Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12193 del 27/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 12193 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SCHIAVANO VITO ROCCO N. IL 25/12/1964
avverso la sentenza n. 4/2011 TRIB.SEZ.DIST. di CASARANO, del
11/04/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per
i -e de

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 27/11/2013


Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione, Schiavano Vito Rocco (cl. 1964) avverso la sentenza del
Tribunale di Lecce -Sezione distaccata di Casarano- in data 11 aprile 2011 con la quale è stata
confermata quella di primo grado, di condanna in ordine ai reati di ingiuria e minacce
continuate, in concorso, commessi in danno di Delfino Anna Pasqualina e Di Seclì Donato, il 10
dicembre 2007.
Deduce, il difensore, il vizio della motivazione con riferimento ai motivi d’appello, articolati per
sostenere che le prove raccolte non indicavano con certezza la presenza del ricorrente fra gli
autori del comportamento denunciato: il Di Seclì, nell’immediatezza del fatto, non aveva
indicato il nome dell’imputato, e la ulteriore persona offesa aveva sostenuto, anche in
dibattimento, di non essere certa della sua presenza.
Il difensore critica la motivazione con la quale il Tribunale ha superato tali discrasie ritenendo
maggiormente credibili le più ampie accuse formulate dalla persona offesa Di Seclì, dopo il
primo contatto con gli inquirenti, sostenendo che, al contrario, le massime di esperienza
inducono a ritenere ben più attendibili le prime dichiarazioni dei protagonisti di una vicenda,
rese nell’immediatezza del fatto.
Allo stesso modo, con riferimento alla valutazione effettuata dal giudice di merito in ordine alle
dichiarazioni dell’altra persona offesa, Delfino, la difesa sostiene che erroneamente sono state
preferite le affermazioni di questa, rese nella prima fase delle indagini piuttosto che quelle
rilasciate nel pieno della contraddittorio: queste ultime, d’altra parte, erano state svalutate in
ragione di un presunto deficit di memoria, giustificato dal passare del tempo, laddove invece la
dichiarante aveva formulato affermazioni precise e liberatorie nei confronti dell’imputato.
In data 26 novembre 2013, per l’odierna udienza del 27, è pervenuta, via fax, nell’interesse
delle parti civili, una richiesta di inammissibilità o di rigetto del ricorso, una ulteriore richiesta
di determinazionei in 101300 euro, del danno cagionato e, infine, la nota spese per il grado.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Non si apprezza alcuna irrazionalità nella scelta delle massime di esperienza con le quali il
giudice di appello ha ritenuto di condurre la valutazione sulla attendibilità delle persone offese,
convalidando il già motivato giudizio del giudice di primo grado al riguardo.
In sostanza, il giudice dell’appello ha ritenuto di privilegiare la ricostruzione dei fatti operata
dal Di Seclì in querela e poi nel dibattimento, così come ha ritenuto perfettamente collimante
con la prima, la ricostruzione operata nella querela anche dall’altra persona offesa, Delfino. E
ciò in quanto ha osservato che, affermata l’utilizzabilità del contenuto della querela anche a fini
di prova per il consenso espresso in tal senso dalle parti, il contenuto di quella presentata dal
Di Seclì era risultato ribadito anche in dibattimento, mentre le dichiarazioni agli inquirenti sono
state ,del tutto plausibilmente, ritenute rilasciate in un momento nel quale la prossimità degli
eventi offuscava la capacità ricostruttiva del dichiarante.
Si tratta di invero dell’uso di una massima di esperienza, quella secondo la quale il ricordo può
risultare affinabile nel tempo, mano a mano che si affievoliscono le suggestioni idonee ad
offuscare le capacità mnemoniche, in sé non censurabile perché del tutto conforme alle regole
inferenziali e da non confondere con le mere congetture.
La stessa considerazione vale con riferimento alla valutazione che ha riguardato le dichiarazioni
della Delfino, relativamente alle quali il Tribunale ha esercitato il potere-dovere di ricercare la
possibilità, nel caso di specie razionalmente rinvenuta, di rinvenirne la compatibilità con quelle
di Di Seclì, anche alla luce dell’ulteriore materiale probatorio acquisito.
Ha osservato, reiteratamente , questa Corte, che il controllo della Corte di cassazione sui vizi
di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può
1

f


estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto
uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata
compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l’osservanza dei canoni logici che presiedono
alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e
logicamente corretta delle scelte operate (v. tra le molte, Sez. 6, Sentenza n. 31706 del
07/03/2003 Ud. (dep. 28/07/2003 ) Rv. 228401).
In ragione del principio di soccombenza, l’imputato va condannato al pagamento delle spese
sostenute nel grado dalla parte civile e menzionate nella nota fatta pervenire in udienza, così
come determinate in dispositivo.
Viceversa, è del tutto inammissibile la richiesta di liquidazione del danno subito, liquidazione
già devoluta, dal primo giudice, alla sede civile, senza che su tale punto la parte civile abbia
interposto apposito motivo di gravame.
PQM
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al
rimborso delle spese del grado sostenute dalla parte civile, liquidate in complessivi euro
800,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma i427 novembre 2013
il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA