Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1220 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1220 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO
PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA
nei confronti di:
1) PAOLINI ANTONIO N. IL 03/12/1969 * C/
avverso l’ordinanza n. 228/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
10/11/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SANTALUC1A;
lette/te le conclusioni dei PG Dott.

e. s,u94.

‘‘•1z11 (0151T4)

iNN>Ruis\<, Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 15/11/2012 RITENUTO IN FATTO La Corte di appello di Ancona ha accolto, in funzione di giudice dell'esecuzione, la richiesta di Antonio Paolini e per l'effetto ha rideterminato nella misura di anni due, mesi tre di reclusione ed C 4000,00 di multa, ritenuta la continuazione,la pena inflitta in relazione a tre sentenze di condanna per tre episodi di "piccolo spaccio" di sostanze stupefacenti, commessi, sempre nel territorio del distretto giudiziario di Ancona e specificamente in S. Benedetto del Tronto e Monteprandone, 1'11 maggio 1998, 11 10 novembre 1998 e il 7 febbraio 1999, il primo Ha motivato la decisione in riguardo all'identità delle fattispecie criminose violate e del ravvicinato contesto spazio-temporale di commissione. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, deducendo: violazione di legge, perché l'unicità del disegno criminoso non può ritenersi integrato soltanto dalla mera natura delle violazioni e dal ravvicinato contesto temporale. Un generico programma criminoso, indice di una maggiore pericolosità, non può essere confuso col reato continuato. Tossicodipendenza, contiguità temporale e reiterazione delle identiche condotte non sono sufficienti a far ritenere l'unicità del disegno criminoso l'unicità del disegno criminoso, in assenza di altri elementi rivelatori di un rapporto di immediata e diretta connessione psicologica e teleologica. CONSIDERATO IN DIRITTO Il motivo di ricorso è manifestamente infondato alla luce del costante orientamento interpretativo di legittimità in punto di apprezzamento del vincolo di continuazione sulla base di indici rivelatori esteriori. È stato infatti affermato, senza contrarie decisioni in tema, che "l'identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, anche (soltanto) attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti elementi purché significativi (Sez. 1, n. 44862 del 5/11/2008 - dep. 2/12/2008, Lombardo, Rv. 242098). Nel caso di specie ricorrono più d'uno degli elementi sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, ossia la contiguità spazio-temporale e l'omogeneità delle violazioni, senza peraltro che possa essere trascurato lo stato di tossicodipendenza del condannato, secondo il principio di diritto per il quale "lo stato di tossicodipendenza può essere preso in esame come collante idoneo a giustificare l'unitarietà del disegno criminoso, qualora i reati siano dipendenti da esso e ricorrano anche le altre condizioni sintomatiche della sussistenza della continuazione (Sez. 1, n. 30310 del 29/5/2009 - dep. 21/7/2009, Piccirillo, Rv. 244828). Il ricorso è pertanto inammissibile. 2 in concorso con il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, il 15 novembre 2012 fiere estensore Il Presidente Il Co

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