Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 12190 del 27/11/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 12190 Anno 2014
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PILLIU EMILIANO N. IL 25/02/1978
avverso la sentenza n. 6030/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per}
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

ej(c45?),.4.:

Data Udienza: 27/11/2013

A

Fatto e diritto

Deduce la erronea applicazione dell’art. 61 n. 1 cp.
La circostanza aggravante dei futili motivi era stata applicata, dal giudice dell’appello, per la
evidente sproporzione che esso aveva apprezzato tra la condotta, posta in essere con l’uso di
un coltello, e il suo movente ossia la volontà di reagire al fatto che le persone offese avevano
provocato l’urto di una cassetta di legno, presente sulla sede stradale, con l’autovettura
dell’imputato.
Ed invece era stato rappresentato che, a tale evento, l’imputato aveva reagito uscendo
dall’abitacolo dell’autovettura mentre, all’uso del coltello, egli aveva ritenuto di dover fare
ricorso quando si era visto in inferiorità numerica rispetto al contrapposto gruppo di giovani
spagnoli, tra i quali erano le due persone offese.
In altri termini, non era stato in alcun modo valorizzato il fatto che il coltello era stato ricercato
nella vettura in un secondo momento, dopo che l’imputato era rimasto impegnato in una
colluttazione con le persone offese.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Con doglianze formulate in termini prossimi alla soglia dell’inammissibilità, il difensore
dell’imputato ripropone alla Corte di cassazione una questione già sottoposta al giudice
dell’appello e da questi risolta con osservazioni ineccepibili sia sul piano fattuale che della
disamina giuridica: osservazioni alle quali il difensore non aggiunge alcun elemento di novità,
limitandosi a giudicarle non soddisfacenti.
E ciò, tuttavia, il difensore sostiene semplicemente proponendo una ricostruzione storica del
fatto, alternativa a quella accreditata dal giudice del merito, con una tecnica illustrativa non
consentita in sede di legittimità.
Invero, la Corte d’appello ha ritenuto applicabile, al caso di specie, la circostanza aggravante in
parola, per avere,cioè, l’agente agito per futili motivi, avendo ritenuto accertato che la intera
dinamica dei fatti avesse denotato, in ogni suo momento, una animosità e reattività
dell’imputato, all’altrui comportamento, assolutamente sproporzionate, secondo il comune
modo di sentire.
In particolare, quella sproporzione è stata apprezzata fra l’aggressione a mano armata, portata
dall’imputato ai due giovani studenti spagnoli, e la condotta di costoro, consistita nell’avere
provocato l’urto di una cassetta di legno contro l’autovettura dello stesso imputato: uno
stimolo esterno così lieve e banale, da apparire assolutamente insufficiente a provocare
l’azione delittuosa, tanto da potersi considerare, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza
in materia, più che una causa determinante dell’evento, un mero pretesto che ha consentito,
all’agente, di dare sfogo al suo impulso criminale.
Quanto alla tesi della difesa, dell’essere stato, il colpo a mano armata, determinato non già dal
primo comportamento delle persone offese ma dal loro essere apparse, all’imputato sceso dalla
macchina, in superiorità numerica, la stessa è stata ampiamente confutata sul piano fattuale
proprio dalla Corte d’appello, con motivazione non ulteriormente censurabile e, comunque, del
tutto trascurata nei motivi di ricorso: una motivazione con la quale i giudici di secondo grado
hanno attestato che la ricerca del coltello, nell’abitacolo della vettura, dopo che l’imputato era
già uscito per fronteggiare i giovani spagnoli, costituiva il sintomo proprio di una volontà di

Propone ricorso per cassazione Pilliu Emiliano, avverso la sentenza della Corte d’appello di
Roma, in data 10 ottobre 2012, con la quale è stata confermata quella di primo grado, di
condanna, all’esito di giudizio abbreviato, in ordine al reato di lesioni personali volontarie
aggravate, commesso, in danno di Javier Fernandez e Cardona Jon, 1’8 dicembre 2007.

aggressione per futili motivi, essendo l’imputato nella condizione, se realmente fosse stato
intimorito dalla superiorità numerica, di allontanarsi senza reagire.

PQM

CULA-21′

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente il pagamento delle spese del procedimento.
Così ciso in Roma il 27 novembre 2013
il Consigliere estensore
il P -i.-nte

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