Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1221 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1221 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FANARA CLAUDIO N. IL 08/09/1989
avverso la sentenza n. 1799/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, con conferma di quella di primo grado, FANARA
CLAUDIO era condannato alla pena di giustizia per furto di una slot machine,
sulla base della denuncia della persona offesa e dell’esame delle immagini
riprese dalle videocamere di sorveglianza all’interno della sala, seguite dai
riconoscimenti effettuati dalle forze dell’ordine;

dell’imputato, avv. Antonella Arcoleo, con il quale deduce vizio di motivazione in
relazione alla affermazione di responsabilità dell’imputato, frutto di un’errata
valutazione delle immagini estrapolate dall’impianto di video sorveglianza e delle
deposizioni dei testi Pascale e Stante, le cui versioni nella ricostruzione delle tre
fasi in cui si è svolto il reato presentavano contraddizioni tali da non consentire
l’esatta identificazione dell’imputato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile poiché il primo motivo, al di là della
rubrica, si risolve in censure di fatto, che contrappongono un alternativo
apprezzamento alla valutazione operata dei giudici di merito, finendo con il
richiedere alla Corte di legittimità di prendere posizione tra le diverse letture dei
fatti. Indice sintomatico di tale intento è il richiamo di passaggi della deposizione
dei testi Pascale e Stante, che vengono confrontati con i presunti risultati delle
videoriprese; sotto questo profilo va ribadito che la Corte di cassazione non ha il
compito di trarre valutazioni autonome dalle prove o dalle fonti di prova, e
pertanto non si può addentrare nell’esame del contenuto documentale delle
stesse, neppure se riprodotte nel provvedimento impugnato e, tanto meno, se
contenute in un atto di parte, poiché in sede di legittimità è l’argomentazione
critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel
provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità,
al quale spetta di verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del
diritto, e all’esigenza della completezza espositiva (Sez. 6, n. 28703 del
20/04/2012, Bonavota, Rv. B53227);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione

2

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore

pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore delle
cassa delle ammende.

Il consigliere estensore

Il preside

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015

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