Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12225 del 22/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 12225 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
REALE FORTUNATO N. IL 05/10/1972 parte offesa nel
procedimento
c/
ZANETTI CRISTINA N. IL 25/06/1973
avverso il decreto n. 2735/2013 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
14/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA;
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sei le conclusioni del PG Dott. Pt -, stiO h-er Cs

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Uditi diferisor Avv.;

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Data Udienza: 22/01/2014

RITENUTO IN FATTO

Il Gip del Tribunale di Torino, con decreto 14-2-2013, disponeva de plano l’archiviazione del
procedimento a carico di Cristina ZANETTI per reati ai danni di Fortunato REALE, ritenendo
condivisibile la richiesta del PM.
Ricorre la p.o. Reale tramite il difensore minuto di procura speciale deducendo inosservanza di
norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione agli artt. 127, 409 e 410 cod. proc.

contraddittorio.
Il PG presso questa corte, dr. A. Montagna, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento
senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.
La pronuncia sull’atto di opposizione all’archiviazione, che dia conto delle ragioni
dell’opponente, è necessaria, anche eventualmente al fine di dichiararne l’inammissibilità,
quando il giudice disponga l’archiviazione con procedura de plano, pena la violazione del
principio del contraddittorio che determina la nullità del decreto (Cass. 35504/2013,
43755/2008).
2.Nella specie, come evidenziato anche nella requisitoria scritta del PG, il giudice non ha dato
neppure sostanzialmente conto dell’esame degli argomenti a sostegno dell’opposizione,
omettendo in toto di motivare circa la sua inammissibilità, neppure formalmente dichiarata, e
limitandosi a ritenere condivisibile la richiesta di archiviazione del PM.
3.11 provvedimento merita pertanto annullamento senza rinvio con trasmissione atti al giudice
a quo..

P. Q. M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino
per il corso ulteriore.

pen. per mancato esame dell’atto di opposizione all’archiviazione, in violazione del principio del

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