Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12223 del 22/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 12223 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
SASSARI
nei confronti di:
PEDONI PAOLO GIOVANNI N. IL 06/03/1977
avverso la sentenza n. 274/2012 GIUDICE DI PACE di SASSARI, del
28/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/01/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Francesco Mauro Iacoviello,
ha concluso per iscritto chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con
rinvio.

1. Il Giudice di Pace di Sassari dichiarava non doversi procedere nei confronti di
Pedoni Paolo Giovanni, imputato dei reati di cui all’art. 594 e 612 c.p., in danno
di Magliona Salvatore, per difetto di valida querela, ritenendo che
nell’espressione “sporgo formale querela” non si potesse ricavare alcun accenno
all’intenzione di procedere penalmente contro l’imputato.
2. Il Procuratore Generale di Sassari propone ricorso per Cassazione contro la
sentenza di proscioglimento, affidato ad un unico motivo, fondato sulla denuncia
di violazione di legge in relazione agli artt. 366 cod. proc. pen. e 120 cod. pen.,
per avere la persona offesa manifestato in maniera chiara la sua volontà di
chiedere la persecuzione e la punizione dell’autore del reato, attraverso la
dicitura

“per quanto precede sporgo formale querela nei confronti dei

responsabili dei reati che si possono ravvisare nei fatti esposti”,

volontà

evincibile anche dalla intestazione del verbale dei Carabinieri del 15 settembre
2011 quale” verbale di ricezione di querela orale”.
3. Con memoria del 20 gennaio 2014, la difesa di Pedoni ha chiesto il rigetto del
ricorso, in quanto dalla citata dicitura non risulta palese l’effettiva volontà
chiedere la punizione dell’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto dal Procuratore Generale di Sassari è fondato e, pertanto,
va accolto.
1.1 Come è noto, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte,
la querela, in quanto manifestazione di volontà di punizione dell’autore del reato
espressa dalla persona offesa, non richiede formule particolari, per cui essa può
essere riconosciuta dal giudice anche in atti di denuncia che non contengono
espressamente una dichiarazione di querela, quale ad esempio la semplice

2

RITENUTO IN FATTO

riserva di costituzione di parte civile (Sez. 5, n. 43478 del 19/10/2001, Cosenza,
Rv. 220259).
1.3 Nel caso di specie l’esame lessicale della dichiarazione contenuta nel verbale
redatto dai Carabinieri non lascia adito ad alcun dubbio, poiché espressamente il
dichiarante afferma di sporgere “formale querela” nei confronti dei responsabili

come valida manifestazione della volontà di punzione dei colpevoli: il significato
lessicale della parola, infatti, è proprio quello di manifestazione della volontà che
si persegua penalmente il fatto di reato di cui si è vittima.
2. – Per quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio
per il giudizio al Giudice di pace di Sassari.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di
Sassari.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014
Il consigliere estensore

per i fatti esposti, per cui la dichiarazione della persona offesa va qualificata

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA