Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12200 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 12200 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LENTINI GIUSEPPE N. IL 14/11/1966
avverso la sentenza n. 4/2011 TRIBUNALE di LAGONEGRO, del
31/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 9..viefr,
che ha concluso per

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 11/12/2013

FATTO E DIRITTO
Con atto di impugnazione depositato il 27 marzo 2012 , ha proposto ricorso per cassazione
Lentini Giuseppe, avverso la sentenza del Tribunale di Lagonegro, in data 31 gennaio 2012,
con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato
continuato di minacce e lesioni personali volontarie, commesso, in danno di Viceconte
Domenico, il 29 gennaio 2005.
Sono state registrate, in sentenza, cause di sospensione del termine di prescrizione per anni
due, mesi sei e giorni 17.

In data 30 ottobre 2012 il difensore della parte civile ha fatto pervenire una memoria con la
quale ha sostenuto le ragioni a fondamento della richiesta di rigetto del ricorso.
Deduce l’impugnante
1) la nullità del processo di primo grado, celebrato senza avere dato seguito alla fondata
istanza di rinvio dell’udienza, avanzata con fax del 20 ottobre 2010, per l’udienza del giorno
seguente, dal difensore gravato da contemporanei impegni professionali, presso il Tribunale;
2) la nullità dello stesso processo, in quanto celebrato in assenza del cancelliere che si era
fatto sostituire da un delegato privo di qualifica, sulla base di un generico ordine di servizio.
Il ricorso è inammissibile per tardività.
Nel caso, verificatosi nella specie, in cui la motivazione della sentenza sia redatta
contestualmente al dispositivo e letta in udienza, l’articolo 585 c.p.p. comma 1 lettera a), in
relazione all’articolo 544 comma 1, prevede il termine per l’impugnazione di 15 giorni,
decorrente dalla lettura stessa quando questa sia avvenuta- come pure si è verificato in
concreto- in presenza della parte presente o che deve considerarsi presente nel giudizio.
Nel caso in esame, dunque, il termine per l’impugnazione era giunto a maturazione il 15
febbraio 2012, mentre il ricorso risulta presentato il 27 marzo successivo.
Ma anche con riferimento all’ipotesi in cui dovesse riconoscersi rilevanza al primo motivo di
impugnazione e, conseguentemente, ritenersi assente giustificato il difensore, il ricorso da
questi proposto per far valere la nullità dovuta alla celebrazione del processo in sua assenza,
risulterebbe comunque tardivo anche senza tenere conto della decorrenza ancorata alla lettura
delle motivazioni in udienza.
In altri termini, anche prescindendosi da queste osservazioni e considerando come termine
di decorrenza per il deposito della sentenza, quello del 31 gennaio 2012, il termine per
impugnare, decorrente ordinariamente dopo 15 giorni, ai sensi dell’articolo 544 comma due
c.p. p., sarebbe stato destinato a scadere, ai sensi dell’articolo 585 comma uno lettera B),
dopo ulteriori 30 giorni e quindi il 17 marzo 2012.
Anche in tale prospettiva, il ricorso, proposto il 27 marzo, risulta tardivo.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in
favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.

Si attesta, nello stesso provvedimento impugnato, che la redazione della motivazione è stata
contestuale alla lettura del dispositivo, avvenuta alla presenza dell’imputato.

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