Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1220 del 20/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1220 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUSCA CESARE N. IL 05/10/1969
avverso la sentenza n. 4801/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 03/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 20/11/2015

RILEVATO IN FATTO

– che con la decisione di primo grado, BRUSCA CESARE fu ritenuto responsabile
del reato di furto aggravato in un portafoglio contenente €480 ed altro e
condannato alla pena di due mesi, 20 giorni di reclusione e 80 di multa;
– che contro la sentenza ha presentato ricorso il difensore dell’imputato, avv.
Gianni Caracci, denunciando vizio di motivazione e violazione di legge in
riferimento agli articoli 517, 519, 520, 521 e 522 cod. proc. pen., poiché mentre

portafogli con un altro vuoto, con all’interno pezzetti di carta tagliati, la Corte
territoriale ha identificato l’aggravante con la sospensione della vigilanza da
parte della vittima, così modificando la contestazione; in ogni caso anche così
individuata l’aggravante, la Corte non ha motivato circa il momento e le ragioni
di sviamento dell’attenzione da parte della persona offesa, che per assumere
rilevanza, deve essere causato dalla condotta dell’imputato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la
Corte territoriale ha correttamente identificato la destrezza nell’approfittamento
della condizione favorevole dovuta alla momentanea sospensione di vigilanza sul
bene oggetto dell’azione furtiva che implicitamente deve ritenersi contestato con
il riferimento alla sostituzione del portafogli, sostituzione che, come osservato
dal giudice del tribunale, è espressione della particolare scaltrezza e capacità
ingannatoria dell’imputato;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e gli al versamento di mille euro in favore della cassa delle
ammende.

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Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
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l’aggravante della destrezza era contestata con riferimento alla sostituzione del

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