Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12214 del 21/01/2014


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Penale Ord. Sez. 5 Num. 12214 Anno 2014
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: SAVANI PIERO

SENTENZA)

sul ricorso proposto da:
CUZZOCREA GIOVANNI N. IL 22/12/1955
avverso la sentenza n. 352/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 05/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PIERO SAVANI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. t\ktv.’„
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i di nsor Avv.

Data Udienza: 21/01/2014

.

PREMESSO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, esclusa
l’aggravante ex art. 625 n. 7 c.p. e rideterminata la pena, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 11 novembre 2011 dal Tribunale di Alghero, appellata da CUZZOCREA Giovanni
dichiarato responsabile del delitto di furto, commesso 1’8 febbraio 2007.
Propone ricorso per cassazione il prevenuto che si articola su quatto motivi.
Con il primo deduce violazione di legge per esser stato notificato l’estratto contumaciale della
sentenza di appello presso il difensore ai sensi dell’art. 161 4° co., c.p.p., avendo il predetto eletto domicilio davanti alla polizia giudiziaria in Alghero, viale 1° Maggio presso la struttura terapeutica “Villa Segni” e non in Fertilia all’indirizzo dove era stata tentata la notifica, né sarebbero
ricorsi gli estremi di applicazione dell’art. 161 u.c. c.p.p., in mancanza di accertata impossibilità
di notificazione al domicilio eletto, né risulterebbe alcun tentativo di notificazione al domicilio
attuale del prevenuto in Sassari risultante dagli atti, per consentirgli la conoscenza
dell’emissione della sentenza secondo la più recente giurisprudenza di legittimità che supererebbe l’omissione formale di nuova comunicazione del domicilio per le notificazioni.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge per esser stata ritenuta valida la proposizione
della querela per il furto ritenuto dalla Corte di Appello come furto semplice, querela nella quale
non sarebbero stati individuati i soggetti che l’avevano proposta, in mancanza dell’apposita attestazione di identificazione, insufficiente essendo l’indicazione delle generalità sull’atto, come
invece ritenuto dalla Corte di Appello.
Con il terzo motivo lamenta violazione di legge per non aver la Corte di Appello ritenuto la vo1ontaria desistenza dall’azione da parte del prevenuto che dopo esser stato inseguito dalla persona offesa per un tratto, seppure questa avesse desistito, si era trattenuto sul posto ed aveva consegnato la borsetta rubata alla medesima che era sopraggiunta assieme ad un poliziotto incontrato
per caso.
Con il quarto motivo deduce violazione di legge per esser stato ritenuto il furto consumato e non
tentato, in considerazione del fatto che non avrebbe mai conseguito un’autonoma signoria sulla
cosa sottratta e quindi non si sarebbe perfezionato per l’inseguimento della persona offesa
l’impossessamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminando preliminarmente la doglianza processuale concernente la mancata notificazione
dell’estratto contumaciale della sentenza di secondo grado, che avrebbe impedito al prevenuto di
esercitare personalmente, nonostante la già avvenuta proposizione del ricorso da parte del difensore, l’autonomo diritto di impugnazione, rileva il Collegio che risulta dagli atti, consultabili da
questa Corte attesa la natura processuale del motivo, che il CUZZOCREA aveva eletto domicilio
(più correttamente, dichiarato domicilio, attesa la mancata individuazione personale del domiciliatario) in Fertilia, nominando contestualmente difensore di fiducia. Peraltro l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado era stato notificato correttamente in Sassari, nel domicilio che
risultava dagli atti al momento.
La notificazione dell’avviso di deposito della sentenza emessa dalla Corte di Appello ex art. 599
c.p.p. era poi stata effettuata al difensore, ai sensi dell’art. 161 u.c. c.p.p., essendo stato accertato
che il prevenuto non era rintracciabile al domicilio dichiarato di Fertilia.
Pur essendo pacifico che non era intervenuta da parte del CUZZOCREA alcuna comunicazione
formale della variazione del proprio domicilio — situazione che avrebbe reso applicabile il disposto dell’art. 161, u.c. c.p.p. — il Collegio ritiene tuttavia di dover accedere a quell’opinione, sviluppatasi e consolidatasi nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui (Sez. IV, n. 2778 del
9/5/2000 Rv. 216232) “la disposizione di cui all’art.161 quarto comma che consente la notifica
degli atti mediante consegna al difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione,
quando si abbia aliunde notizia precisa del luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l’effettiva e non meramente presunta conoscenza dell’atto” ed inoltre (Sez. I, n. 27757 del 30/5/2003 Rv. 227387) “la dichiarazione di domicilio, implicando l’e-

sistenza di un rapporto reale tra l’interessato e l’abitazione indicata, diventa inefficace con l’avvenuto trasferimento dell’imputato in altro luogo, qualora questo sia noto, indipendentemente da
qualsiasi comunicazione fatta dallo stesso imputato” (conf. Sez. II, n. 25671 del 19/5/2009, Rv.
244167; Sez. VI, n. 21560 del 15/4/2009, Rv. 244346; Sez. II, n. 45565 del 21/10/2009, Rv.
245629).
Come già ritenuto in caso analogo da questa sezione (ord. 22 gennaio 2010, Zonca), la mancata
notifica dell’avviso di deposito, se non è deducibile come vizio di legittimità, non attenendo alla
validità della pronuncia, comporta nondimeno la mancata decorrenza del termine per l’impugnativa nei confronti dell’imputato, donde l’impossibilità di rilevare l’intempestiva proposizione del
ricorso.
Invero, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale del 30 novembre 2009, n. 317 — dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 175 c.p.p., comma 2 nella parte in cui preclude
la restituzione del contumace, che non abbia avuto cognizione del processo, nel termine per proporre impugnazione, quando la stessa impugnazione sia già stata proposta dal difensore —
l’impugnativa del difensore non è tale da consumare il potere d’impugnazione, contrariamente a
consolidato orientamento interpretativo, che aveva, invece, sostenuto il principio di unicità del
diritto di impugnazione (cfr. Cass. Sez. Un. 31.1.2008, n. 6026, rv. 238472).
Alla situazione di stasi, che si determina con il mancato esaurimento del potere di impugnazione
in capo all’imputato, può ovviarsi con il rinvio della causa a nuovo ruolo, provvedendo come da
dispositivo ai fini di nuova notifica all’imputato nel domicilio noto, risultante dagli atti e confermato dal difensore ricorrente, o in ogni caso secondo le norme applicabili al momento in relazione alle condizioni di reperibilità del prevenuto.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando al giudice a quo perché provveda al rituale
rinnovo della notifica dell’avviso di deposito della sentenza all’imputato.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2014.

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