Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12209 del 22/01/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 12209 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CRISCUOLI AUGUSTO N. IL 21/12/1925
CINGOLANI SANDRO N. IL 19/09/1941
avverso la sentenza n. 8/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CIVITANOVA
MARCHE, del 09/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 22/01/2014

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Nicola Lettieri, ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio (per insufficienza di
motivazione con riferimento all’estensione del diritto di critica).
Per la parte civile è presente l’Avvocato Campanati, il quale conclude
chiedendo rigettarsi i ricorsi. Deposita nota spese.

RITENUTO IN FATTO

Criscuoli Augusto e Cingolani Sandro sono imputati del reato di cui

all’articolo 595 del codice penale perché, in concorso tra loro, scrivendo
e divulgando una lettera tra i condomini del villaggio “Sirio” di Porto
Recanati, offendevano la reputazione di Pedini Renato, nella sua qualifica
di amministratore condominiale.
2.

Il giudice di pace di Recanati li ha ritenuti responsabili del reato

ascritto e il tribunale, in funzione di giudice di appello, ha respinto
l’impugnazione.
3.

Propongono ricorso per cassazione entrambi gli imputati per i

seguenti motivi:
4.

con un ricorso congiunto eccepiscono mancanza, contraddittorietà

o manifesta illogicità della motivazione, nonché inosservanza od erronea
applicazione della legge penale in ordine alla configurabilità della
scriminante del diritto di critica di cui all’articolo 51 del codice penale,
sostenendo che la critica, quale espressione di un giudizio, non possa
pretendersi rigorosamente obiettiva e che in ogni caso i fatti emersi sono
risultati solo lievemente difformi da quanto affermato nella lettera
asseritamente diffamatoria. In ogni caso, gli imputati non avrebbero
realizzato un’aggressione gratuita alla sfera morale della persona offesa,
ma solo una censura delle attività poste in essere quale amministratore.
5.

Con un secondo ricorso, Criscuoli Augusto eccepisce lo stesso vizio

già evidenziato nel ricorso comune.
6.

Infine, con un terzo ricorso Cingolani Sandro eccepisce

nuovamente violazione degli articoli 595 e 51 del codice penale e
lamenta che il giudice di secondo grado non abbia tenuto conto del fatto
che egli si recava presso il condominio solo per poche settimane e quindi
la sua conoscenza dei fatti poteva averlo condotto a ritenere che gli
stessi si fossero svolti così come rappresentati nella lettera.

1

1.

7. Con memoria depositata in cancelleria il 13 gennaio 2014, la parte
civile ha insistito per la reiezione di tutti i ricorsi proposti dagli imputati,
ritenendo la sentenza impugnata priva di vizi motivazionali e
correttamente applicativa dei principi giurisprudenziali che delimitano il
diritto di critica di cui all’articolo 51 cod. pen..

1. I ricorsi meritano accoglimento, laddove evidenziano la sussistenza
di un vizio motivazionale, nei termini seguenti.
2. Occorre preliminarmente considerare che la veridicità dei fatti
costituisce una questione di merito che, ove adeguatamente
argomentata, non può essere rimessa in discussione in sede di
legittimità (e nel caso in esame il tribunale ha ritenuto che vi fossero una
pluralità di affermazioni non corrispondenti a verità, indicandole
esplicitamente a pagina 11 della sentenza); tuttavia, non si deve
dimenticare che la critica, quale espressione di un giudizio, non possa
pretendersi rigorosamente obiettiva e che dunque i limiti del diritto in
questione non possono ritenersi superati solo per l’esistenza di
affermazioni parzialmente difformi dal vero, dovendosi, tra l’altro,
valutare altresì la componente soggettiva, sia con riferimento alla
difficoltà per gli imputati di reperire tutte le informazioni necessarie, sia
per la frequentazione necessariamente saltuaria di un condominio che
aveva ad oggetto case di vacanza.
3. Il tribunale ha ritenuto che il tenore della missiva inviata agli altri
condomini apparisse tale da ledere l’onore della persona offesa,
dipingendola quale soggetto prevaricatore e incompetente, colluso con
soggetti avevano posto in essere condotte illecite. Ed è forse questo il
punto della motivazione che non risulta adeguatamente approfondito,
non ponendo a confronto i due diritti in conflitto: quello all’onore della
persona offesa e quello alla critica da parte dei condomini. E’ noto,
infatti, che in tema di diffamazione, per la sussistenza dell’esimente
dell’esercizio del diritto di critica, è necessario che quanto riferito non
trasmodi in gratuiti attacchi alla sfera personale del destinatario e
rispetti un nucleo di veridicità, in mancanza del quale la critica sarebbe
pura congettura e possibile occasione di dileggio e di mistificazione,
fermo restando che l’onere del rispetto della verità è più attenuato
rispetto all’esercizio del diritto di cronaca, in quanto la critica esprime un

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

giudizio di valore che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente
obiettivo (Sez. 5, n. 43403 del 18/06/2009 – dep. 13/11/2009, Ruta, Rv.
245098). Nel caso di specie sono state individuate quattro affermazioni
che non corrisponderebbero a verità, ma occorre considerare che per
due di esse si tratta solo di una differenza quantitativa nell’importo di
lavori condominiali (dati non semplici da ottenere), mentre per tutte le
circostanze si tratta comunque e sempre di critica nei confronti
dell’amministratore eseguita da soggetti che, in qualità di condomini,

gestore. La diffamazione viene integrata principalmente quando la critica
avviene al di fuori di qualsivoglia funzione di controllo o di denuncia nei
confronti della persona offesa e si sostanzia in affermazioni aggressive e
gratuite, ingiustificatamente offensive dell’onore della persona. Qualora
le critiche, pur aspre, siano ricondotte nell’ambito della funzione
esplicata, che viene contestata nel suo operato, più profondo deve
essere il giudizio di bilanciamento sugli opposti diritti delle parti, il che si
traduce in un più pregnante onere di motivazione, che nel caso di specie
è stato solo in parte rispettato.
4. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto, con annullamento
della sentenza e rinvio al tribunale di Macerata affinchè approfondisca
la motivazione in ordine al ritenuto superamento dei limiti del diritto
di critica, tenendo conto di quanto sopra osservato.
5. Spese al definitivo.

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Macerata per
nuovo esame.
Così deciso il 22/1/2014

possono e debbono esercitare il controllo sull’operato dell’organo

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