Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12210 del 05/02/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 12210 Anno 2014
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

Data Udienza: 05/02/2014

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRECO ANGELO N. IL 26/07/1976
MISCIALI LUCIA N. IL 30/04/1975
avverso la sentenza n. 1541/2008 CORTE APPELLO di LECCE, del
24/05/2010
visti gli atti, la sentenza e iíricorsi
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. O s ct G
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv

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Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 24/05/2010 la Corte d’appello di Lecce ha confermato la condanna di
Angelo Greco e Lucia Misciali, in relazione ai delitti di cui agli artt. 81, 110, 56, 633, 639 bis,
614, ult. co ., cod. pen., precisando, per quanto ancora rileva, che non poteva essere accolta
la richiesta della Misciali di concessione del beneficio della non menzione “avuto riguardo alle
circostanze indicate nell’art. 133 cod. pen., e in particolare, dalla condotta di vita”.
2. Sono stati proposti distinti ricorsi nell’interesse del Greco e della Misciali.
3. Il ricorso proposto nell’interesse del Greco lamenta violazione dell’art. 175 cod. pen. e vizi

richiesta di non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e non avere
considerato che l’imputato risultava meritevole del beneficio, avuto riguardo alla tenuità dei
suoi precedenti, che non avevano, infatti, impedito il riconoscimento della prevalenza delle
riconosciute attenuanti generiche sulla contestata aggravante. Si aggiunge che il Greco
aveva agito per salvare sé e i propri familiari dal pericolo attuale e altrimenti inevitabile di un
danno grave alla persona, talché poteva formularsi un giudizio prognostico favorevole in
relazione al pericolo di reiterazione dei fatti oggetto di imputazione.
4. Il ricorso proposto nell’interesse della Misciali lamenta violazione dell’art. 175 cod. pen. e
vizi motivazionali, per avere la sentenza impugnata omesso di indicare quali circostanze
concrete riferibili all’imputata, ai sensi dell’art. 133 cod. pen., era state ritenute ostative alla
concessione del beneficio e di specificare a quali profili della condotta di vita la Corte
territoriale aveva inteso riferirsi. A tali considerazioni si aggiunge il rilievo della penale
incensuratezza della donna e il fatto che ella aveva agito per salvare sé e i propri familiari
dal pericolo attuale e altrimenti inevitabile di un danno grave alla persona, talché poteva
formularsi un giudizio prognostico favorevole in relazione al pericolo di reiterazione dei fatti
oggetto di imputazione.

Considerato in diritto
1. I ricorsi sono fondati, giacché, con riguardo al Greco, non si evince alcuna motivazione in
ordine alla richiesta formulata nell’atto di appello, mentre, con riguardo alla Misciali, non è
dato cogliere, nel sintetico riferimento operato dalla Corte territoriale, alcuna specificazione,
in ordine alla condotta di vita serbata – e che assumerebbe carattere ostativo alla
concessione del beneficio invocato – e ai parametri di cui all’art. 133 cod. pen., evocati in
modo assolutamente generico.
Ne discende che la sentenza impugnata va annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione
della Corte d’appello di Lecce.
2. Occorre in ogni caso ribadire che, attenendo l’accoglimento del ricorso a profili che non
investono l’accertamento della responsabilità, quest’ultima resta ferma, per il principio di
formazione progressiva del giudicato, che rende inoperante l’istituto della prescrizione (al
riguardo, v. Sez. 3, n. 15472 del 20/02/2004, Ragusa, Rv. 228499).
P.Q.M.

1

motivazionali, per avere la sentenza impugnata completamente omesso di pronunciarsi sulla

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione del chiesto beneficio, con
rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce.
Così deciso in Roma il 05/02/2014

Il Presidente

Il Componente estensore

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