Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12217 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 12217 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
REPICE LENTINI MICHELE N. IL 24/11/1964 parte offesa nel
procedimento
RENZULLI ALESSANDRA N. IL 27/07/1965 parte offesa nel
procedimento
c/
FERRO ALBERTO N. IL 09/08/1947
REGIO ROSINA BIAGIA N. IL 05/02/1953
FERRO ALEARDO N. IL 01/01/1979
avverso il decreto n. 662/2011 GIUDICE DI PACE di CATANZARO,
del 24/11/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
lette/s9Itite le conclusioni del PG Dott. 4
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/12/2013

Fatto e diritto

Deduce il difensore, per l’appunto, il vizio del contraddittorio, ai sensi dell’articolo 127 cpp,
determinato dalla omissione segnalata.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento
impugnato.
Il duplice ricorso è fondato.
Come esattamente sottolineato anche dal Procuratore generale, la giurisprudenza di questa
Corte è costante nell’affermare il principio secondo cui, anche nel procedimento dinanzi al
Giudice di pace, l’omesso avviso della richiesta d’archiviazione del P.M. alla parte offesa che ne
abbia fatto richiesta determina la nullità, “ex” art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del
successivo decreto di archiviazione, che può essere fatta valere con ricorso per cassazione (v.
Sez. 5, Sentenza n. 43754 del 06/11/2008 Cc. (dep. 21/11/2008 ) Rv. 241675; conforme: N.
30327 del 2004 Rv. 229124).
Nel caso di specie, la omissione denunciata è riscontrabile dagli atti in possesso di questa
Corte.
Non si condivide, invece, la tesi giurisprudenziale, pure evocata dal PG, secondo cui la
impugnazione in esame sarebbe sottratta a termini di decadenza.
Invero, la maggioranza della giurisprudenza, alla quale si aderisce, osserva che ricorso per
cassazione, nella materia de qua, è esperibile nel termine ordinario che decorre dal momento
in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento (v. Sez. 2, Sentenza n. 20186
del 08/02/2013 Cc. (dep. 10/05/2013 ) Rv. 255968; conformi: N. 741 del 2000 Rv. 215754,
N. 28613 del 2007 Rv. 237761, N. 1701 del 2009 Rv. 243594, N. 24063 del 2010 Rv. 247795,
N. 44391 del 2010 Rv. 248897, N. 5139 del 2011 Rv. 249694).
Peraltro, nel caso in esame, non risulta alcun elemento che induca a ritenere tardiva la
impugnazione rispetto al momento della effettiva conoscenza dell’atto, da parte
dell’interessata.
Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato senza rinvio e gli atti debbono
essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per il corso
ulteriore.

PQM

annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro per il corso ulteriore.
2013
Così deciso in Roma 1 1 11 dicembre
il Cons. est.
Il Presid nte

Ha proposto due distinti ricorsi per cassazione il difensore di Repice Lentini Michele e di
Renzulli Alessandra , persone offese nel procedimento penale iscritto, su loro querela, a carico
di Ferro Alberto, Ferro Aleardo e Regio Rosina Biagia, in ordine ai reati di ingiuria, minaccia,
molestia ad altro.
Oggetto dell’impugnazione è il decreto di archiviazione, emesso de plano, il 24 novembre
2011, dal Giudice di pace di Catanzaro, in assenza, però, della notificazione dell’avviso, da
parte del Pubblico ministero, della richiesta di archiviazione dallo stesso formulata: avviso, a
suo tempo, sollecitato dagli stessi querelanti ai sensi dell’articolo 408 CPP.

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