Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12207 del 19/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 12207 Anno 2014
Presidente: DUBOLINO PIETRO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NOBILE GIANFRANCO N. IL 13/08/1970
NOBILE ANTONIO N. IL 19/02/1944
avverso la sentenza n. 1884/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
12/04/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, pe

parte civile, l’Avv

U i difensor Avv.

Data Udienza: 19/12/2013

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Roberto Aniello, ha
concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1.

Nobile Gianfranco e Nobile Antonio sono stati condannati dal

tribunale di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentino,
rispettivamente per i reati di cui agli articoli 81, 594, 612 e 635 il primo;

confermato integralmente la sentenza di primo grado.
2.

Contro la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione

entrambi gli imputati per i seguenti motivi:
a.

erronea interpretazione di norme ed omessa verifica della
nullità degli atti; carenza di motivazione.

b.

inadeguata motivazione in ordine alle circostanze di fatto,
mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale e
manifesta illogicità della motivazione.

c.

Insufficiente ed ingiustificata motivazione in ordine alla
mancata applicazione dell’articolo 62 bis del codice penale, in
relazione all’esatta applicazione della legge.

d.

Prescrizione del reato.

Con memoria depositata il 6 novembre 2013 il difensore degli
imputati ribadisce che il termine per la prescrizione dei reati è
ampiamente decorso al momento dell’esame del presente ricorso,
nonostante i periodi di sospensione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la sua genericità,
non indicando nemmeno quale sarebbe la violazione di legge e per quale
motivo le notifiche in questione sarebbero affette da nullità. In ogni caso
c’è motivazione specifica sul punto, per cui non sussiste nemmeno il
difetto di motivazione lamentato (pagina tre della sentenza impugnata).
2. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile perché
generico e valutativo sia in ordine al vizio della motivazione, che non si
comprende in concreto quale sia, sia in ordine alla necessità di rinnovare
1

582 del codice penale il secondo. La Corte d’appello di Lecce ha

l’istruttoria dibattimentale. Quanto alla dedotta mancata motivazione
sulla credibilità dei testi, occorre rilevare che c’è, al contrario, una
motivazione specifica sul punto alla penultima pagina della sentenza, con
l’indicazione dei riscontri testimoniali e documentali (certificato medico).
Il motivo, in sostanza, più che lamentare un vizio di motivazione o
spiegare i motivi per cui si rendeva assolutamente necessaria la
rinnovazione dell’istruttoria, costituisce, piuttosto, reiterazione delle
difese di merito già disattese dai Giudici di appello e censura in punto di

degli elementi di prova ed alla scelta delle ragioni ritenute idonee a
giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere
discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile
in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e
congrua motivazione esente da vizi logico-giuridici.
3. Quanto al motivo relativo alle attenuanti generiche, rileva questa
Corte che il giudice di appello ha individuato gli elementi ostativi alla
concessione delle stesse (precedente penale per Nobilie Gianfranco e
gravità e gratuità della condotta per entrambi gli imputati), rimarcando
correttamente che la stessa difesa non aveva individuato elementi utili
ad essere valutati positivamente ai fini della concessione del beneficio
richiesto. Nessun vizio di motivazione, pertanto, sussiste.
4.

Infine, con riferimento alla dedotta prescrizione, occorre rilevare che
il calcolo del termine di anni sette e mesi sei di reclusione deve
essere aumentato di 256 giorni di sospensione, per cui la prescrizione
maturerà nel gennaio dell’anno prossimo. In ogni caso,
l’inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta
infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto
di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc.
pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

5.

La questione sollevata con la memoria del 6 novembre è nuova e
pertanto inammissibile, in quanto tardivamente dedotta; in ogni caso
la memoria richiama genericamente una sentenza di questa Corte,
senza indicare in modo specifico la sua rilevanza con riferimento al
presente giudizio.
6. Ciò premesso in ordine ai motivi di ricorso, occorre però rilevare

d’ufficio che Nobile Gianfranco era imputato dei soli reati di cui agli
articoli 635, 612 e 594 cod. pen., senza aggravanti, per cui la
2

fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione

competenza sarebbe stata del giudice di pace; ai sensi dell’art. 52 del
d.lgs. 274/2000, per tali reati non poteva essere irrogata la pena
detentiva; la sentenza va dunque annullata per pena illegale (violazione
del predetto articolo 52 del d. Igs. 274-2000), con rinvio per la
rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
7.

Per Nobile Antonio, essendo contestata la causazione di lesioni di cui
al primo comma dell’art. 582, la competenza era del tribunale e
dunque è stata irrogata correttamente la pena detentiva.
Ne consegue che il ricorso di Nobile Antonio deve essere dichiarato
inammissibile; alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge
(art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità
determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n.
35443 del 06/07/2007 – dep. 24/09/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al
versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che
si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno.

9.

Quanto a Nobile Gianfranco, invece, pur non potendosi accogliere i
motivi di ricorso presentati, la sentenza va annullata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, ciò impedendo che l’ulteriore decorso del
tempo possa comportare la prescrizione dei reati, essendo ormai
cosa giudicata l’accertamento della responsabilità penale.

p.q.m.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Nobile Gianfranco
limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per la
rideterminazione di detto trattamento ad altra sezione della Corte
d’appello di Lecce.
Rigetta nel resto il ricorso di Nobile Gianfranco e dichiara
inammissibile quello di Nobile Antonio, che condanna al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.

Così deciso il 19/12/2013

8.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA