Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12191 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 12191 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: OLDI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Ienca Armando, nato a L’Aquila il 18/08/1948

avverso la sentenza del 17/10/2012 del Tribunale di Avezzano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio;
udito per l’imputato l’avv. Pierluigi Maria Pansini, che ha concluso associandosi
alla richiesta del P.G..

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 17 ottobre 2012 il Tribunale di Avezzano,
confermando la decisione assunta dal locale giudice di pace, ha riconosciuto
Armando Ienca responsabile del delitto di ingiuria ai danni di Luigi Sigismondi;
ha quindi tenuto ferma la sua condanna alla pena di legge e al risarcimento dei

Data Udienza: 27/11/2013

danni in favore della parte civile.
1.1. Gli elementi di prova a sostegno dell’accusa sono stati tratti dalle
dichiarazioni della persona offesa, riscontrate dalle deposizioni dei testi escussi.
Il Tribunale ha inoltre escluso l’applicabilità dell’esimente di cui all’art. 599,
comma secondo, cod. pen., per assenza dei relativi presupposti.

2. Ha proposto personalmente ricorso per cassazione l’imputato, affidandolo
a tre motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di norme processuali,

notifica del decreto di citazione fosse mancata.
2.2. Col secondo motivo lamenta che nel verbale d’udienza del 17 ottobre
2012 l’Avv. Fanelli sia stato indicato come sostituto processuale del difensore di
fiducia, sebbene nessuna delega gli fosse stata rilasciata a tal fine.
2.3. Col terzo motivo denuncia illogicità della motivazione in ordine
all’esclusione dell’esimente di cui all’art. 599, comma primo, cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nel primo motivo, con efficacia assorbente nei
confronti degli altri due.
1.1. Ed invero, la ricerca fra gli atti del giudizio di secondo grado, ancorché
attenta e reiterata, non consente di rinvenire il decreto di citazione in appello
corredato della necessaria relazione di notifica all’imputato; di esso, del resto,
neppure è fatta menzione nell’indice degli atti contenuti nel fascicolo qui
trasmesso dal Tribunale di Avezzano. È giocoforza, pertanto, concludere che
l’atto incorporante la vocatio in ius dell’imputato, indispensabile alla corretta
instaurazione del rapporto processuale di appello, sia di fatto mancato.
1.2. Ne discende la nullità assoluta ed insanabile dell’intero processo di
secondo grado, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen., stante il vizio di omessa
citazione dell’imputato.

2. La sentenza impugnata deve essere, conseguentemente, annullata con
rinvio per nuovo giudizio al Tribunale dell’Aquila, stante l’intervenuta soppressione del Tribunale di Avezzano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale

2

d/

per essersi dichiarata la sua contumacia nel giudizio di appello sebbene la

dell’Aquila.
Così deciso il 27/11/2013.

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