Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12201 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 12201 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOTTER ROBERTO N. IL 14/05/1980
avverso la sentenza n. 22/2012 GIUDICE DI PACE di UDINE, del
04/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
O
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. tj.Vo9t-e ,
che ha concluso per
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 11/12/2013


Fatto e diritto

Deduce
1) il vizio della motivazione dovuto al fatto che il Giudice di pace aveva del tutto omesso di
valutare la deposizione del teste Del Guerzo Ermes e quella dell’imputato, che avevano
negato qualsiasi contatto fisico tra quest’ultimo e la persona offesa. Inoltre era mancata una
valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni dei testi a carico, per nulla sovrapponibili e,
addirittura, in contrasto con le affermazioni della persona offesa, la quale aveva dichiarato
soltanto di essere stata afferrata per il bavero;
2) l’erronea applicazione dell’articolo 581 cp, non avendo, il giudice, spiegato in che modo la
condotta consistita nella ” presa per il bavero” potesse essere qualificata come percosse;
3) la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza.
L’imputato è stato accusato di avere percosso la persona offesa afferrandola per il bavero
del giaccone e spingendola a terra con la schiena; viceversa è stato condannato in ragione
delle deposizioni dei testi dell’accusa i quali hanno fatto riferimento a presunti calci, mai
oggetto di contestazione;
4) la violazione degli articoli 500 e 512 c.p. p. dovuta al fatto che le dichiarazioni dei testimoni
dell’accusa, Del Guerzo Michele, Spizzamiglio Sara e Zuccato Angelica, rese durante le
indagini preliminari, erano state acquisite agli atti del processo senza che fosse stata
espressa una concorde volontà delle parti in tal senso;
5) la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

Propone ricorso per cassazione, Botter Roberto, avverso la sentenza del Giudice di pace di
Udine, in data 4 giugno 2012, con la quale è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia, in
ordine alle reato di percosse, in danno di Cifarelli Nicola, commesso il 10 gennaio 2011.

Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata afferma la responsabilità dell’imputato sulla base delle dichiarazioni
della persona offesa, corroborate da quelle dei testi Del Guerzo Michele, Spizzamiglio Sara e
Zuccato Angelica, delle quali, peraltro, si precisa essere state rese a seguito di contestazione.
In ordine a tale evenienza, che rimanda all’articolo 500 cpp, non si apprezza una violazione di
legge, posto che la acquisizione delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari
appare avvenuta non già, ai fini della valutazione della credibilità dei testi, dopo contestazioni
di difformità rispetto alle precedenti, ma a seguito della affermazione dei testi stessi di volersi
riportare e di confermare quanto detto alla Polizia giudiziaria. Si è trattato, in altri termini, di
una procedura semplicemente volta ad evitare i tempi della (ri)verbalizzazione delle
dichiarazioni, nella stessa forma e nei termini rilevabili dai verbali di PG.
Tuttavia è evidente che proprio l’andamento non lineare del rilascio delle dichiarazioni dei testi,
i quali hanno dovuto subire delle sollecitazioni e delle contestazioni ad opera del PM, rendeva
indispensabile una valutazione specifica sulla attendibilità del racconto di ciascuno, considerato
singolarmente e nella capacità di sostenere la tesi, conforme, degli altri: tanto più che, come
fondatamente lamentato dal difensore e desumibile dalla sentenza , risulta che, dalle rispettive
ricostruzioni, sarebbero emersi particolari della condotta dell’imputato (calci) non presenti nel
capo di imputazione e quindi, presumibilmente, non emersi neppure dai racconti rilasciati
durante le indagini preliminari.
Il giudice del rinvio dovrà colmare le lacune evidenziate, ove ne ricorrano i presupposti.
PQM
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice di pace di Udine per n
li tggilteA IN CANCELLERIA
Così deciso in Roma 1’11 dicembre
2013
Il Pre/ te
il Cons. est.

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