Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12211 del 05/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 12211 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
ANCONA
nei confronti di:
CAMPITELLI CHIARA N. IL 09/10/1938

7=-0 agn, 0-4,3

avverso la sentenza n. 83/2011 GIUDICE DI PACE di ASCOLI
PICENO, del 20/12/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
(4Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. O
ou,t_
che ha concluso per LA t„«

Udito, per I arte civile, l’Avv
difensor Avv.

Data Udienza: 05/02/2014

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 20/12/2011, il giudice di pace di Ascoli Piceno ha dichiarato non doversi
procedere, per intervenuta remissione di querela, nei confronti di Chiara Cannpitelli, cui era
stato contestato di avere offeso l’onore e il decoro di Silvana Matteucci (capo 1) e di averla
minacciata, mimando il gesto di colpirla alla testa con il manico di una scopa che aveva in
mano (capo 2).
2. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Ancona ha proposto ricorso per
cassazione, lamentando, per un verso, l’incompetenza per materia del giudice di pace, in

e, per altro verso, sempre con riferimento a tale capo di imputazione, l’assenza di efficacia
estintiva della querela, in presenza di reato procedibile d’ufficio.

Considerato in diritto
1. L’assorbente motivo di ricorso, con il quale si denuncia l’incompetenza per materia del
giudice di pace, è fondato.
Per quanto rileva in questa sede, l’art. 4 del d. Igs. n. 274 del 2000 dispone, infatti, che il
giudice di pace è competente in relazione al delitto di cui all’art. 612, comma primo, cod.
pen.
Nella specie, è stato, invece, contestato il delitto di cui all’art. 612, comma secondo, cod.
pen., in quanto la minaccia è stata realizzata mediante l’uso di un manico di scopa, che va
qualificato come arma impropria, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975,
per il quale rientrano in questa categoria, oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri
oggetti specificamente indicati, tutti gli strumenti, che, nelle circostanze di tempo e di luogo
in cui siano portati, siano potenzialmente utilizzabili per l’offesa della persona (Sez. 5, n.
27768 del 15/04/2010, Casco, Rv. 247888).
2. Ne discende che, limitatamente al reato di cui al capo 2), la sentenza impugnata va
annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Ascoli Piceno per il corso ulteriore.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al delitto di cui al capo 2 e dispone
trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno per
quanto di competenza
Così deciso in Roma il 05/02/2014

Il Componente estensore

relazione alla contestata fattispecie di minaccia aggravata in quanto commessa con un arma,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA