Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12218 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 12218 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RENZULLI ALESSANDRA N. IL 27/07/1965 parte offesa nel
procedimento
c/
FERRO ALBERTO N. IL 09/08/1947
REGIO ROSINA BIAGIA N. IL 05/02/1953
FERRO ALEARDO N. IL 01/01/1979
avverso il decreto n. 662/2011 GIUDICE DI PACE di CATANZARO,
del 24/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette//sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.; /.

Data Udienza: 11/12/2013

Fatto e diritto

Deduce il difensore, per l’appunto, il vizio del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 127 cpp,
determinato dalla omissione segnalata.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento
impugnato.
Il ricorso è fondato.
Come esattamente sottolineato anche dal Procuratore generale, la giurisprudenza di questa
Corte è costante nell’affermare il principio secondo cui, anche nel procedimento dinanzi al
Giudice di pace, l’omesso avviso della richiesta d’archiviazione del P.M. alla parte offesa che ne
abbia fatto richiesta determina la nullità, “ex” art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del
successivo decreto di archiviazione, che può essere fatta valere con ricorso per cassazione (v.
Sez. 5, Sentenza n. 43754 del 06/11/2008 Cc. (dep. 21/11/2008 ) Rv. 241675; conforme: N.
30327 del 2004 Rv. 229124).
Nel caso di specie, la omissione denunciata è riscontrabile dagli atti in possesso di questa
Corte.
Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato senza rinvio e gli atti debbono
essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per il corso
ulteriore.

PQM

annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per il corso ulteriore.
2013
Così deciso in Roma l’11 dicembre
Il Pr id nte
il Cons. est.

Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Renzulli Alessandra , persona offesa nel
procedimento penale iscritto, su sua querela, a carico di Ferro Alberto, Ferro Aleardo e Regio
Rosina Biagia, in ordine ai reati di ingiuria, minaccia, molestia ad altro.
Oggetto dell’impugnazione è il decreto di archiviazione, emesso de plano, il 24 novembre
2011, dal Giudice di pace di Catanzaro, in assenza, però, della notificazione dell’avviso, da
parte del Pubblico ministero, della richiesta di archiviazione dallo stesso formulata: avviso, a
suo tempo, sollecitato dalla stessa querelante ai sensi dell’articolo 408 CPP.

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