Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1219 del 20/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1219 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DEL NOCE AUGUSTO N. IL 14/10/1941
avverso la sentenza n. 2818/2011 CORTE APPELLO di GENOVA, del
15/10/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 20/11/2015
RILEVATO IN FATTO
– che con la decisione di primo grado, DEL NOCE AUGUSTO fu ritenuto
responsabile del reato di cui all’art. 217 I. fall., così riqualificata l’originaria
contestazione di bancarotta fraudolenta documentale, per aver sottratto o
comunque distrutto i libri delle altre scritture contabili della società di cui era
amministratore;
– che il ricorrente lamenta la violazione di legge, in relazione all’articolo 521 cod.
dell’imputato, essendo diversa la condotta (negligente conservazione) e
l’elemento soggettivo del reato (la colpa e non il dolo);
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché
non sussiste violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza
qualora il fatto ritenuto in quest’ultima, ancorché diverso da quello contestato,
sia stato prospettato dallo stesso imputato quale elemento a sua discolpa o per
farne derivare la sua responsabilità penale per un reato di minore gravità (Sez.
5, n. 50326 del 16/09/2014, Sommariva, Rv. 261420), come appunto avvenuto
nel caso di specie;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad
escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e gli al versamento di mille euro in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2015
Il consigliere estensore
Il presi ente
proc. pen., poiché con la riqualificazione è stato compromesso il diritto di difesa