso.
Sempre nella decisiva prospettiva dell’approfondimento dibattimentale, va poi censurato il
dubbio sollevato in ordine all’autore del materiale inserimento del tracciato nella cartella
clinica e correlato all’assenza di affoliazione precisa e, ancora una volta, affrontato dalla
sentenza impugnata attraverso il riferimento alla assenza di indagini in merito e al tempo

2. In conseguenza, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al
Tribunale di Cremona — ufficio G.i.p. (subentrato nelle competenza del Tribunale di Crema,
per effetto del D. Lgs. n. 155 del 2012), per nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Cremona.
Così deciso in Roma il 05/02/2014

Il Componente estensore

Il Presidente

decorso.

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