Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12216 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 12216 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MEGALE MASSIMO N. IL 22/08/1971
CALLONI ALESSANDRA MARIA ANTONIA N. IL 17/12/1970
avverso l’ordinanza n. 6307/2013 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 20/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
10e7sentite le conclusioni del PG Dott. -75,t’ a„,, ,
4.&1.1,10

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 27/11/2013

Fatto e diritto

Rilevato che è stata instaurata la procedura ex art. 130 cpp per correggere il dispositivo della
sentenza di questa Corte di cassazione, Sez. V, in data 20 giugno 2013, emessa, all’esito di
udienza in camera di consiglio, nei confronti di Megale Massimo e Calloni Alessandra;

rilevato che, nonostante la nota di segnalazione dell’assistente giudiziario della Corte di appello
di Milano, non risulta alcun errore materiale o di altro tipo nella individuazione di un unico
ricorso come oggetto della declaratoria di inammissibilità, atteso che con tale termine si fà
riferimento alla confezione cartacea dell’atto di impugnazione e non anche alla unicità o
pluralità degli impugnanti che ben possono essere più di uno ed avere esposto le loro doglianze
in un ricorso cumulativo;
rilevato che tale evidente interpretazione della statuizione contenuta nel dispositivo si evince
anche dalla contestuale condanna alle spese, irrogata per “ciascuno” dei ricorrenti con
indicazione, dunque, della pluralità dei soggetti del procedimento;
rilevato che la sola correzione opportuna, nel caso di specie, è quella che riguarda il dato della
annotazione del detto dispositivo, ad opera della Cancelleria, quale è ricavabile dalla
“visualizzazione sintetica” offerta dal sistema informatico , posto che da tale visualizzazione,
dipendente appunto dai servizi amministrativi, si evince che è stata annotata la disposizione
non solo della declaratoria di inammissibilità “del ricorso” ma anche della condanna “del
ricorrente” alle spese, laddove la condanna doveva intendersi “dei ricorrenti”.

PQM

Dichiara non luogo a provvedere alla correzione del dispositivo della sentenza indicata in
premessa, ex art. 130 cpp.
Così : ciso in Roma il 27 novembre 2013
il Cons. est.

0-0-uk vt(A,

rilevato che, sia nel dispositivo della sentenza iscritto sul ruolo che in quello trascritto in calce
alla sentenza, risulta dichiarata la inammissibilità ” del ricorso” , con condanna di “ciascun
ricorrente” al pagamento delle spese e della somma in favore della cassa delle ammende;

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