Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12202 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 12202 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
PERUGIA
nei confronti di:
MASINI STEFANO N. IL 12/11/1953
avverso la sentenza n. 1377/2010 TRIBUNALE di PERUGIA, del
27/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. eg rae-A-0
che ha concluso per jc,,
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

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Data Udienza: 11/12/2013

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FATTO E DIRITTO
Ha proposto ricorso per saltunn, il Procuratore generale della Corte d’appello di Perugia,
avverso la sentenza del locale Tribunale , in data 27 aprile 2012, con la quale è stata affermata
la responsabilità di Masini Stefano, in ordine al reato di minacce, in danno di Dormentoni
Tiziano e Dormentoni Marco, commesso il 17 gennaio 2009.
Deduce la violazione di legge.
I fatti, così come contestati, lasciavano emergere che la minaccia indicata nella imputazione
era stata posta in essere, nei confronti delle persone offese, per ottenere, da esse, un
comportamento attivo: cioè quello del pagamento di somme che l’imputato riteneva gli
spettassero in esecuzione di determinati lavori.
Tuttavia, a causa dell’enorme sproporzione fra la minaccia, realizzata brandendo una pistola, e
la pretesa economica, la condotta dell’imputato avrebbe dovuto essere qualificata come
tentativo di estorsione, non ricorrendo neppure gli estremi dell’esercizio arbitrario delle proprie
ragioni.
In data 27 novembre 2013 è pervenuta una memoria del difensore dell’imputato che sottolinea
il carattere dovuto delle prestazioni economiche pretese dal Masini.
Ciò posto, va rilevato preliminarmente, ed in linea con le osservazioni del Procuratore Generale
di udienza, che il ricorso per saltum risulta, solo formalmente, denunciare la violazione di
legge, ma nella sostanza, si atteggia a doglianza sulla valutazione delle emergenze di natura
probatoria: questione che l’art. 569 comma 3 cpp pretende sia devoluta alla cognizione del
giudice dell’appello.
Invero, tenuto conto della delicatezza della individuazione della linea di confine tra il reato di
minacce- citato, come base per l’esercizio della azione penale, dal relativo titolare e ritenuto in
sentenza- quello di tentata estorsione, indicato dall’impugnante, e quello di esercizio arbitrario
delle proprie ragioni, evocato dalla difesa, ciascuno basato sull’apprezzamento di specifiche
circostanze di fatto, deve ritenersi che il Procuratore Generale abbia inteso criticare la
ricostruzione dei fatti , come accreditata dal giudice e, solo conseguentemente, la erronea
qualificazione giuridica accettata.
Infatti, anche solo considerando che la differenza tra il reato di estorsione e quello di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni è ravvisata, da una parte della giurisprudenza, nella oggettiva
gravità della condotta minacciosa tenuta (Sez. 6, Sentenza n. 32721 del 21/06/2010 Ud.
(dep. 07/09/2010 ) Rv. 248169) e , da altra parte, invece , nel solo elemento psicologico (Sez.
2, Sentenza n. 22935 del 29/05/2012 Ud. (dep. 12/06/2012 ) Rv. 253192 ) e considerando
che l’una e l’altro meritano certezza di ricostruzione in punto di fatto, appare evidente che le
osservazioni in diritto del Procuratore Generale non possono essere vagliate se non previa
valutazione della ricorrenza ( o meno) delle circostanze che, ad avviso dello stesso,meritano
precipuo rilievo e riformulazione della motivazione nella sede del merito.

PQM
Convertito il ricorso in appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per
il relativo giudizio.
2013
Così d iso in Roma 1’11 dicembre

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