Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1219 del 15/11/2012


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 1219 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) INNOCENTI NICCOLO’ N. IL 21/12/1987
avverso l’ordinanza n. 1/2012 TRIB. LIBERTA di FIRENZE, del
13/01/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
SANTALUCIA;
lotte/sentite le conclusioni del PG Dott.
JJ‘

Uditi difensor Avv.;

Nt\ Q.33\

Data Udienza: 15/11/2012

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale del riesame di Firenze ha confermato l’ordinanza del giudice per le indagini
preliminari di convalida del sequestro preventivo del locale discoteca per l’esercizio dell’attività
di pubblico spettacolo denominata “Cielo”, emesso d’urgenza dalla polizia giudiziaria in
relazione ai reati di cui agli artt. 9 e 17 TULPS e 145 Reg. TULPS, nonché per la violazione
degli artt. 659 e 681 c.p.
Innanzitutto il Tribunale del riesame ha riscontrato il requisito dell’urgenza, che ha

persone prevista dal certificato di prevenzione incendi e dalla licenza di pubblico spettacolo, il
locale conteneva 448 persone e, in più, le uscite di sicurezza erano sprovviste di qualsiasi
segnalazione visiva e una era, per metà, bloccata. Ancora, al momento del controllo, un
congruo numero di persone poneva in essere un grave disturbo alla quiete pubblica con
schiamazzi ed urla.
Le condotte oggetto di accertamento configurano: la violazione degli artt. 9 e 17 TULPS
e 145 reg. TULPS in relazione alla violazione dell’autorizzazione rilasciata l’8 novembre 2011
con riferimento alla tenuta delle uscite di sicurezza; la violazione dell’art. 681 c.p. per la
presenza nel locale discoteca di un numero di persone per ben tre volte superiore al
consentito; la violazione dell’art. 659 c.p. per gli schiamazzi e i rumori molesti prodotti dai
clienti all’interno del locale.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame ha proposto ricorso, per mezzo del
difensore avv.to E. Roso, Niccolò Innocenti, deducendo:
violazione di legge penale circa il giudizio di sussistenza del fumus commissi
delicti in assenza di accertamenti circa il superamento della soglia di normale

tollerabilità da parte del denunciato fenomeno rumoroso. Le lamentele di una
o più singole persone – unico criterio utilizzato nel caso di specie – non sono,
di per sé sale, sufficienti ad integrare la materialità del reato. Nel caso di
specie, non è stato svolto nessun oggettivo controllo di natura tecnicoscientifica, né la polizia giudiziaria ha dato conto di una diretta percezione da
parte sua, che potesse fungere da parametro per le valutazioni dell’addebito
accusatorio.
Violazione di legge processuale perché I! Tribunale del riesame, in riferimento
al reato di cui al’art. 681 c.p., non ha preso in considerazione la specifica
doglianza difensiva volta a ridimensionare il pericolo per la pubblica
incolumità. La relazione peritale propedeutica al rilascio della licenza di
pubblico spettacolo da parte dell’Autorità di P.S. ha accertato una capacità di
deflusso di 375 persone e il dato aggiuntivo di appena 70 persone, presenti
nella discoteca, riduce notevolmente la capacità offensiva della condotta
contesta. Sul punto il Tribunale del riesame non ha fornito motivazione,
incorrendo in violazione di legge.
2

legittimato l’intervento della polizia giudiziaria, nel fatto che, a fronte di una capienza di 150

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Il primo motivo è infondato, perché non risponde all’orientamento della giurisprudenza
di questa Corte l’assunto della necessità di accertamenti tecnici per stabilire il superamento
della soglia di normale tollerabilità. Si è già infatti stabilito che “ai fini della configurabilità della
contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., l’attitudine dei rumori a disturbare il riposo o le
occupazioni delle persone non va necessariamente accertata mediante perizia o consulenza

natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti
dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità.
(Fattispecie relativa all’accertamento della natura molesta della musica riprodotta ad alto
volume e di notte in un disco-pub, nonché degli schiamazzi degli avventori dello stesso,
mediante la testimonianza resa dagli inquilini dello stabile in cui era sito il locale)” – Sez. 1, n.
20954 del 18/1/2011 (dep. 25/5/2011), Torna, Rv. 250417 -. Il provvedimento impugnato è
dunque sufficientemente motivato in riferimento al fumus commissi delicti con il richiamo a
quanto accertato dalla polizia giudiziaria al momento dell’intervento d’urgenza.
Il secondo motivo è parimenti infondato, atteso che è stata accertata la presenza di
utenti in numero di ben tre volte superiore al consentito e quindi trova nel caso di specie
applicazione il principio di diritto secondo cui “la contravvenzione prevista dall’art. 681 c.p.,
che ha come scopo la tutela del pubblico che assiste ad uno spettacolo, deve ritenersi
sussistente ogniqualvolta l’agente organizzi un pubblico spettacolo senza avere osservato le
prescrizioni dell’Autorità a tutela dell’incolumità pubblica secondo le indicazioni di cui all’art. 80
(Fattispecie relativa al sequestro preventivo di una discoteca, al cui interno veniva
riscontrato un numero di avventori di gran lunga superiore a quello previsto come limite
massimo nell’autorizzazione)” – Sez. 1, n. 3128 del 29/9/2011 (dep. 25/1/2012), Pennarola,
Rv. 251843 -.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso, il 15 novembre 2012
ere tensore

Il Presidente

tecnica, ma ben può il giudice fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa

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