Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12195 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 12195 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pasquale Rosaria, nata a Campobasso il 10/10/1972

avverso la sentenza del 16/04/2013 della Corte di appello di Campobasso

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 16 aprile 2013 la Corte d’Appello di Campobasso,
confermando la decisione assunta dal locale Tribunale, ha riconosciuto Rosaria
Pasquale responsabile dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale e
inosservanza degli obblighi di cui all’art. 16 legge fall., in continuazione, in
relazione al fallimento della ditta individuale «Luci Audio Video di Pasquale
Rosa ria ».
,

Data Udienza: 27/11/2013

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del difensore,
affidandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo la ricorrente impugna l’affermazione di responsabilità
a titolo di bancarotta fraudolenta documentale, deducendo carenza motivazionale in ordine alla sussistenza del dolo, con specifico riferimento alla consapevolezza di rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento
degli affari; in proposito sostiene essere piuttosto configurabile il reato di
bancarotta semplice documentale.

reato ex art. 220 legge fall. dovrebbe ritenersi assorbito in quello di bancarotta
documentale, sussistendo un rapporto di specialità fra le norme incriminatrici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo non ha fondamento e va disatteso.
1.1. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la Corte d’Appello
ha dato congrua motivazione circa la sussistenza del dolo necessario a integrare
il delitto ex art. 216, comma 1, n. 2 della legge fallimentare; ha infatti
considerato che la mancata registrazione in contabilità della riscossione di crediti
verso clienti, in guisa tale da far apparire esistente una posizione creditoria
complessiva di euro 442.608,57, in luogo di quella reale di euro 38.000,00, non
poteva aver avuto altra finalità, se non quella di rendere impossibile la
ricostruzione del movimento degli affari della ditta gestita dall’imputata; siffatta
condotta omissiva, ha osservato ancora quel collegio, si era protratta
coscientemente e deliberatamente per tutta la durata dell’impresa e si era
intensificata negli ultimi anni.
1.2. A tale linea argomentativa, di per sé esauriente e logicamente
ineccepibile, è solo il caso di aggiungere che neppure è necessario, per la
configurabilità del reato ascritto, che l’impossibilità di ricostruire il patrimonio e il
movimento degli affari si identifichi nel fine perseguito dall’agente; la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che ad integrare il reato si richiede il dolo
generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà
o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in
quanto la locuzione «in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del
patrimonio o del movimento degli affari» connota la condotta e non la volontà
dell’agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico (Sez. 5, n.
21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444; Sez. 5, n. 26907 del 07/06/2006,
Catalano, Rv. 235006).

2

2.2. Col secondo motivo la Pasquale si fa portatrice della tesi secondo cui il

2. Il secondo motivo è inammissibile, per la preclusione imposta dall’art.
606, comma 3, cod. proc. pen.. Infatti la censura con esso elevata, riguardante il
preteso assorbimento del reato ex art. 220 legge fall. in quello di bancarotta
fraudolenta documentale, si traduce nella denuncia di una violazione di legge
non investita dai motivi di appello. Quand’anche così non fosse, del resto,
dovrebbe rilevarsene la manifesta infondatezza, atteso che le condotte tipiche
descritte dall’art. 220 legge fall. sono invariabilmente posteriori alla dichiarazione
di fallimento, mentre l’irregolare tenuta dei libri contabili, riferendosi all’attività

minimamente ipotizzabile un rapporto di specialità fra l’una e l’altra ipotesi
criminosa.

3. Conclusivamente il ricorso della Pasquale deve essere rigettato, con le
conseguenze di legge in ordine al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 27/11/2013.

di gestione dell’impresa, non può che precedere tale dichiarazione: onde non è

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