Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12221 del 22/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 12221 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LAPALORCIA GRAZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOSCHELLA MASSIMO N. IL 13/04/1964
avverso l’ordinanza n. 1080/2009 TRIBUNALE di AVELLINO, del
22/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. GRAZIA
LAPALORCIA ;
lettetsen-titek le conclusioni del PG Dott.
e..). – 0f7
n_c ”

Uditi difens6i Avv.;

e Ce_

Data Udienza: 22/01/2014

RITENUTO IN FATTO

1.Massimo MOSCHELLA ricorre tramite il difensore avverso l’ordinanza in data 22-2-2013 con
la quale il Tribunale di Avellino ha dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza la
dichiarazione di ricusazione da lui presentata nei confronti del perito nominato dal giudice,
dr.ssa S. Iuliano.
2.La pronuncia era motivata dalla mancata prova di un credito attuale del perito nei confronti

effetto della soccombenza del ricorrente in una causa civile contro il perito, mentre
l’insussistenza di una grave inimicizia tra quest’ultimo ed il Moschella emergeva dalla stessa
documentazione prodotta da quest’ultimo.
3.11 ricorrente deduce due motivi di doglianza.
4.Con il primo lamenta violazione od erronea applicazione dell’art. 223 cod. proc. pen. in
relazione agli artt. 37 e 36 comma 1, lett. a), stesso codice, in quanto dal dispositivo della
sentenza emessa nel procedimento civile risultava la condanna del Moschella al pagamento
delle spese del giudizio in favore della Iuliano e quindi un credito di questa, la cui attualità era
dimostrata dalla corrispondenza intercorsa tra le parti, allegata alla dichiarazione di
ricusazione.
5.Con il secondo motivo le stesso vizio è dedotto con riferimento agli artt. 223 e 36, comma 1,
lett. d), cod. proc. pen. in presenza di motivazione inidonea a dimostrare le ragioni
dell’insussistenza di grave inimicizia a fronte di documentazione relativa alla presentazione di
querele reciproche e all’esistenza di procedimenti penali e civili nei quali Moschella e il perito
Iuliano avevano assunto di volta in volta le rispettive posizioni di imputato/parte civile e di
attore/convenuto in virtù di rapporti pregressi estranei al processo di cui si tratta.
6. Il PG presso questa corte, dr. M.G. Fodaroni, con requisitoria scritta, ha chiesto
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata ritenendo fondati entrambi i motivi, il primo
alla stregua del dispositivo della sentenza civile pronunciata tra le parti, mentre il giudice non
aveva indicato le ragioni per le quali dalla documentazione prodotta il credito non risultasse più
attuale, il secondo in presenza di una motivazione inesistente in punto di insussistenza di
grave inimicizia nonostante la dedotta situazione di denunce ed azioni reciproche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
2. Come rettamente osservato dall’impugnante e condiviso dal PG requirente, il
provvedimento risulta viziato in punto esclusione di entrambe le ragioni di ricusazione
addotte dal primo.
3. Infatti, sotto il primo profilo, va osservato che Moschella risulta debitore del perito
Iuliano -e non dei suoi avvocati procuratori- in quanto condannato in favore della
2

del Moschella, sussistendo al più un debito di questi verso il procuratore della Iuliano per

seconda alle spese del procedimento in cui era rimasto soccombente nei suoi confronti,
né il giudice ha indicato le ragioni per le quali il rapporto debito/credito sarebbe privo
del carattere dell’attualità.
4. Sotto il secondo profilo è mancata in toto l’esplicitazione delle ragioni per le quali dalla
stessa documentazione prodotta dal Moschella emergerebbe l’insussistenza di una
grave inimicizia tra quest’ultimo ed il perito, alla luce di produzioni che invece
dimostrano l’assunzione alternativa da parte dei due delle rispettive posizioni di attore e

sempre in virtù di rapporti pregressi, estranei al processo di cui si tratta, dunque idonei
a configurare la grave inimicizia rilevante ai fini della ricusazione che deve trovare
origine per l’appunto in rapporti personali estranei al processo.
5. L’ordinanza merita quindi annullamento con rinvio per nuovo esame, che tenga conto
delle osservazioni di cui sopra, al Tribunale di Avellino.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Avellino.
Roma, 22.1.2014

convenuto in procedimenti civili, di imputato e parte civile in procedimenti penali,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA