Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1222 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1222 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOUAZZI MOHAMED ZOUHAIER N. IL 25/06/1969
avverso la sentenza n. 3015/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
16/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

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Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, BOUAZZI
MOHAMED ZOUHAIER fu condannato alla pena di giustizia per il delitto di furto
aggravato di un paio di pantaloni, in concorso con un complice, che scappò dopo
averli indossati;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto dal difensore, avv. Stefano Ricci, con il quale deduce la
violazione dell’art. 606, lettere b), c) e d), cod. proc. pen., in relazione

riconducibile ad un’ipotesi di connivenza non punibile, non essendo l’imputato
entrato nel camerino di prova, nonché in relazione all’affermazione
dell’aggravante di cui all’articolo 625, n. 2 , cod. pen., poiché non ci sarebbe la
prova della rimozione delle placche antitaccheggio da capo di abbigliamento;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità, poiché si limita a
riproporre la tesi difensiva già offerta alla Corte d’appello e giudicata infondata,
poiché in sentenza si precisa che è certo che anche l’imputato era entrato nello
stanzino di prova assieme al complice, per aiutarlo a rimuovere il dispositivo
antifurto come anche che la placca antitaccheggio rinvenuta nel camerino era
stata strappata dai pantaloni, insieme alle etichette;
– che il ricorso che non si confronti con le motivazioni della sentenza di appello,
va dichiarato inammissibile, venendo meno in radice la tipica funzione di una
critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
253849); infatti in tal modo il provvedimento formalmente impugnato, lungi
dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto
ignorato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, in motivazione);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze dì cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
2

all’affermazione di responsabilità, poiché la condotta dell’imputato sarebbe

spese processuali e al versamento della somma di mille euro alle cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015

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