Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12222 del 22/01/2014
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12222 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GARBIN PATRIZIA N. IL 17/03/1955
nei confronti di:
BERTONCELLO BROTTO SEVERINO N. IL 08/01/1953
avverso la sentenza n. 201/2012 TRIB.SEZ.DIST. di CITTADELLA,
del 26/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Uditi difensor Avv.;
Data Udienza: 22/01/2014
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Francesco Mauro Iacoviello,
ha concluso per iscritto chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con
rinvio, limitatamente alla mancata quantificazione delle spese in favore della
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Padova, sezione distaccata di Cittadella, con sentenza del 26
settembre 2012, applicava su richiesta delle parti la pena, condizionalmente
sospesa, di sei mesi di reclusione nei confronti di Bertoncello Brotto Severino,
per i delitti di lesioni aggravate e di ingiuria, in danno di Garbin Patrizia.
2. Contro la sentenza propone ricorso il difensore della parte civile, avv. Pierluigi
Riondato, deducendo violazione dell’articolo 606 lettera B, C ed E, limitatamente
all’omessa statuizione di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese in
favore della parte civile costituita, in considerazione della mancata presentazione
della nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e di conseguenza va accolto.
1.1 II giudice, nell’applicare la pena su richiesta delle parti, deve provvedere a
condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali a favore della parte
civile (salvo che ritenga di disporne per giusti motivi la compensazione totale o
parziale) e poiché gli è precluso il potere di cognizione e decisione in ordine ad
eventuali domande di risarcimento danni e restituzione, la condanna alle spese
non è condizionata dalla precisazione delle conclusioni della parte civile ed il
giudice deve d’ufficio provvedere alla condanna dell’imputato al loro pagamento
in favore della parte civile costituita, liquidandole, anche in assenza della nota di
cui all’art. 153 disp. att. c.p.p., con riferimento alla tariffa professionale vigente
(Sez. 5, n. 39208 del 28/09/2010, Filpi, Rv. 248661).
Anche le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza indicata dal ricorrente
(Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv. 214641), hanno affermato che
poiché l’art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di
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parte civile costituita.
nullità o inammissibilità per l’inosservanza del dovere della parte civile di
produrre l’apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia
stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della
stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, con esclusione
del rimborso delle spese vive in relazione alle quali, viceversa, è necessaria la
Nel caso di specie la parte civile ha formulato la richiesta con dichiarazione a
verbale, rimettendosi alla valutazione del giudice per la determinazione.
2. L’impugnata sentenza deve pertanto essere annullata, limitatamente alla
mancata statuizione, da parte del giudice in ordine alle spese sostenute dalla
parte civile costituita, con rinvio al Tribunale di Padova.
P.Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla omessa liquidazione delle
spese della parte civile, con rinvio al Tribunale Padova per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014
Il consigliere estensore
specificazione e l’allegazione di adeguata documentazione probatoria.