Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1221 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1221 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
1) CASSANO GABRIELE N. IL 08/11/1976
avverso l’ordinanza n. 84/2011 GIP TRIBUNALE di CASALE
MONFERRATO, del 31/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SANTALUCIA;
lette/te le conclusioni del PG Dott.
\s‘nts,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 15/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Casale Monferrato ha
rigettato, in funzione di giudice dell’esecuzione, la richiesta proposta nell’interesse di Gabriele
Cassano, diretta ad ottenere la fungibilità del periodo della misura di sicurezza applicata con la
sentenza di condanna alla pena di anni due mesi quattro di reclusione e C 1600,00 di multa per
i reati di tentata rapina, furto, ricettazione e porto illegale di armi. Ha osservato che al Cassano
era stata applicata la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata con domicilio presso

sentenza di condanna si fece sì riferimento alla misura del ricovero in casa di cura e di
custodia, per un tempo non inferiore ad un anno, ma, per effetto dell’appello proposto avverso
la sentenza, al Cassano non fu mai applicata detta misura di sicurezza detentiva.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso, per mezzo del difensore avv.to Ventura,
Gabriele Cassano, deducendo:
violazione di legge e difetto di motivazione. Nel dispositivo della sentenza di
condanna il giudice fece riferimento alla misura di sicurezza del ricovero in
casa di cura e custodia per un tempo non inferiore ad un anno, se pure, nella
parte motiva, rilevò l’opportunità di evitare che il Cassano facesse ingresso in
una casa di cura e custodia. Detta misura fu eseguita preso la casa di cura
“Villa Raffaella” di Moncalvo, ove il Cassano rimase per un anno, due mesi e
ventuno giorni, con il divieto di uscire senza l’autorizzazione del giudice. La
Corte di appello di Torino ridusse la pena e revocò la misura di sicurezza
ancora in atto. La richiesta di fungibilità si fondava sull’ovvia constatazione
del contenuto del dispositivo della sentenza di primo grado, che ha fatto
riferimento ad una misura di sicurezza detentiva. La divergenza con la
motivazione va risolta in favore del dispositivo, e ciò per giurisprudenza
costante. L’ordinanza impugnata è poi carente di motivazione, perché non è
comprensibile l’affermazione secondo cui, per effetto dell’appello avverso la
sentenza di condanna di primo grado, al Cassano non è mai stata applicata la
misura detentiva anzidetta. Essa è altresì affetta da motivazione
manifestamente illogica per la parte in cui ha evidenziato cha la misura di
sicurezza della libertà vigilata non ha natura detentiva, perché ha trascurato
che il ricorrente ha affermato di aver espiato la misura di sicurezza detentiva

del ricovero in casa di cura e custodia.
CONSIDERATO IN DIRITTO

I motivi di ricorso sono manifestamente infondati, per le ragioni di seguito esposte.
La sentenza della Corte di appello di Torino, emessa il 16 giugno 2010 e depositata il
successivo 25 giugno, ha dato atto che al Cassano, con ordinanza del 26 marzo 2009, fu
applicata, provvisoriamente, la misura di sicurezza della libertà vigilata presso una comunità,
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comunità terapeutica, e quindi una misura di sicurezza non detentiva. Nel dispositivo della

con obbligo di fissare il domicilio presso tale struttura e di non abbandonarla senza
l’autorizzazione del giudice procedente.
Ha poi chiarito che la sentenza di condanna emessa in primo grado stabilì che il
percorso terapeutico già avviato dovesse proseguire. è allora accertato che, al di là
dell’erroneità delle indicazioni nel dispositivo della sentenza di condanna emessa in primo
grado, il Cassano non fu mai sottoposto alla misura di sicurezza detentiva del ricovero in casa
dì cura e custodia, ma soltanto alla misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata.
essere posto, come riconosce lo stesso ricorrente, in relazione di fungibilità con la pena
detentiva ancora da espiare, sicché la pretesa di ricorso è manifestamente infondata.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna alle
spese e a una somma, che si reputa equa nella misura di C 1000,00, in favore della Cassa delle
ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa della ricorrente nella
determinazione della causa d’inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di C 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2012
Il C

fiere estensore

Il Presidente

Il periodo trascorso in esecuzione di una misura di sicurezza non detentiva non può

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