Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1222 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1222 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) BARBATO GENNARO N. IL 16/07/1956
avverso il decreto n. 208/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 20/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SANTALUCIA;
lette/si:Mite le conclusioni del PG Dott.
)
1>‘,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato l’inammissibilità
dell’istanza di Gennaro Barbato di concessione della semilibertà, rilevando che questi è stato
condannato per i reati di cui agli artt. 416-bis, 629 comma 2 e 628 c.p., aggravati ai sensi
dell’art. 7 I. n. 203 del 1991, e che non risulta che abbia collaborato con la giustizia o che
abbia prospettato ipotesi di impossibilità o irrilevanza della collaborazione.
Avverso tale decreto ha proposto ricorso Gennaro Barbato, deducendo:

collegamenti con la criminalità organizzata e non si è tenuto conto che al
ricorrente furono concesse le circostanze attenuanti generiche, indice di una
partecipazione associativa di limitata partecipazione, e che fu risarcito il
danno; concessioni delle attenuanti e risarcimento del danno sono infatti
ipotesi alternative, ai fini della concessione dei benefici, alla scelta
collaborativa. Se, poi, il decreto ha inteso censurare l’assenza nell’istanza di
un espresso riferimento all’inutilità della collaborazione è incorso in un
ulteriore vizio formale.
Difetto di motivazione perché il decreto ha omesso, riproducendo la lettera
del dettato normativo in modo parziale e stereotipato, ogni autonoma
valutazione dei presupposti, incorrendo nel vizio di motivazione apparente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, per le ragioni di seguito esposte.
Il decreto impugnato afferma espressamente che, a fronte della condanna per reati
ordinariamente ostativi alla concessione di benefici, non risulta che il condannato abbia
prestato collaborazione o che questa sia impossibile o irrilevante; attesta quindi che il
condannato è rimasto inerte e non ha adempiuto l’onere di prospettazione di taluna delle
condizioni che giustificano, in quel determinato quadro di accertamento penale, la
meritevolezza della concessione del beneficio invocato.
Si consideri a tal proposito che, per giurisprudenza di questa Corte, “grava sul
condannato istante per la concessione di benefici penitenziari l’onere di allegazione della
specifica situazione di derogabilità della condizione ostativa alla concessione stessa. V. Corte
cost., 27 luglio 1994 n. 357; Corte cost., 1 marzo 1995 n. 68” (Sez. 1, n. 39795 del 26/9/2007
– dep. 26/10/2007, Gioco, Rv. 237741). Il principio è stato nel tempo ribadito, affermandosi
che “al fine del superamento delle condizioni ostative alla fruizione di determinati benefici
penitenziari … stabilite dal combinato disposto degli artt. 4 bis e 58-ter della legge 26 luglio

1975 n. 354 e 2 della legge 12 luglio 1991 n. 203, è necessario che nell’istanza il condannato
prospetti, almeno nelle linee generali, elementi specifici circa l’impossibilità o l’irrilevanza della
sua collaborazione, così da consentire l’esame del merito dell’istanza stessa. (V. Corte cost.
sentenze nn. n. 306 del 1993, 357 del 1994 e 68 del 1995)”. (Sez. 1, n. 18658 del 12/2/2008
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violazione di legge nella misura in cui non è stata verificata l’assenza di

dep. 8/5/2008, Sanfilippo, Rv. 240177; Sez. 1, n. 10427 del 24/2/2010 – dep. 16/03/2010,
P.M. in proc. C., Rv. 246397).
Alla luce di questo costante orientamento della giurisprudenza, non può dirsi che il
decreto impugnato sia affetto dai vizi denunciati, all’evidenza insussistenti.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle
spese e a una somma, che si reputa equa nella misura di C 1000,00, in favore della Cassa delle
ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella

Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2012
Il Co i liere estensore

Il Presidente

determinazione della causa d’inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte

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