Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12194 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 12194 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Mazzolini Pietro, nato a Padenghe sul Garda il 20/10/1939
3. Nicoli Giancarlo, nato a Bergamo il 10/11/1963

avverso la sentenza del 11/01/2013 della Corte di appello di Brescia

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo, in caso di irritualità della
notifica, il rinvio a nuovo ruolo; in caso di regolarità della stessa, declaratoria di
inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 11 gennaio 2013 la Corte d’Appello di Brescia, così
parzialmente confermando la decisione assunta dal Tribunale di Bergamo (invece
riformata in altre parti), ha riconosciuto Pietro Mazzolini, Luciano Tosarello e

Data Udienza: 27/11/2013

Giancarlo Nicoli responsabili, in concorso fra loro, dei delitti di bancarotta
fraudolenta documentale e preferenziale in relazione al fallimento della società
Procida Service s.r.I., della quale ciascuno di essi era stato amministratore unico
per un certo tempo; ha inoltre affermato la responsabilità dei soli Tosarello e
Nicoli, a titolo di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per la distrazione di
un’autovettura Porsche e del solo Nicoli per la distrazione di impianti vari, fatta
eccezione per un dispositivo XL.
1.1. Relativamente alla distrazione degli impianti, per la parte in cui erano
risultati mancanti pur dopo che il completamento dell’inventario aveva

nel loro mancato rinvenimento sebbene risultassero iscritti a bilancio e nel libro
dei cespiti ammortizzabili; l’autovettura Porsche, sebbene risultante formalmente
venduta fin dal marzo 2005, era rimasta in possesso degli amministratori e,
dopo essere stata affidata ad un’officina per riparazioni poi non effettuate, era
stata ritirata con un carro attrezzi della società a ridosso della dichiarazione di
fallimento; l’irregolare tenuta delle scritture contabili era emersa da consulenza
tecnica, che aveva evidenziato l’inattendibilità dei dati inerenti al movimento
degli affari; la bancarotta preferenziale era consistita nella restituzione di
finanziamenti ai soci, effettuata dopo il manifestarsi dello stato d’insolvenza.

2. Hanno proposto separatamente ricorso per cassazione i tre imputati,
ciascuno per le ragioni di seguito indicate.

3. Pietro Mazzolini, nel ricorso personalmente proposto, deduce due motivi
d’impugnazione.
3.1. Col primo motivo il ricorrente impugna la propria condanna per
bancarotta documentale, rilevando che le irregolarità riscontrate sono proprie
della contabilità come consegnata agli organi della procedura al momento della
dichiarazione di fallimento, mentre nulla è emerso per il tempo durante il quale
egli aveva l’amministrazione della società (cioè fino al 28 febbraio 2005), fatta
eccezione per la mancata registrazione dell’acquisto della vettura Porsche,
peraltro avvenuto a sua insaputa.
3.2. Col secondo motivo nega la propria responsabilità per il rimborso del
finanziamento ai soci, osservando che tale determinazione fu assunta con
delibera assembleare, alla quale egli rimase estraneo e che neppure fu da lui
eseguita, essendosi trattato di cambiali pagate direttamente dalla banca.

4. Giancarlo Nicoli ricorre per il tramite del difensore, sulla base di due
motivi.

2

ridimensionato l’accusa originaria, la prova del commesso reato è stata ravvisata

4.1. Col primo motivo il ricorrente denuncia carenza di motivazione in ordine
alla responsabilità attribuitagli per la distrazione della Porsche, venduta dal
precedente amministratore, cioè dal Tosarello, nei confronti del quale egli aveva
sporto querela per appropriazione indebita del corrispettivo; evidenzia di aver
comunicato al curatore l’indirizzo dell’officina ove l’automezzo era reperibile e
protesta la propria estraneità al suo ritiro.
4.2. Col secondo motivo, articolato in tre censure, ancora deduce vizi di
motivazione con riferimento ai restanti addebiti a lui mossi. Quanto alla
distrazione degli impianti, nega che la prova a suo carico possa essere tratta

inattendibile; quanto alla bancarotta documentale, sostiene che il bilancio
dell’esercizio 2005, se recante dati alterati, non poteva che essersi fondato sulle
risultanze contabili del periodo anteriore alla propria gestione; quanto alla
bancarotta preferenziale, sostiene che nella realtà dei fatti si era trattato della
consegna di titoli cambiari alla soda Laura Lidia Nicoli, da questa girati a terzi a
pagamento di un proprio debito per l’acquisto di un esercizio commerciale, e
rimasti poi in massima parte insoluti.

5. Luciano Tosarello ha proposto personalmente il ricorso, affidandolo a due
motivi.
5.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta che non si sia tenuto conto della
brevissima durata della propria carica di amministratore, per di più assunta
inconsapevolmente e contro la propria volontà; deduce la carenza dell’elemento
soggettivo del reato, che assume essere richiesto in forma di dolo specifico.
5.2. Col secondo motivo denuncia la severità e sproporzione del trattamento
sanzionatorio e chiede l’applicazione delle attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con separata ordinanza in data odierna è stato disposto lo stralcio della
posizione processuale di Luciano Tosarello, stante la nullità della notifica a lui
indirizzata. Conseguentemente nella presente sede ci si deve occupare soltanto
dei ricorsi proposti dal Mazzolini e dal Nicoli.

2. Il primo di costoro respinge l’addebito di responsabilità in ordine ad
entrambi i reati contestatigli (bancarotta fraudolenta documentale e preferenziale), deducendo motivi inammissibili in quanto manifestamente infondati.
2.1. Ed invero, per quanto si riferisce alla tenuta delle scritture contabili,
non giova al Mazzolini sostenere che le irregolarità rilevate dal consulente Dott.

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O

dalla documentazione contabile che gli stessi giudici di merito hanno giudicato

ii

Leonardo Marta abbiano interessato soltanto le gestioni succedute alla propria; la
Corte di merito ha infatti accertato, in esito a una valutazione delle emergenze
probatorie non sindacabile in questa sede perché adeguatamente motivata, che
le irregolarità riscontrate hanno inficiato la contabilità anche per l’arco di tempo
interessato dalla gestione del Mazzolini: in proposito menzionando, a titolo
esemplificativo, l’omessa registrazione dell’acquisto dell’autovettura Porsche 966.
Di tale omissione il ricorrente inutilmente si sforza di minimizzare la portata,
osservando che essa non ha impedito di ricostruire le vicende patrimoniali della
società; e altrettanto inutilmente sostiene la mancanza dell’elemento psicologico

s’infrange, in entrambi i profili, nella giurisprudenza formatasi in materia.
Questa Corte Suprema, invero, ha già ripetutamente enunciato il principio che va qui ribadito – a tenore del quale sussiste il reato di bancarotta
fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si
renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma
anche quando gli accertamenti degli organi fallimentari siano stati ostacolati da
difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 21588 del
19/04/2010, Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv.
232212): onde la responsabilità non è esclusa dal fatto che la ricostruzione della
documentazione mancante si sia resa possibile traendo aliunde gli elementi a ciò
necessari (Sez. 5, n. 5503 del 15/11/1999 – dep. 04/02/2000, D’Andria, Rv.
215255).
Quanto all’elemento soggettivo, è costante nella giurisprudenza di legittimità
l’affermazione del principio secondo cui ad integrare l’ipotesi di bancarotta
documentale per irregolare tenuta della contabilità è richiesto il dolo generico e
non quello specifico, che è invece necessario per l’integrazione delle fattispecie di
sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle altre scritture contabili
(Sez. 5, n. 1137 del 17/12/2008 – dep. 13/01/2009, Vianello e altri, Rv.
242550).
2.2. La manifesta infondatezza del secondo motivo discende dalla irrilevanza
del fatto che il Mazzolini non sia stato partecipe della delibera che dispose la
restituzione a Laura Lidia Nicoli del finanziamento da essa prestato (restituzione
attuatasi quando la decozione era già in atto, donde il carattere preferenziale del
pagamento): è certo infatti che le cambiali utilizzate per il pagamento a favore
della Nicoli furono emesse e ritirate sotto la gestione dell’imputato, il quale, se
non vi provvide personalmente, omise comunque di frapporre il doveroso
impedimento, rendendosene responsabile ex art. 40, comma secondo, cod. pen.;
e non può certo valere quale causa di giustificazione per tale condotta illecita il
fatto che si trattasse di dare esecuzione a una delibera assembleare, atteso che

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d/

del reato, che indica nel dolo specifico. La linea difensiva così sviluppata

f.

questa era a sua volta illegittima perché assunta in violazione della par condicio
creditorum.

3. Del pari inammissibile è il ricorso di Giancarlo Nicoli, volta a contrastare
l’affermazione della sua colpevolezza in ordine alle ipotesi ascrittegli di
bancarotta fraudolenta distrattiva, documentale e preferenziale.
3.1. Manifestamente infondata è la linea difensiva indirizzata a negare la
responsabilità del deducente per la distrazione dell’autovettura Porsche.
Sostenere, come fa il Nicoli, che la sua estraneità al reato sia provata dalla

tesi secondo la quale una querela di parte costituirebbe prova dei fatti ivi
affermati. Di contro è emerso dalla ricostruzione in fatto operata dai giudici di
merito – alla cui insindacabilità si è già fatto cenno – che l’autoveicolo in
questione, sebbene apparentemente venduto il 23 marzo 2005, era rimasto in
realtà nel patrimonio della società Procida Service s.r.l. fino al giugno/luglio 2006
(dunque in prossimità del fallimento), quando un carro attrezzi della società era
andato a ritirarlo presso la carrozzeria Santo Stefano, asportandolo e facendone
perdere le tracce; da ciò non può che derivare la responsabilità per la distrazione
in capo al Nicoli, che all’epoca dell’asporto era titolare di una posizione di
garanzia quale amministratore della società.
Nessun rilievo può riconoscersi, al riguardo, al fatto che l’alienazione formale
della vettura (motivatamente ritenuta fittizia dalla Corte d’Appello) sia avvenuta
sotto la gestione di altro amministratore; né all’affermazione del titolare della
carrozzeria di non aver più avuto contatti col Nicoli dopo il settembre 2005; né,
infine, alla riconosciuta insussistenza della distrazione di alcuni altri beni: onde
non hanno alcun pregio le doglianze che su tali elementi aspirano a fondarsi.
3.2. Viziata da manifesta infondatezza è anche la linea difensiva volta a
negare consistenza all’addebito di distrazione degli altri beni strumentali (fatta
esclusione per l’apparato XL, risultato invece esistente), appartenuti alla società
e non rivenuti in sede di inventario. Secondo il ricorrente sarebbe viziato da
contraddittorietà il discorso giustificativo basato sulla certezza dell’appartenenza
alla società dei beni non rinvenuti, a motivo della loro registrazione nelle
scritture contabili, a fronte del contemporaneo addebito di irregolare tenuta della
contabilità. In argomento è agevole obiettare che le anomalie riscontrate dal
consulente, e poste a base del giudizio di responsabilità per bancarotta
documentale, riguardano fondamentalmente le omesse registrazioni di partite
contabili e le indicazioni di valori – di voci attive e passive – difformi dal vero,
mentre in nessun modo è emersa l’appostazione di beni inesistenti nel libro dei
cespiti ammortizzabili: ed è proprio dalle risultanze di quel libro, unitamente al

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al/

querela da lui sporta nei confronti del Tosarello, equivale a farsi portatore della

bilancio dell’esercizio 2005, che i giudici di merito hanno tratto la certezza della
pregressa appartenenza alla società dei beni risultati mancanti all’epoca del
fallimento: donde la corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo
cui la riscontrata mancanza di beni, di cui sia accertata la precedente
disponibilità da parte della società fallita, ne lascia presumere la dolosa
distrazione da parte dell’amministratore, ove questi non ne abbia giustificato la
destinazione (così Sez. 5, n. 3400/05 del 15/12/2004, Sabino, Rv. 231411; v.
anche Sez. 5, n. 30818 del 24/04/2003, Pizzone, Rv. 225804; Sez. 5, n.
2876/99 del 10/06/1998, Vichi, Rv. 212606; nonché la più recente Sez. 5, n.

3.3. In ordine all’imputazione di bancarotta fraudolenta documentale, le
censure del ricorrente si compendiano nell’assunto secondo cui le irregolarità
riscontrate sarebbero riferibili ad un arco temporale anteriore all’assunzione della
carica di amministratore da parte del deducente.
Il motivo d’impugnazione così proposto è inammissibile, in quanto non
consentito nel giudizio di cassazione. Esso, invero, s’indirizza a prospettare la
tesi, argomentata in fatto e alternativa alla ricostruzione fatta propria dalla Corte
d’Appello, secondo cui la fittizietà delle voci esposte nel bilancio al 31 dicembre
2005 dipenderebbe esclusivamente da irregolarità contabili anteriori al 31
maggio 2005, data del di lui insediamento quale amministratore.
3.4. Del pari inammissibile è il motivo volto a contrastare l’affermazione di
responsabilità del ricorrente per bancarotta preferenziale. Le censure con esso
elevate, infatti, dietro l’apparente denuncia di carenza motivazionale, si
traducono nella sollecitazione di un riesame del merito – non consentito in sede
di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori
acquisiti.
La Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che l’hanno
indotta a ritenere integrata l’ipotesi criminosa ascritta: a tal fine ha valorizzato la
circostanza per cui i pagamenti in favore di Laura Lidia Nicoli, sorella dell’imputato, erano stati effettuati per cassa sotto la gestione di costui, a differenza
di quanto avvenuto sotto la gestione del Mazzolini; ha giudicato inattendibili le
contrarie affermazioni della stessa Nicoli, secondo la quale i pagamenti da lei
ricevuti sarebbero avvenuti invariabilmente mediante cambiali, solo in parte
onorate. A tale convincimento quel collegio si è indotto considerando: l’interesse
della Nicoli a negare di aver ricevuto i pagamenti, onde sottrarsi all’azione
revocatoria; il contrasto tra le sue affermazioni e le risultanze che attestavano il
pagamento per cassa; la posteriorità della transazione da essa addotta, dal cui
ammontare del resto poteva trarsi la conclusione che il debito della Nicoli per
l’acquisto di un esercizio commerciale fosse già stato in gran parte pagato;

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7048/09 del 27/11/2008, Bianchini, Rv. 243295).

l’assenza di documentazione idonea a provare che le risorse da lei utilizzate
provenissero dal suo patrimonio personale.
Nella linea argomentativa così sviluppata non è dato cogliere alcuna caduta
di consequenzialità logica; mentre il tentativo del ricorrente di accreditare, con
varie argomentazioni, la tesi difensiva basata sulla testimonianza della sorella si
risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella motivatamente
recepita dal giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di
cassazione.

cui all’art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dispone lo stralcio della posizione di Tosarello Luciano e rinvia a nuovo ruolo
il procedimento relativo allo stesso per nullità della notifica alla parte, difesa di
ufficio.
Dichiara inammissibili i ricorsi di Mazzolini e Nicoli e condanna ciascun
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 27/11/2013.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi conseguono le statuizioni di

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